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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1735/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO OS MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5892/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta - Piazza Europa 95037 San Giovanni La Punta CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso o per il rimborso degli importi versati in eccesso a titolo di IMU, dal 2014 al 2018, sull'immobile sito in San Giovanni La Punta, fraz Trappeto, Indirizzo_1 in quanto detto immobile è stato utilizzato come abitazione principale di Nominativo_1 titolare del diritto di abitazione sull'immobile stesso.
Il Comune di S. Giovanni La Punta non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Quando due coniugi convivono in un immobile non di lusso (A1 – A8 -A9) di proprietà di uno dei due oppure in comproprietà, è evidente i titolari del diritto reale, sussistendo la residenza anagrafica e la dimora abituale possono beneficiare dell'esenzione IMU. In caso di morte di uno dei coniugi, in capo all'altro sorge, quale coniuge superstite, il diritto di abitazione (ex art. 540, comma 2, c.c.). Di conseguenza, il coniuge superstite assume la qualifica di soggetto passivo Imu sull'intero immobile, comprese anche per le porzioni di proprietà in caso di presenza degli altri coeredi. Il coniuge superstite fruisce delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, in quanto sussistente il diritto di abitazione sull'intero immobile. Gli eventuali coeredi sono esclusi dal pagamento dell'Imu, poiché il loro diritto di proprietà è gravato dal diritto di abitazione riconosciuto ex lege al coniuge superstite (Cass. 11095/2025).
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto al rimborso.
In considerazione della particolarità della questione trattata le spese processuali devono essere dichiarate improcedibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto al rimborso.
Spese irripetibili.
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TO OS MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5892/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta - Piazza Europa 95037 San Giovanni La Punta CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso o per il rimborso degli importi versati in eccesso a titolo di IMU, dal 2014 al 2018, sull'immobile sito in San Giovanni La Punta, fraz Trappeto, Indirizzo_1 in quanto detto immobile è stato utilizzato come abitazione principale di Nominativo_1 titolare del diritto di abitazione sull'immobile stesso.
Il Comune di S. Giovanni La Punta non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Quando due coniugi convivono in un immobile non di lusso (A1 – A8 -A9) di proprietà di uno dei due oppure in comproprietà, è evidente i titolari del diritto reale, sussistendo la residenza anagrafica e la dimora abituale possono beneficiare dell'esenzione IMU. In caso di morte di uno dei coniugi, in capo all'altro sorge, quale coniuge superstite, il diritto di abitazione (ex art. 540, comma 2, c.c.). Di conseguenza, il coniuge superstite assume la qualifica di soggetto passivo Imu sull'intero immobile, comprese anche per le porzioni di proprietà in caso di presenza degli altri coeredi. Il coniuge superstite fruisce delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, in quanto sussistente il diritto di abitazione sull'intero immobile. Gli eventuali coeredi sono esclusi dal pagamento dell'Imu, poiché il loro diritto di proprietà è gravato dal diritto di abitazione riconosciuto ex lege al coniuge superstite (Cass. 11095/2025).
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto al rimborso.
In considerazione della particolarità della questione trattata le spese processuali devono essere dichiarate improcedibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto al rimborso.
Spese irripetibili.
Catania 23.2.2026
Il Giudice monocratico