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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO VI, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1066/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Sede 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1132 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5736/2025 depositato il 03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del 3 giugno 2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 1132, relativo all'annualità 2018, per l'importo di € 589,08 oltre accessori, deducendo la prescrizione e la decadenza del potere impositivo.
Il Comune di Aversa, ritualmente intimato, non si costituiva.
Con sentenza n. 5749/2024, la Corte di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso per mancata produzione della relata o del referto di notifica dell'atto impugnato, non potendo quindi verificare la tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Avverso detta decisione proponeva appello la Contribuente, chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'annullamento dell'avviso, assumendo di aver depositato nel fascicolo telematico la relata di notifica del
27 marzo 2024 e che, comunque, l'atto impositivo sarebbe prescritto.
Si costituiva il Comune di Aversa, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della legittimità dell'avviso, evidenziando sia la corretta notifica dell'accertamento in data 23 marzo 2024 entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2024, prorogato ex art. 68 D.L. 18/2020 fino al 26 marzo 2025 che la mancanza di prova in capo all'appellante circa la tempestività del ricorso di primo grado.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di prova sulla tempestività dell'impugnazione. L'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che il ricorso debba essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare tale tempestività mediante produzione della relata di notifica o del referto postale. Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'Appellante non risulta idonea a superare la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, poiché la semplice allegazione in sede d'appello della ricevuta di spedizione, priva di prova del deposito telematico tempestivo nel fascicolo di primo grado, non può sanare l'omissione originaria. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la produzione tardiva di un documento essenziale per la verifica della tempestività del ricorso non può essere valutata in secondo grado, essendo la decadenza già maturata
(Civile Ord. Sez. 2 Num. 108 Anno 2024). Ne consegue che correttamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, e tale statuizione va confermata.
In ogni caso, anche a voler esaminare nel merito le doglianze dell'appellante, l'appello si rivelerebbe infondato. Dalle risultanze documentali emerge che l'avviso di accertamento TARI 2018 è stato notificato in data 23 marzo 2024, entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2024, prorogato – in virtù della sospensione COVID ex art. 68 D.L. 18/2020 – al 26 marzo 2025. Pertanto, l'atto impositivo è stato ritualmente notificato e non è soggetto né a prescrizione né a decadenza. L'eccezione di prescrizione quinquennale non può essere accolta, atteso che il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006 opera autonomamente e risulta pienamente rispettato.
CONCLUSIONI L'appello è infondato e deve essere rigettato in ogni sua parte e la sentenza impugnata risulta conforme al diritto, immune da vizi logici o procedurali, e va pertanto confermata integralmente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano complessivamente in euro 370,00 per onorari, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO VI, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1066/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Sede 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1132 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5736/2025 depositato il 03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del 3 giugno 2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 1132, relativo all'annualità 2018, per l'importo di € 589,08 oltre accessori, deducendo la prescrizione e la decadenza del potere impositivo.
Il Comune di Aversa, ritualmente intimato, non si costituiva.
Con sentenza n. 5749/2024, la Corte di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso per mancata produzione della relata o del referto di notifica dell'atto impugnato, non potendo quindi verificare la tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Avverso detta decisione proponeva appello la Contribuente, chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'annullamento dell'avviso, assumendo di aver depositato nel fascicolo telematico la relata di notifica del
27 marzo 2024 e che, comunque, l'atto impositivo sarebbe prescritto.
Si costituiva il Comune di Aversa, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della legittimità dell'avviso, evidenziando sia la corretta notifica dell'accertamento in data 23 marzo 2024 entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2024, prorogato ex art. 68 D.L. 18/2020 fino al 26 marzo 2025 che la mancanza di prova in capo all'appellante circa la tempestività del ricorso di primo grado.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di prova sulla tempestività dell'impugnazione. L'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che il ricorso debba essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare tale tempestività mediante produzione della relata di notifica o del referto postale. Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'Appellante non risulta idonea a superare la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, poiché la semplice allegazione in sede d'appello della ricevuta di spedizione, priva di prova del deposito telematico tempestivo nel fascicolo di primo grado, non può sanare l'omissione originaria. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la produzione tardiva di un documento essenziale per la verifica della tempestività del ricorso non può essere valutata in secondo grado, essendo la decadenza già maturata
(Civile Ord. Sez. 2 Num. 108 Anno 2024). Ne consegue che correttamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, e tale statuizione va confermata.
In ogni caso, anche a voler esaminare nel merito le doglianze dell'appellante, l'appello si rivelerebbe infondato. Dalle risultanze documentali emerge che l'avviso di accertamento TARI 2018 è stato notificato in data 23 marzo 2024, entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2024, prorogato – in virtù della sospensione COVID ex art. 68 D.L. 18/2020 – al 26 marzo 2025. Pertanto, l'atto impositivo è stato ritualmente notificato e non è soggetto né a prescrizione né a decadenza. L'eccezione di prescrizione quinquennale non può essere accolta, atteso che il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006 opera autonomamente e risulta pienamente rispettato.
CONCLUSIONI L'appello è infondato e deve essere rigettato in ogni sua parte e la sentenza impugnata risulta conforme al diritto, immune da vizi logici o procedurali, e va pertanto confermata integralmente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano complessivamente in euro 370,00 per onorari, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari