Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Decreto presidenziale 12 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2024
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21690 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12946 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Eboli (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto 18;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissario Straordinario Nominato con D.P.C.M. del 16.4.2021, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Soprintendenza Speciale per il Pnrr, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Societa’ “Italferr S.p.A.”, non costituiti in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
OV LA, Comitato Spontaneo “Pezza delle Monache Vive – Eboli Vive”, rappresentati e difesi dall’avvocato Anna Lisa Buonadonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castelnuovo Cilento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pisciotta, Comune di Pisciotta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pisciotta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vibonati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello US Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FR CI in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
Comune di Ascea, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Camerota, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Cannalonga, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Casal Velino, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Caselle in Pittari, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Centola, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Cuccaro Vetere, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Moio della Civitella, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Omignano, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Perito, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di San OV A Piro, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Sapri, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Stella Cilento, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariagrazia Libardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
US CC, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Acconcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ricorso introduttivo per l’annullamento del decreto del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, n. 0000165 dell’1.8.2022, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-OT” e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della valutazione di livello II (valutazione appropriata), senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, nonché parere di conformità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto, e di tutti gli atti indicati nel ricorso principale;
- Ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31.01.2023 della determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-OT”, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 e ss. D.P.R. n. 327/2001;
nonché dell’ordinanza n. 8 del 22.12.2022 della Commissaria Straordinaria (ex D.P.C.M. del 16.4.2021), con la quale si è preso atto dell’intervenuta adozione della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti richiamati nel ricorso accessorio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero della Cultura e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e di Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa FR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale, il Comune di Eboli (Salerno) ha impugnato il decreto di V.I.A. in epigrafe, datato 1.08.2022, con atti presupposti, con cui – nell’ambito di procedura semplificata svolta ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.L. n. 77/2021 per le opere pubbliche di cui all’allegato IV dello stesso D.L., da finanziarsi con fondi PNRR – il MiTE, di concerto con il MiC, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (FT) del Lotto 1.A (Battipaglia-Romagnano) della nuova Linea ferroviaria Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, con interconnessione con la linea esistente Battipaglia OT.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31.01.2023, il Comune ricorrente ha poi impugnato anche la determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell’Adunanza del 20.12.2022, con tutti gli atti presupposti, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del predetto Lotto 1.A, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
2. In estrema sintesi, la vicenda contenziosa può riassumersi come segue:
- l’intervento per infrastruttura ferroviaria di cui si discute è contemplato nella Missione 3 del PNRR, relativa alle “ Infrastrutture per una mobilità sostenibile ”, nello specifico tra gli investimenti dedicati ai Collegamenti ferroviari ad Alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci, da realizzare entro il 30.06.2026;
- con D.P.C.M. del 16.04.2021 l’opera è stata sottoposta a gestione commissariale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, designando il Commissario Straordinario nella persona dell’Amministratore delegato della odierna controinteressata RF;
- RF ha presentato un progetto complessivo in cui il tracciato ferroviario della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria è spostato all’interno (massiccio dei Monti Alburni, Vallo del Diano e poi verso la Calabria) rispetto al percorso tirrenico già esistente e, per quanto qui interessa, è stato suddiviso in n. 7 Lotti funzionali, di cui il Lotto n. 1 (Battipaglia/Praia a Mare) è stato ulteriormente suddiviso in tre sub-lotti (il primo dei quali, Lotti 1.A è oggetto del presente giudizio);
- nello specifico, il Lotto 1A, di cui si discute, è costituito dalla tratta Battipaglia - Romagnano, il cui tracciato si estende per circa 35 km, ricadendo interamente nella Provincia di Salerno; l’area geografica interessata dagli interventi è costituita dall’insieme dei territori dei comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Buccino;
- in data 5.01.2022 RF ha trasmesso il FT per il Lotto qui di interesse al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha reso il parere di competenza (art.t. 44, comma 1, e 48, comma 7, D.L. n. 77/2021);
- in data 7.02.2022 RF ha trasmesso il progetto e i connessi elaborati alle competenti Direzioni generali del MiTE e del MiC per l’avvio della procedura di V.I.A. in ambito statale (art. 44, comma 3, D.L. 77/2021);
- in data 10.02.2022 RF ha avviato la Conferenza di servizi prevista dall’art. 44, comma 3, D.L. n. 77/2021;
- in data 28.02.2022 è stato pubblicato il relativo avviso sul sito del MiTE, ai fini del dibattito pubblico, con successiva partecipazione degli interessati, tra cui anche il Comune ricorrente;
- in data 23.03.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha richiesto integrazioni documentali;
- in data 4.04.2022 la Commissione PNRR-PNIEC ha a sua volta richiesto integrazioni documentali;
- in data 28/29.04.2022 RF ha presentato documentazione integrativa;
- in data 13.05.2022 è stato quindi pubblicato un nuovo avviso sul sito MiTE, con successive osservazioni degli interessati;
- in data 3.06.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha reso un parere endoprocedimentale favorevole, rilevando comunque l’impatto sul paesaggio;
- in data 20.06.2022 la Commissione tecnica PNRR-PNIEC (organo tecnico istruttore del MiTE ai sensi dell’art. 8, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 156/2006) ha espresso parere favorevole con condizioni (per la compatibilità ambientale e per l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000);
- in data 28.06.2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR (organo tecnico istruttore del MiC ai sensi dell’art. 29 del D.L. 77/2021) ha altresì espresso parere favorevole condizionato;
- in data 1.08.2022 è stato dunque adottato il decreto di V.I.A. sul Lotto 1.A, qui impugnato in via principale, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale, il parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della valutazione di livello II (valutazione appropriata), il parere di conformità del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il PNRR (articoli 2 e 3 dello stesso decreto), la cui verifica di ottemperanza è stata affidata alla Direzione Generale MiTE in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il PNRR (art. 4 del decreto di V.I.A.);
- avverso tale decreto di V.I.A., il Comune di Eboli si è rivolto al Tribunale, formulando 13 motivi di doglianza (che saranno scrutinati nel prosieguo), che possono essere suddivisi in due categorie: “vizi di carattere generale” (motivi I-II-III-IV, pagg. 14-27 del ricorso) e “vizi di carattere specifico” (motivi V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII, pagg. 27-72 del ricorso);
- nel frattempo, in data 28.09.2022 RF ha avviato la procedura per l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 Codice beni culturali;
- in data 28.11.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino ha reso il parere di competenza, attestando la compatibilità paesistica del FT;
- ancora in data 28.11.2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, previe integrazioni istruttorie, ha accertato l’ottemperanza alle quattro condizioni ambientali apposte al decreto di V.I.A., indicate nel parere del 28.06.2022 della stessa Soprintendenza Speciale;
- in data 5.12.2022 RF ha quindi adottato la Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi (art. 44, comma 4, terzo e quarto periodo), sulla base delle posizioni prevalenti (stante il dissenso dei Comuni di Campagna / Eboli / Contursi Terme / Sicignano degli Alburni e Buccino), che è stata dunque trasmessa al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D.L. n. 77/2021;
- in data 20.12.2022 il Comitato speciale presso il CSLLPP ha approvato (a maggioranza, con il voto contrario dei Comuni anzidetti) il FT e ne ha disposto la prosecuzione secondo l’iter previsto dall’art. 44 del D.L. n. 77/2021, al contempo istituendo un “Tavolo Tecnico per l’attuazione di un Protocollo di Intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio superiore dei lavori pubblici), RF, Regione Campania e Comuni interferiti dall’attraversamento dell’opera, per la predisposizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana dei Comuni interferiti dall’opera, per aree residenziali e aree destinate ad attività produttive che riguardi le aree residue interessate dall’attraversamento della nuova linea ferroviaria e le aree per nuovi insediamenti”;
- avverso tale determinazione il Comune di Eboli ha notificato ricorso per motivi aggiunti, deducendone vizi propri e, in via derivata, soltanto alcuni dei vizi già rilevati avverso il precedente decreto di V.I.A.;
- risulta poi in atti che successivamente RF ha pubblicato il Bando di gara per la scelta del contraente e che in data 12.05.2023 la gara è stata aggiudicata costituendo Consorzio di operatori economici;
- inoltre, in data 18.05.2023 il Commissario Straordinario ha richiesto al SE la valutazione preliminare delle varianti al FT già approvato, dovute alla necessità di adempiere ad alcune delle condizioni poste in sede di V.I.A. e allo sviluppo del Progetto in sede esecutiva;
- in data 2.10.2023, in linea con le indicazioni al riguardo ricevute dal SE (cfr. nota 23.06.2023), RF ha avviato il procedimento per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni fissate in sede di V.I.A. per le opere anticipate (per pronta cantierizzazione);
- in data 22.11.2023 RF ha inoltre chiesto alla Commissione PNRR-PNIEC l’aggiornamento della V.I.A. per le varianti/ottimizzazioni progettuali medio tempore apportate;
- con decreto SE in data 28.12.2023 è stato positivamente concluso il procedimento di verifica di ottemperanza sulle condizioni apposte al decreto di V.I.A, sulla base del parere all’uopo reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del 16.11.2023;
- in data 7.10.2024 è stato inoltre adottato il Decreto di V.I.A. in riesame e aggiornamento all’originario decreto di V.I.A. impugnato con il gravame introduttivo del giudizio;
- in data 13.11.2024 il Commissario Straordinario dell’Opera ha quindi aggiornato il quadro delle prescrizioni da ottemperarsi in sede esecutiva dell’intervento e i lavori sono iniziati e continuati fino all’attualità.
3. A seguito della notificazione del ricorso introduttivo, i Ministeri e gli Enti intimati, nonché la controinteressata RF S.p.A., si sono costituiti in giudizio in resistenza, formulando le eccezioni in rito e le difese nel merito che saranno illustrate nel prosieguo.
4. Nel corso del giudizio sono inoltre intervenuti ad adiuvandum il sig. OV LA (in data 29.11.2022), il Comune di Castelnuovo Cilento (in data 3.01.2023), il Comune di Pisciotta (in data 4.01.2023), il Comune di Vibonati (in data 16.02.2023), i Comuni di Ascea, Camerota, Cannalonga, Casal Velino, Caselle in Pittari, Centola, Cuccaro Vetere, Moio della Civitella, Omignano, Perito, San OV a Piro, Sapri, Stella Cilento, Vallo della Lucania (in data 17.02.2023), la Comunità Montana di Bussento, Lambro e Mingardo (in data 2.03.2023) e il sig. CC US (in data 2.11.2023).
5. Con ordinanza n. 1105 del 23.02.2023 è stata respinta l’istanza cautelare annessa al ricorso per motivi aggiunti, al contempo disponendo l’acquisizione da parte delle Amministrazioni di una puntuale e documentata relazione sui singoli motivi di ricorso; alla camera di consiglio del 23.05.2023 la causa è stata rinviata per impedimento delle parti e, alla successiva camera di consiglio del 20.06.2023, il Tribunale ha poi preso atto della rinuncia all’istanza cautelare.
Successivamente, in esito alla pubblica udienza del 19.12.2023, con ordinanza n. 348 dell’8.01.2024 è stato disposto un supplemento istruttorio ai fini del decidere, per acquisire aggiornamenti sul procedimento di verifica e di valutazione medio tempore avviato, nonché sull’eventuale impatto sul FT già approvato.
In seguito, con ordinanza n. 17151 del 3.10.2024, assunta all’esito alla pubblica udienza del 24.09.2024, il Tribunale ha sospeso il giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., richiamando l’ordinanza n. 17111/2024 per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 16, comma 3, c.p.a., assunta nel coevo ricorso r.g. n. 14859/2022, proposto avverso gli stessi atti e provvedimenti impugnati nel presente giudizio (con tale regolamento, in particolare, il Tribunale ha dubitato della propria competenza territoriale e funzionale, ai sensi degli articoli 13 e 135 c.p.a., ritenendo territorialmente competente a decidere i ricorsi il Tar Campania – Salerno).
Con ordinanza n. 10213 del 19.12.2024 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiarando competente questo Tribunale e il Comune ricorrente ha quindi ritualmente formulato istanza di riassunzione del giudizio.
5. Previo scambio di scritti difensivi, la causa è stata dunque infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7.10.2025.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da RF per non aver il Comune ricorrente impugnato il decreto di V.I.A. in riesame del 7.10.2024 (con cui, pur confermando l’originaria e complessiva impostazione del FT, sono state espresse nuove valutazioni di compatibilità ambientale sugli ambiti progettuali fatti oggetto delle varianti, a testuale integrazione e aggiornamento del Decreto di V.I.A. impugnato con il ricorso introduttivo), né l’Ordinanza del Commissario Straordinario dell’Opera con cui, recepito il nuovo decreto di V.I.A., sono state implementate le varianti progettuali al PTFE (PTFE+), in applicazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 7, del D.L. n. 77/2021.
A riguardo, invero, il Collegio ritiene che – avuto riguardo alla ampiezza e complessità delle questioni sostanziali controverse – la mera integrazione e l’aggiornamento del Decreto di V.I.A. originariamente contestato non siano idonei a scalfire la persistenza dell’interesse all’annullamento di quest’ultimo atto, senza la cui efficacia, d’altro canto, il Decreto di V.I.A. in riesame perderebbe ogni ragion d’essere, essendo privo di autonomia funzionale e strutturale.
Quanto sopra risulta evidente anche dalla semplice lettura del nuovo Decreto, che è stato approvato previa integrale conferma (resa in data 8.04.2024 e 12.08.2024) dei pareri favorevoli già pronunciati da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, e confluiti nell’originario Decreto, perché le relative valutazioni non sono variate, stante – in estrema sostanza – l’irrilevanza delle modifiche apportate.
Ne consegue che, nella specie, può certamente richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’onere di immediata impugnativa dell’atto consequenziale, laddove sotto l’aspetto strutturale, gli atti siano (come nel caso in esame) “ in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento ”, di talché “ l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo; gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale per cui l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica ” (ed invero, la V.I.A. in riesame non potrebbe esistere senza la prima V.I.A.); mentre, per ciò che concerne l’aspetto funzionale, “ gli atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati; ne consegue, sul piano della concreta disciplina, che l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente ” (così, Consiglio di Stato sez. IV, 18/10/2024, n.8383; di recente Consiglio di Stato sez. III, 12/08/2025, n.7027).
7. Ancora in via preliminare va respinta la eccezione, sempre formulata da RF, per la inammissibilità parziale del gravame, per superamento dei limiti dimensionali autorizzati in deroga con il decreto n. 8461/22 di questo Tribunale (nello specifico, secondo la controinteressata l’inammissibilità colpirebbe i motivi XI, XII e XIII del ricorso introduttivo e i motivi II, in parte, e III del ricorso accessorio).
Invero, sul punto va ricordato che l’art. 1, comma 813, della Legge n. 207 del 2024 ha sostituito il comma 5 dell’art. 13 ter dell’allegato II al Codice del processo amministrativo, secondo cui la violazione dei limiti dimensionali fissati dal decreto n. 167/2016 del Presidente del Consiglio di Stato (oppure dalla autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dello stesso decreto) comportava il potere del Giudice di non esaminare i motivi di ricorso formulati nella parte eccedente dell’atto difensivo eccedente i suddetti limiti, senza che ciò potesse integrare il vizio di omessa pronuncia (di qui, dunque, le pronunce sulla inammissibilità degli stessi).
Ad oggi, infatti, il citato comma 5 (che, in quanto norma processuale, nella nuova formulazione è applicabile anche ai giudizi in corso come il presente, come chiarito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 3/2025), dispone quanto segue: “ Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato ”.
Ne consegue che l’eccezione di inammissibilità tout court dei motivi sopra indicati deve essere respinta. Peraltro, tenuto conto della complessità e rilevanza delle questioni esaminate, nonché del fatto che il Tribunale già aveva motivatamente deciso di autorizzare la deroga ai limiti dimensionali con apposito decreto, si ritiene che, nella specie, non debba essere determinata alcuna sanzione a carico del Comune ricorrente.
8. Parimenti va respinta l’ulteriore eccezione, sollevata sia dai resistenti Ministeri che da RF, sulla inammissibilità dell’intervento del sig. LA, in proprio e nella dichiarata qualità di Presidente del Comitato spontaneo di cittadini di Eboli, in quanto, in tesi, portatore di un interesse autonomo (peraltro azionato in separato giudizio) alla contestazione degli atti qui gravati.
A riguardo il Collegio ritiene che, per contro, l’interveniente, sia in proprio (in quanto mero frontista di particelle interessate dalla realizzazione dell’opera), che nella qualità di presidente di un Comitato di recente costituzione, obiettivamente privo dei necessari requisiti di rappresentatività (neanche dedotti), vanti una posizione di mero fatto, dipendente o comunque collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale, che dunque lo legittima al cd. intervento adesivo-dipendente, che, come noto, costituisce l’unica forma di intervento effettivamente ammissibile nel processo amministrativo (in materia, fra le più recenti, Consiglio di Stato sez. III, 14/07/2025, n. 6173).
9. Ciò premesso, nel merito il ricorso è comunque infondato, non ritenendo il Collegio di condividere alcuna delle censure formulate, per i motivi che seguono (l’infondatezza complessiva del gravame, peraltro, consente al Collegio di prescindere dall’approfondimento sulla pretesa improcedibilità di taluni dei motivi del ricorso introduttivo, eccepita dalla controinteressata RF, in quanto non espressamente riproposti nel ricorso accessorio).
In particolare:
9.1 – Tra i vizi di natura generale, che in tesi inficerebbero l’intero procedimento, non persuade la doglianza di cui al primo motivo di ricorso sulla denunciata omissione della procedura di V.A.S. sull’intero progetto ferroviario: a riguardo, infatti, in primo luogo deve ricordarsi che ai sensi degli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006, lo strumento della V.A.S. è circoscritto ai “piani e programmi”, proprio perché ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, contribuendo all’integrazione delle relative previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, così da guidare l’Amministrazione nell’effettuazione delle scelte discrezionali, tipiche, per l’appunto, soltanto dei piani e dei programmi, vale a dire di quegli atti che sono espressione della potestà pianificatoria e programmatoria della Pubblica Amministrazione (assente nella specie, in quanto si tratta della realizzazione di un’opera specificamente indicata, e non già di attività pianificatoria generale); mentre la V.I.A. concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in modo da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile (in materia, Consiglio di Stato sez. IV, 13/03/2024, n.2470).
Inoltre, nel caso in esame, come già ricordato, la realizzazione della linea ferroviaria Salerno Reggio Calabria è stata inserita nell’Allegato IV al citato D.L. n. 77/2021 fra le opere pubbliche aventi valore strategico e preordinate alla realizzazione della mobilità sostenibile, obiettivo quest’ultimo fatto proprio dal PNRR.
A riguardo, pertanto, il Collegio ritiene di richiamare quanto già affermato da questo Tribunale rispetto alla realizzazione di analoga opera: “(…) l’art. 44 di tale decreto, per gli interventi compresi nel citato allegato ha introdotto un regime sostanziale e procedurale speciale che: i) ha previsto unicamente la loro sottoposizione a VIA; ii) ha sancito la loro ricomprensione fra i progetti assoggettati a VIA statale, essendo le opere pubbliche in discorso tutte riconducibili a quelle elencate nell’Allegato II, parte seconda, punto 10 del d. lgs. n. 152/2006, che richiama i “tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza”; iii) ha introdotto importanti semplificazioni per il procedimento di VIA rispetto alla disciplina ordinaria. Orbene, in base a tale peculiare regime, tutte le relative valutazioni pianificatorie e programmatiche “a monte” sulla localizzazione degli interventi di cui all’Allegato IV, sul loro carattere strategico nonché sull’analisi costi-benefici, sono state compiute una volta per tutte in sede legislativa, con conseguente non censurabilità della scelta amministrativa di non aver prescelto la c.d. opzione zero, in quanto quest’ultima avrebbe richiesto la disapplicazione del dato legislativo (cfr. in tal senso su fattispecie non dissimili T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 15163/2023; id., II-bis, n. 12656/2015) .”. Nell’occasione, il Tribunale ha dunque altresì affermato che “ In questa prospettiva, risulta del tutto giustificato che la valutazione dei valori ambientali sia stata concentrata in sede di VIA relativa al singolo progetto (o alle sue varie fasi), cioè al momento di realizzazione del singolo intervento di cui all’Allegato IV, fase in cui la tutela di tali valori si pone con maggiore evidenza e concretezza e può esplicarsi sia in forma più capillare sia in modo più efficace, conformando tutte le singole scelte implementative. Ne consegue che il particolare regime normativo sancito dall’art. 44 del d.l. n. 77/2021, applicabile in virtù del principio di specialità, ha attribuito rilievo pregnante alla fase progettuale – peraltro in piena coerenza con la Parte Seconda, Allegato II, punto 10 del d. lgs n. 152/2006 – e coerentemente ha fatto espresso richiamo alla procedura di VIA quale unico strumento di analisi e di valutazione per interventi e progetti puntuali, come quelli in considerazione, scevri da ogni componente pianificatoria o programmatoria, già compiuta a monte ope legis (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, II, n.2500/2019; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 879/2018; T.A.R. Lazio, Roma, II, 6 aprile n. 4295/2017; T.A.R. Veneto, III, n. 52/2016, ove si afferma con chiarezza che la VIA riguarda i singoli progetti e la VAS i piani). ” (così, Tar Lazio, sentenza n. 17216/2023).
9.2 – Parimenti non può essere accolta la seconda censura, pure di natura generale, sulla ritenuta violazione del principio eurounitario del DNSH (divieto di arrecare un danno significativo all’ambiente per le attività finanziate dall’Unione), richiamato anche nel Regolamento UE n. 2021/241 sulla ammissibilità a finanziamento delle misure degli Stati membri, formulata perché la competente Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sulla cui base è stato adottato il decreto di V.I.A., si sarebbe limitata a recepire le valutazione della società proponente in punto di rispetto di tutti gli obiettivi ambientali (nello specifico, ritenendo infine che il FT contribuirebbe in modo sostanziale al raggiungimento di uno degli obiettivi ambientali -la mitigazione dei cambiamenti climatici- e non arrecherebbe un danno significativo a nessuno degli altri cinque obiettivi), così disattendendo anche le conclusioni del parere endoprocedimentale della Soprintendenza territoriale per le Province di Salerno e Avellino.
In primo luogo, il Tribunale osserva che non sussiste alcun divieto per l’amministrazione di appoggiarsi alle conclusioni della società proponente, rendendole proprie, quando si ritenga di condividerle e ci si riferisca ai passaggi argomentativi di esse meritevoli di ricezione, come accaduto nel caso di specie.
In secondo luogo, va aggiunto non soltanto che al parere della Soprintendenza provinciale è seguito quello, favorevole, della Soprintendenza speciale, ma che, in ogni caso, lo stesso primo parere, pur paventando un rilevante impatto territoriale, non prende specificamente posizione sul danno significato al regime delle acque e della biodiversità, vale a dire alle ipotesi di danno evocate dal ricorrente, e tipizzate dall’art. 9, lett. c) e f) del regolamento 2020/852/Ue in punto di DNSH.
A riguardo si rileva, inoltre, che il Comune ricorrente non è stato in grado di chiarire sotto quali profili la valutazione svolta dal proponente non sarebbe condivisibile.
A ciò si aggiunga che la Commissione ha dato atto che la valutazione è stata compiuta in rigorosa aderenza alle sue fonti di disciplina (“ Il documento “Valutazione DNSH”, elaborato dal Proponente, è stato strutturato prevedendo la valutazione DNSH in conformità a quanto indicato nella Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e mediante l’applicazione dei criteri di Vaglio Tecnico riportati nell’Allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del4 giugno 2021 che fissa “i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale ”). Inoltre, la P.A. ha evidenziato che “ la progettazione redatta comprende il Progetto di Monitoraggio Ambientale che definisce gli obiettivi, i requisiti, i criteri metodologici, le modalità e le tempistiche per l’effettuazione del monitoraggio Ante – Corso – Post Operam. Lo stesso tiene conto della realtà territoriale ed ambientale in cui il progetto dell’opera si inserisce e dei potenziali impatti che esso determina sia in termini positivi che negativi, come frutto delle valutazioni emerse nelle analisi effettuate sui fattori ambientali nell’ambito della redazione dello SIA ”.
A fronte di tali puntuali evidenze, compiutamente valutate dall’Amministrazione, il Comune ricorrente si è limitato a dedurre in modo generico la violazione del principio DNSH: con ciò ha quindi sovrapposto la propria visione, basata su premesse opinabili (peraltro neanche specificamente illustrate), alle determinazioni amministrative frutto di un’adeguata istruttoria e assunte in modo non irragionevole né illogico; dovendosi pure tenere conto del fatto, peraltro, che la valutazione DNSH, ai sensi della pertinente normativa, si compone (come ricordato dalla stessa Commissione) dell’insieme delle valutazioni che i soggetti attuatori sono chiamati a svolgere non solo ex ante , cioè nella fase di progettazione, ma anche in itinere ed ex post , cioè durante e dopo lo svolgimento dei lavori e che sono sottoposte al vaglio e alla supervisione dell’Amministrazione.
9.3 – Ancora fra i vizi generali, va respinta, altresì, la ritenuta violazione dei principi della Convenzione di AARHUS del 25.6.1998, con la conseguente dedotta violazione della legge n. 108/2001 con cui è stata ratificata, perché, in estrema sintesi, la fase partecipativa sarebbe stata attivata con estremo ritardo, in quanto RF sarebbe stata autorizzata a predisporre il progetto per la linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria già mesi prima dell’avvio della valutazione ambientale con dibattito pubblico; di talché, nel dibattito pubblico non sarebbe stato più possibile incidere effettivamente su decisioni in pratica già assunte.
In realtà, infatti, RF ha pedissequamente operato secondo la procedura (non contestata e esente da dubbi di legittimità costituzionale) prescritta agli artt. 44 e ss. del citato D.L. 77/2021, secondo cui, appunto, il progetto – che necessariamente deve essere delineato – è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto, contestualmente all’avvio del procedimento per il dibattito pubblico, laddove previsto (nella specie, è imposto dall’art. 46 dello stesso decreto, ed è stato correttamente svolto – con incontri da remoto e in presenza, 300 partecipanti, 50 quaderni di approfondimento –, come documentato nella Relazione agli atti, dove peraltro si legge che rispetto ad alcune tematiche “ In diversi casi, istituzioni o portatori di interessi collettivi, sollecitati a intervenire, hanno spiegato che preferiscono non “scoprire le carte, ma giocarle direttamente nella conferenza dei servizi ”).
Resta, peraltro, fermo che neanche la Convenzione citata (la quale comunque non introduce precetti puntuali e inderogabili, lasciando ampi margini di flessibilità applicativa in capo agli Stati membri) impone la consultazione popolare per le scelte progettuali (nella Convenzione, “attività specifiche”), che, anzi, proprio in quanto già delineate dai competenti organi pubblici, sono sottoposte al Dibattito.
9.4. – E’ infondata, inoltre, la denunciata violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, che inficerebbe l’intero procedimento, perché la P.A. non avrebbe rilevato il ritardo con cui la controinteressata avrebbe dato riscontro alle richieste di integrazioni della Soprintendenza Speciale (del 29.03.2022) e della Commissione Speciale (del 4.04.2022) che sarebbero state riscontrate soltanto con nota del 28.04.2022, acquisita al protocollo Mite in data 9.05.2022.
In realtà, infatti, risulta in atti che a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal Mite in data 4.04.2022 (con allegazione della richiesta del MiC), in data 13.04.2022 RF ha formulato un’istanza di proroga del termine (riscontrata positivamente in data 20.04.2022) e ha poi tempestivamente depositato (nel termine di legge di dieci giorni) in data 29.04.2022 la documentazione su supporto informatico; ciò che è puntualmente indicato tra i “Visti” del parere della Commissione Tecnica.
9.5. – I motivi quinto e sesto, concernenti il parere della Soprintendenza Speciale sotteso al decreto di V.I.A. non sono stati riproposti avverso la Determinazione del 20.12.2022 del Comitato speciale presso il CSLLPP (impugnata con il ricorso accessorio) che ha approvato il FT, dopo la verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali fissate nel predetto decreto di V.I.A..
In disparte i conseguenti profili critici in rito, evidenziati da RF in termini di improcedibilità, il Collegio ritiene che tali motivi (con cui, in estrema sintesi, è lamentato che la Soprintendenza, pur avendo rilevato numerose carenze documentali e criticità, avrebbe comunque reso parere favorevole soltanto a causa della valenza strategica dell’opera e della stringente tempistica - così esorbitando dalle proprie competenze e dalle finalità della valutazione -, fissando quattro condizioni ambientali ante operam che sarebbero palesemente violative dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, perché il proponente sarebbe stato autorizzato ad una nuova e futura progettazione “in bianco”) siano comunque infondati.
Innanzitutto, infatti, non persuade l’impostazione generale della doglianza, che sostanzialmente sembra obliterare che è lo stesso ordinamento settoriale a prevedere la possibilità della adozione di un provvedimento di V.I.A. condizionato (con ampie latitudini connesse alla nuova definizione di condizione ambientale di cui all’art. 5, lettera o- quater del D.Lgs. 152/2006); il che ontologicamente implica che l’apposizione di condizioni ambientali è aspetto fisiologico della valutazione, senza che perciò debba automaticamente ritenersi violata la disciplina a tutela dell’ambiente, scendendo finanche a sindacare il “peso” di ogni singola condizione apposta.
Inoltre, nella specie, la Soprintendenza ha testualmente escluso – come pure possibile ai sensi dell’art. 25, comma 2 quinquies , del D.Lgs. n. 152/2006 – che il concerto comportasse la contestuale valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto; ciò, da un lato, nuovamente conferma che è lo stesso ordinamento a disciplinare ipotesi in cui la documentazione presentata non soddisfa prima facie ogni profilo, senza però ostare al rilascio del parere di V.I.A. positivo e alla legittimità della relativa azione amministrativa; dall’altro lato, dimostra che – al contrario di quanto denunciato – la valutazione è stata adeguatamente ponderata e calibrata nei suoi effetti (così come nella scelta di fissare le condizioni ambientali), muovendosi la Soprintendenza nel solco degli strumenti che lo stesso ordinamento settoriale consente.
D’altro canto, va rammentato che la finalità della valutazione di impatto ambientale è anche quella di individuare un proporzionato bilanciamento tra la salvaguardia dell’ambiente, nelle sue componenti, e la esigenza della compiuta e tempestiva realizzazione di opere necessarie per lo sviluppo economico-sociale del Paese (particolarmente pregnante nella fattispecie, trattandosi di un’infrastruttura ferroviaria strategica, finanziata con fondi PNRR), pure in applicazione del fondamentale principio per cui l’arresto di un procedimento (nella specie, l’approvazione del progetto), che potrebbe invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura (quella di V.I.A. condizionata) costituirebbe un inutile aggravio procedurale.
Infatti, la giurisprudenza in materia ha spiegato che “… nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6966/2024, IV, n. 1761/2022)
In quest’ottica, è stato più volte chiarito che “ una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio, allo stato degli atti, integrato dall’indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio ai principi di economicità dell’azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento ” (così, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5670/2022, oltre ai numerosi precedenti ivi richiamati); ne consegue che la nuova definizione delle “condizioni ambientali” del provvedimento di V.I.A. (art. 5, lettera o- quater , D.Lgs. n. 152/2006, che ricomprende sia le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere, sia i requisiti per la realizzazione del progetto o per l’esercizio delle relative attività , ovvero anche le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché , ove opportuno, le misure di monitoraggio ) rende legittima una “valutazione condizionata di impatto” quale strumento, orientato al canone della proporzione dell’azione amministrativa, in grado di assicurare, pur nella sussistenza di fattori di criticità dell’opera in progetto, il proseguimento dell’iter, col fine di evitare situazioni di mancata realizzazione di opere di rilevante e importantissimo rilievo strategico per lo sviluppo del Paese.
A ciò si aggiunga che, nella specie, a prescindere dalle contestazioni generali, il Comune ricorrente non è comunque stato effettivamente in grado di dimostrare che le condizioni apposte incidessero in maniera più che marginale sulla progettualità dell’opera presentata in sede di V.I.A., con conseguente arbitrarietà e sviamento dell’azione amministrativa di valutazione.
In particolare, con riferimento alla prima condizione apposta, lo stesso ricorrente postula che la soluzione progettuale alternativa riguardasse soltanto “alcuni chilometri su un totale complessivo di 35 Km”, sicché non si è in presenza di un nuovo progetto, ma di una mera correzione, di modeste proporzioni, la valutazione della cui compatibilità ambientale ben poteva essere posposta alla fase esecutiva.
Ciascuna delle quattro condizioni ambientali aveva, inoltre, un puntuale e ben delimitato oggetto prescrittivo (attraversamento di alcune aree soggette a tutela, mitigazione degli effetti di alcune opere, la tutela della SS CO e la rivalutazione del rischio indicato nella relazione archeologica); tant’è che la relativa ottemperanza è avvenuta nel ridotto arco temporale previsto.
9.6. – In disparte i già evidenziati profili critici in rito, sulla stessa linea merita analoga reiezione anche il settimo motivo di ricorso, con cui l’azione amministrativa di valutazione è stata contestata (questa volta con riferimento alle condizioni ambientali apposte al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) perché avrebbe, in tesi, illegittimamente rinviato alla fase esecutiva la soluzione di gravissime criticità ambientali, che implicano la necessità di individuare nuove soluzioni progettuali, così violando la disciplina sulla V.I.A..
Si è già detto, infatti, che – ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 – le condizioni ambientali eventualmente apposte al provvedimento di V.I.A. possono legittimamente ricomprendere non solo di requisiti per la realizzazione dell’opera in progetto, bensì anche “misure” preordinate al duplice scopo di prevenire, ridurre o, finanche, compensare gli impatti ambientali dell’opera (anche con interventi sulla progettazione esecutiva) e di monitorarne l’andamento attraverso lo studio di monitoraggio presentato in sede progettuale dal proponente; d’altro canto, la numerosità delle prescrizioni poste a tutela di tutti i beni che possono essere incisi dalla realizzazione di un’opera pubblica non è necessariamente sintomatica dell’inidoneità del progetto, “ dovendo essere tenuta in considerazione anche la particolare complessità dell’opera ”, nella specie indiscussa (Cons. St., IV n. 6966/2024, n. 7884/2020 e in senso analogo id. n. 2062/2022; id., n. 1392/2017).
In quest’ottica debbono, dunque, essere lette le condizioni ambientali previste anche nel parere della Commissione Tecnica, quali “misure” da implementarsi in sede di progetto esecutivo ovvero anche di cantiere, dunque di realizzazione dell’opera, ciascuna relativa ad uno specifico ambito di applicazione.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, peraltro, anche in questo caso il Comune ricorrente non ha offerto elementi concreti per comprovare che, come per contro denunciato, le condizioni apposte siano idonee a modificare significativamente il progetto presentato: invero, nonostante la numerosità delle stesse, l’esame disvela che le prescrizioni incidono su profili obiettivamente marginali della progettazione, agevolmente emendabili alla effettiva occorrenza (ad esempio, previsione di auditing interno ed esterno, adattamenti della cantierizzazione oppure della durata e dell’ampiezza del piano di monitoraggio ambientale proposto, specificazioni sulle luci da utilizzare, sulle tipologie di tombini scatolari, sui fluidi da utilizzare, sulla sistemazione idraulica di due corsi di acqua, sulle verifiche da effettuare in punto di barriere, rumori, vibrazioni, e così via).
9.7. Va respinta, inoltre, la denunciata violazione (sotto l’ottavo motivo) dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 per aver la P.A. consentito la suddivisione dell’opera in più lotti, ciò che ne impedirebbe anche una complessiva valutazione ambientale: la censura, invero, impinge nel merito delle scelte progettuali dell’Amministrazione in ordine alla realizzazione di opere pubbliche, e, conseguentemente, anche di infrastrutture strategiche, che risultano connotate da un alto grado di discrezionalità tecnica e dalla considerazione di un elevato numero di fattori e, in quanto tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, se non nei ristretti limiti della manifesta irragionevolezza, del difetto di istruttoria e/o del travisamento dei fatti, che, nella specie, non si ravvisano: risulta infatti chiaramente indicato (cfr. Progetto RF in atti) che l’obiettivo del Lotto 1 (Battipaglia – Praia) è realizzare una nuova linea a doppio binario con velocità di progetto massima pari a 300 km/h, che in uscita da Battipaglia si porti in direzione Romagnano, al fine di realizzare una interconnessione con la linea esistente Battipaglia-OT, nonché quello di soddisfare anche l’obiettivo della compatibilità infrastrutturale con il futuro Lotto 0 (Salerno –Battipaglia) e il successivo Lotto 2 (Praia-Tarsia); di conseguenza, anche le motivazioni della suddivisione del Lotto 1 in “sotto Lotti” appaiono apprezzabili, considerato che il progetto del Lotto 1A costituisce il primo tratto che si sviluppa in doppio binario dalla stazione di Battipaglia e si estende per circa 35 km con una velocità di tracciato che deve raggiungere i 300 km/h, tranne che per il tratto iniziale di circa 9 km che presenta elementi geometrici caratterizzati da diverse velocità di tracciato.
Va in ogni caso rammentato che il divieto unionale di frazionamento vale a evitare che un progetto sia così sottratto nel suo insieme alla valutazione di impatto ambientale (CG sentenza n. 275 del 2011).
Nel caso di specie, è indiscusso che ciascuno dei sub-lotti sarà oggetto di VIA, e va aggiunto che le valutazioni concernenti i lotti successivi non potranno che prendere le mosse dall’impatto già prodotto sull’ambiente in ragione della realizzazione dei sub lotti precedenti.
9.8. Sono poi da respingere anche le contestazioni formulate sotto i motivi nono e decimo, con le quali il Comune ricorrente ha censurato per difetto di istruttoria, sotto diversi profili, la valutazione effettuata in punto di rischio sismico e in punto di interferenze del progetto con siti contaminati e con stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Sotto il primo profilo, diversamente da quanto denunciato, nella Relazione geologica allegata in atti risultano indicati i fenomeni sismici tali da incidere sulle valutazioni del grado di sismicità dei singoli territori anche per le zone di interesse del Comune ricorrente (pagg. 134 e ss.); ciò premesso, la doglianza in ogni caso non evidenzia, né documenta, l’eventuale inattendibilità delle valutazioni contenute nello studio sismico prodotto dalla controinteressata, fatto proprio dalla P.A..
Sotto il secondo profilo, è invece necessario rilevare che – con riguardo agli unici siti che sono di interesse del Comune ricorrente (essendo inammissibili i profili di censura riferiti a siti esterni al territorio di pertinenza) – l’istruttoria è stata debitamente svolta, tant’è che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC ha individuato fra i siti cd. a “rischio di incidente rilevante” il sito industriale intestato ad Ellepigas Sud S.r.l., vincolando la proponente con apposita condizione ambientale in fase di progettazione esecutiva (n. 14: “ Devono essere acquisite, nell’ambito della progettazione esecutiva, tutte le informazioni relative agli scenari incidentali di ciascuna azienda a rischio di incidente rilevante necessarie ad escludere eventuali interferenze dell’opera con aree di danno .”).
Lo stesso stabilimento, inoltre, è stato considerato con riguardo all’interferenza del tracciato dell’opera con siti potenzialmente contaminati.
9.9. – Non persuadono neppure le doglianze formulate, sotto l’undicesimo motivo di ricorso, con riguardo alla valutazione di incidenza, ai sensi delle prescrizioni del D.P.R. n. 357/1997, sui siti della Rete Natura 2000 interessati dall’opera, che il proponente ha attivato con il procedimento di Valutazione Appropriata (II livello), di cui all’art. 5 D.P.R. n. 357/1997, innanzitutto perché non sarebbe stata effettuata da soggetto in possesso delle competenze previste dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 303 del 28.12.2019, e perché l’azione valutativa sarebbe, comunque, carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale.
Invero, fermo restando che anche tale motivo, non riproposto nel gravame accessorio avverso la Determinazione di approvazione definitiva del FT, non sfugge ai profili di improcedibilità sollevati da RF, il Collegio innanzitutto rileva che non è dato comprendere sotto quale profilo e sulla base di quali informazioni la redattrice della valutazione, iscritta all’Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo, dottore in Scienze Naturali, non avrebbe le competenze richieste dalle Linee Guida.
Inoltre, l’istruttoria è stata approfondita e, per ogni voce rilevante, ha condotto a risultati che correttamente depongono per il giudizio di incidenza non significativa (pagine 52 e ss. del parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC): invero, la alterazione di habitat, connessa alla cantierizzazione dell’area, è temporanea; il disturbo della fauna (luci e rumori) è a sua volta temporaneo e, laddove permanente (passaggio dei treni), è intermittente, con principali picchi soltanto all’uscita e all’ingresso delle gallerie entro un’area circoscritta, situata ai margini o all’esterno dei siti Natura 2000; l’eventuale abbattimento di specie faunistiche presenti nell’area è limitato alle fasi di cantiere, peraltro ad alcune specie la cui presenza in loco non è stata accertata, e può essere mitigato con alcuni accorgimenti (soprattutto con limiti di velocità per il transito dei mezzi in zona di cantiere); le emissioni in atmosfere potenzialmente nocive sono limitate alla fase di cantiere e giudicate minori di quelle derivanti dal traffico veicolare; infine, lo stesso proponente ha segnalato che, con riguardo alla interruzione di corridoi ecologici, le interferenze più rilevanti sono quelle relative alla fase di realizzazione dell’opera (pur sempre limitata nel tempo, con impatti dunque reversibili): in quest’ottica, dunque, la Commissione Tecnica ha fissato le condizioni ambientali nn. 3 e 4, relative al monitoraggio del rumore in corrispondenza dell’attraversamento del Fiume Sele, sia nell’ambito dell’area umida Ramsar “Medio corso del fiume Sele - Serre Persano”, sia alle precauzioni e buone pratiche da applicare nelle aree connesse alla realizzazione del viadotto VI10 sul fiume Sele, e nelle aree di cantiere prossime all’area umida Ramsar “Medio corso del fiume Sele - Serre Persano (condizioni sulla cui legittimità, anche in termini di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di bilanciamento degli interessi sottesi alle valutazioni ambientali, già si è detto).
9.10. – Cade dunque anche la censura (formulata sotto il dodicesimo motivo) sulla illegittimità derivata dei pareri preliminari, così come è inammissibile la censura sulla scelta del tracciato “autostradale”, che non sarebbe conforme agli orientamenti espressi dall’Unione Europea sulle reti ferroviarie transeuropee (con la programmazione della Rete TEN-T e del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nell’ambito del quale era, a sua volta, previsto il potenziamento dell’esistente linea tirrenica per l’alta velocità) e sarebbe, altresì, clamorosamente illogica, irrazionale, perplessa e contraddittoria e, alla fine, del tutto immotivata (se non addirittura arbitraria), perché l’alternativa tirrenica offrirebbe in sostanza, gli stessi benefici con costi, in termini ambientali ed economici, di gran lunga minori.
A riguardo, in primo luogo si rammenta che, per giurisprudenza consolidata, “ Le scelte progettuali dell’Amministrazione in ordine alla realizzazione di opere pubbliche e, conseguentemente, anche di infrastrutture strategiche, risultano connotate da un alto grado di discrezionalità tecnica e dalla considerazione di un elevato numero di fattori e in quanto tali sono sottratte al sindacato del G.A., se non nei ristretti limiti della manifesta irragionevolezza, del difetto di istruttoria e/o del travisamento dei fatti ” (così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/08/2022, n.11112 - Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2024, n.471).
Nella specie peraltro, contrariamente a quanto denunciato, le motivazioni della scelta di tracciato (non manifestamente irragionevoli o arbitrarie) sono state illustrate non solo nello studio multicriterio presentato dal proponente, ma emergono, altresì, dall’esame delle conclusioni del Dibattito Pubblico, nel corso del quale la questione della alternativa del cosiddetto “corridoio tirrenico” è stata ripetutamente affrontata.
Si legge, ad esempio, nelle risposte fornite in sede di DP: “ L’attuale linea Salerno - Reggio Calabria nel tratto campano presenta, a sud di Agropoli, un tracciato ricco di curve e gallerie, con velocità massime comprese fra i 120 e i 135 km/h per i treni che viaggiano in rango C: una prima limitazione della linea attuale è dunque dettata dalle velocità massime raggiungibili. Per poter superare tali limiti sarebbero necessari interventi infrastrutturali rilevanti (rettifica del tracciato, verifica e/o adeguamento delle opere d’arte, ecc…) e, di conseguenza, molto costosi vista l’orografia del territorio cilentano dove la linea presenta molte gallerie: la sostenibilità tecnica di questi interventi dovrebbe essere ulteriormente approfondita, anche in relazione alle ricadute sull’esercizio ferroviario e, in particolare, alla prolungata interruzione del servizio sulle tratte interessate. Inoltre, i notevoli interventi infrastrutturali accennati avrebbero benefici contenuti poiché, anche a fronte di un eventuale aumento della velocità di tracciato a 200 km/h, i livelli di servizio risulterebbero in parte limitati dall’eterotachicità dell’offerta commerciale. (…)”.
E’ stato inoltre anche spiegato che “ gli interventi di rettifica della linea ai fini della velocizzazione comportano varianti significative di tracciato che causerebbero, per motivi plano-altimetrici, la soppressione della quasi totalità delle stazioni e/o fermate ubicate anche in corrispondenza di importanti località turistiche, con peggioramenti dell’accessibilità al territorio ” e che “ data la natura particolarmente invasiva dei lavori, che tra l’altro non consentono una banalizzazione della circolazione a causa della presenza di gallerie a singola canna, si renderebbe necessaria una chiusura totale della linea per circa 3 anni e mezzo ed una durata lavori complessiva di circa 17 anni ”, fermo restando peraltro che “ diversi tratti di linea compresi tra TE e OL sono oggi soggetti a fenomeni di erosione marina tali da non escludere in futuro la necessità di una riallocazione della linea stessa. ”; dunque, in parole semplici, “ il corridoio tirrenico non consegue molti degli obiettivi del progetto, infatti non aggiunge nuova accessibilità al sistema ferroviario, essendo un quadruplicamento prevalentemente in galleria (per circa il 70% dello sviluppo) della linea esistente, che bypassa la quasi totalità delle località oggi servite. Diversamente il corridoio autostradale, data la sua posizione baricentrica rispetto ai territori attraversati, consente una maggiore coesione del Paese: infatti, oltre ad una riduzione delle percorrenze verso Reggio, garantisce anche delle importanti riduzioni verso OT (-20’) e verso lo IO (-80’), non ottenibili dal corridoio Tirrenico .”.
10. Come anticipato, il Comune ricorrente ha inoltre impugnato con ricorso accessorio la Determinazione del Comitato Speciale del CSLLPP del 20.12.2022 (con atti presupposti e conseguenti) avente natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato definitivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 1A, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (come previsto dall’art. 44, comma 4 e comma 6 bis, D.L. n. 77/2021).
In particolare, tale determinazione, e i presupposti pareri, sono stati contestati innanzitutto per illegittimità derivata, replicando le censure di cui al ricorso introduttivo, per la cui disamina si rinvia al precedente punto 9, confermandone l’infondatezza.
Inoltre, nel ricorso accessorio (cfr. pagine 48 e ss.) sono stati formulate censure per vizi propri dei nuovi atti, che tuttavia non persuadono.
Nello specifico:
10.1. – Sono infondate le censure con cui è stato denunciato che la Soprintendenza avrebbe illegittimamente ritenuto ottemperate le condizioni apposte al decreto di V.I.A., perché non sarebbero state risolte le problematiche più rilevanti (attraversamento dei corsi di acqua principali, viadotti, demolizioni) rinviando ancora – ciò che non sarebbe più ammesso – ad ulteriori verifiche e soluzioni progettuali.
A riguardo, infatti, va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la Soprintendenza, nel verificare l’ottemperanza, ha preso atto del fatto che alcune delle possibili soluzioni avrebbero prodotto interferenze maggiori rispetto alla soluzione di tracciato proposta, ferme le proposte migliorative per i viadotti e i possibili interventi di mitigazione (condizioni 1 e 2), gli approfondimenti svolti in ordine all’interferenza con la SS CO (condizione 3) e l’assenza di interferenze con dirette con evidenze archeologiche.
A ciò si aggiunga che la circostanza per cui l’istruttoria abbia altresì dato conto di indicazioni rivolte alla predisposizione, da parte della proponente RF, di un ulteriore sviluppo progettuale esecutivo, lungi dal disvelare la dedotta illegittimità della valutazione effettuata, risponde alla logica già sopra descritta della valutazione di impatto ambientale, come sede di bilanciamento di contrapposti interessi: d’altro canto, “ è la stessa articolazione dell'attività di progettazione delle opere pubbliche in progressive fasi di approfondimento tecnico a rendere fisiologica la successiva integrazione dei diversi elaborati progettuali con elementi di maggiore specificità e dettaglio, non avendo altrimenti significato la previsione di distinti momenti e livelli progettuali, ove fosse fin da subito prevista tutta la conformazione possibile dell'opera ”; pertanto, con riferimento all'iter progettuale delle infrastrutture strategiche, in sede di progettazione preliminare la possibilità di inserire prescrizioni da assolvere in via successiva non solo non è anomala ma a volte si rende addirittura necessaria (ciò vale anche laddove l’esigenza si manifesti in sede di verifica): diversamente argomentando, occorrerebbe predisporre un nuovo iter di approvazione per ogni difformità, ancorché secondaria, fra il progetto preliminare e le successive fasi di progettazione (cfr. ex multis , Cons. St., IV, n. 6966/2024, n. 1555/2023).
10.2. – Analoghe considerazioni possono essere estese con riguardo all’autorizzazione paesaggistica, parimenti rilasciata sulla base dei pareri della Soprintendenza territorialmente competente e della Soprintendenza Speciale; né si ravvisa la contraddittorietà denunciata nell’operato amministrativo, per il solo fatto che la Soprintendenza locale, appositamente richiesta, abbia confermato in data 13.12.2022 il proprio parere favorevole, precisando la finalità delle prescrizioni impartite alla proponente quali elementi che “ costituiscono un miglioramento in termini di qualità architettonica ” e che “ non incidono sul contenuto dell’intervento infrastrutturale ”,
10.3. – Non colgono nel segno, poi, le censure sulla pretesa mancata verifica del rispetto delle ulteriori condizioni ambientali fissate nel parere della Commissione Tecnica, tenuto conto che per le stesse il termine di avvio della verifica coincide con le diverse fasi di sviluppo del processo realizzativo dell’opera susseguenti all’approvazione del FT (rispettivamente coincidente, come dalle schede, a seconda della condizione apposta, con la “ fase di progettazione esecutiva ”, la “ fase precedente la cantierizzazione ”, la “ fase di cantiere ”, la “ fase prima dell’inizio dei lavori ” e la “ fase di esercizio ”).
10.4. – Sono infine inammissibili per tardività (in quanto da riferirsi alla fase della V.I.A.), come giustamente eccepito, le ulteriori argomentazioni contenute nel ricorso accessorio che ripropongono riproposizione la tematica relativa al rispetto del principio eurounitario del DSNH, già esaminata, così come le nuove deduzioni in punto di paventato rischio idrogeologico correlato al torrente “Tiranna” (fermo restando che essa è comunque stata oggetto – nella logica già chiarita – di apposita prescrizione a carico della proponente nella Determinazione conclusiva del Comitato Speciale).
Né, peraltro, il Comune ricorrente ha fornito gli invece necessari elementi concreti per dimostrare che le prescrizioni degli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi abbiano effettivamente la denunciata rilevanza sostanziale e modificativa delle originarie previsioni da dover condurre ad una rinnovata valutazione da parte dell’Autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, a scanso della paventata violazione dell’art. 44, comma 6, del D.L. n. 77/2021.
11. In conclusione, per tutto quanto esposto, il gravame è complessivamente infondato e deve essere respinto. Sussistono, tuttavia, eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, alla luce della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
FR NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR NI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO