CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39949 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da EA PE - Presidente - Sent. n. 1597 sez. AN PE UP – 27/11/2025 IC VI MA PE ET LL -Relatore- R.G.N. 15144/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: AR RO, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39949 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/11/2025 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa in data 12 novembre 2019 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata appellante per i reati di cui ai capi B, C ed E, giacché estinti per prescrizione, mentre, con riferimento ai capi A e D (riciclaggio di una vettura, poi venduta ad NT AI e ricettazione di una carta di circolazione provento di furto), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili, calcolava in un anno di reclusione e seicento euro di multa l’aumento per la continuazione con la pena irrogata per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria. 2. Con ricorso tempestivamente proposto, RO AM impugna detta sentenza, affidando le proprie doglianze ai tre argomenti di censura in appresso sinteticamente riportati: 2.1. Con primi due motivi si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, inosservanza della norma processuale che pone la regola di giudizio in tema di valutazione della prova, vizi esiziali di motivazione (per mancanza o mera apparenza), non avendo la Corte offerto alcuna effettiva e congruente risposta argomentativa al motivo di appello con cui si evidenziava il deficit probatorio assoluto sul compimento delle operazioni di materiale alterazione dei tratti identificativi del veicolo di tale FA LI, acquistato dal AI con la mediazione della ricorrente, come pure difettava la prova della consapevolezza della provenienza da delitto dello stesso veicolo e della carta di circolazione che lo identifica, difettando altresì la prova del profitto tratto dalla imputata per l’attività di mediazione svolta. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte argomentato sul punto genericamente, evidenziando solo le precedenti condanne per reati dalla medesima oggettività giuridica, il che rappresenta ad avviso della ricorrente un argomento meramente apparente. 1. E’ fondato soltanto il motivo con cui si lamenta la violazione della legge penale incriminatrice ed il vizio esiziale di motivazione nella identificazione corretta del “tipo” riciclaggio della autovettura offerta in vendita. 1.1. A fronte del motivo di appello (sviluppato alle pagine 4 e 5 dei motivi di gravame) con cui si evidenziava il deficit probatorio assoluto circa l’attribuibilità alla imputata della materiale attività di trasformazione identitaria del veicolo offerto in vendita al AI, la Corte di appello, dopo aver correttamente argomentato circa le attività di riciclaggio efficacemente realizzate sul veicolo oggetto di alienazione, così motiva l’attribuibilità di tali condotte alla ricorrente: “Tutte queste operazioni erano sicuramente riferibili alla AM la quale offrì in vendita al AI il veicolo oggetto di tutte le suddette operazioni dissimulatorie”. La prova della personale realizzazione delle attività di trasformazione identitaria del veicolo offerto in vendita si trarrebbe, pertanto ad avviso della Corte di merito, dalla condotta della AM che offrì in vendita il veicolo “taroccato” al AI. 1.2. Tale argomentazione del convincimento, che attribuisce la responsabilità delle condotte di alterazione alla imputata, è meramente apparente. Ben vero, questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosa l’identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il soggetto spogliato, ciò in quanto, con la norma incriminatrice di cui all'art. 648- cod. pen., il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero del telaio o della targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), fungono comunque da ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899-01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533-01; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097- 01; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, Bonnici, Rv. 256454-01; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.). 1.3. Difetta, però, nella conformità verticale del giudizio di merito sulla responsabilità, un qualsivoglia riferimento alla prova della partecipazione, materiale o morale, dell’imputata alla pregressa operazione di “taroccamento trasformativo e dissimulatorio” del mezzo, alla quale secondo la deduzione difensiva, sia pure sinteticamente riproposta, la ricorrente sarebbe stata estranea. Né tale dimostrazione può ritenersi soddisfatta e compiuta dalla esaltazione della circostanza che la ricorrente svolse opera di mediazione nella vendita del veicolo già “taroccato”, non potendo presumersi e dovendo viceversa dimostrarsi in fatto (più della mera consapevolezza della natura taroccata della ) la collaborazione efficace nella materiale attività di trasformazione identitaria del mezzo ovvero il concorso morale in tale attività dissimulatoria. 1.4. Secondo un principio già più volte affermato da questa Corte, «perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648- cod. pen., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione, occorrendo un idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato» (così Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017, Zanni, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Morelli, Rv. 279703-01; più recentemente, Sez. 7, n. 23598 del 03/05/2022, non mass.; Sez. 2, n. 14873 del 21/02/2023, Polo, non mass.; Sez. 2, n. 31473 del 24/05/2023, Cannito, non mass.). 1.5. Uniformandosi a detto principio, la Corte destinataria del rinvio, valuterà se sussistano altri elementi, diversi da quello della mera qualità di mediatrice nella compravendita della vettura, dai quali desumere che la ricorrente abbia apportato un contributo causale effettivo ed efficace alla operazione di trasformazione identitaria della vettura offerta in vendita al AI. In difetto di tali epifanie il fatto descritto al capo A dovrà essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con la conseguente rideterminazione del segmento di pena da porre in continuazione. 2. Il motivo con cui si censura la motivazione posta a sostegno della decisione di conferma dell’affermazione di responsabilità -per il delitto di ricettazione della carta di circolazione, che accompagnava il veicolo alienato contestato al capo D- appare, viceversa, meramente reiterativo e, come tale, inammissibile, del motivo di gravame svolto sul capo, non confrontandosi con le argomentazioni spese dalla Corte in ordine alla prova della consapevolezza della provenienza da delitto della carta di circolazione provento di furto. Trattandosi peraltro di soggetto professionalmente versato nel settore del commercio di autovetture. 3. Il motivo svolto in ordine al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è del pari inammissibile, avendo la Corte efficacemente argomentato il rigetto del relativo motivo di gravame, valorizzando la continuità nel crimine di settore manifestata dalla ricorrente. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nonché del relativo trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D). Così deciso, il 27 novembre 2025. Il Consigliere estensore MA PE Il Presidente EA PE
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39949 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/11/2025 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa in data 12 novembre 2019 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata appellante per i reati di cui ai capi B, C ed E, giacché estinti per prescrizione, mentre, con riferimento ai capi A e D (riciclaggio di una vettura, poi venduta ad NT AI e ricettazione di una carta di circolazione provento di furto), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili, calcolava in un anno di reclusione e seicento euro di multa l’aumento per la continuazione con la pena irrogata per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria. 2. Con ricorso tempestivamente proposto, RO AM impugna detta sentenza, affidando le proprie doglianze ai tre argomenti di censura in appresso sinteticamente riportati: 2.1. Con primi due motivi si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, inosservanza della norma processuale che pone la regola di giudizio in tema di valutazione della prova, vizi esiziali di motivazione (per mancanza o mera apparenza), non avendo la Corte offerto alcuna effettiva e congruente risposta argomentativa al motivo di appello con cui si evidenziava il deficit probatorio assoluto sul compimento delle operazioni di materiale alterazione dei tratti identificativi del veicolo di tale FA LI, acquistato dal AI con la mediazione della ricorrente, come pure difettava la prova della consapevolezza della provenienza da delitto dello stesso veicolo e della carta di circolazione che lo identifica, difettando altresì la prova del profitto tratto dalla imputata per l’attività di mediazione svolta. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte argomentato sul punto genericamente, evidenziando solo le precedenti condanne per reati dalla medesima oggettività giuridica, il che rappresenta ad avviso della ricorrente un argomento meramente apparente. 1. E’ fondato soltanto il motivo con cui si lamenta la violazione della legge penale incriminatrice ed il vizio esiziale di motivazione nella identificazione corretta del “tipo” riciclaggio della autovettura offerta in vendita. 1.1. A fronte del motivo di appello (sviluppato alle pagine 4 e 5 dei motivi di gravame) con cui si evidenziava il deficit probatorio assoluto circa l’attribuibilità alla imputata della materiale attività di trasformazione identitaria del veicolo offerto in vendita al AI, la Corte di appello, dopo aver correttamente argomentato circa le attività di riciclaggio efficacemente realizzate sul veicolo oggetto di alienazione, così motiva l’attribuibilità di tali condotte alla ricorrente: “Tutte queste operazioni erano sicuramente riferibili alla AM la quale offrì in vendita al AI il veicolo oggetto di tutte le suddette operazioni dissimulatorie”. La prova della personale realizzazione delle attività di trasformazione identitaria del veicolo offerto in vendita si trarrebbe, pertanto ad avviso della Corte di merito, dalla condotta della AM che offrì in vendita il veicolo “taroccato” al AI. 1.2. Tale argomentazione del convincimento, che attribuisce la responsabilità delle condotte di alterazione alla imputata, è meramente apparente. Ben vero, questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosa l’identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che impedisce il collegamento degli stessi con il soggetto spogliato, ciò in quanto, con la norma incriminatrice di cui all'art. 648- cod. pen., il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero del telaio o della targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), fungono comunque da ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899-01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533-01; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097- 01; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, Bonnici, Rv. 256454-01; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.). 1.3. Difetta, però, nella conformità verticale del giudizio di merito sulla responsabilità, un qualsivoglia riferimento alla prova della partecipazione, materiale o morale, dell’imputata alla pregressa operazione di “taroccamento trasformativo e dissimulatorio” del mezzo, alla quale secondo la deduzione difensiva, sia pure sinteticamente riproposta, la ricorrente sarebbe stata estranea. Né tale dimostrazione può ritenersi soddisfatta e compiuta dalla esaltazione della circostanza che la ricorrente svolse opera di mediazione nella vendita del veicolo già “taroccato”, non potendo presumersi e dovendo viceversa dimostrarsi in fatto (più della mera consapevolezza della natura taroccata della ) la collaborazione efficace nella materiale attività di trasformazione identitaria del mezzo ovvero il concorso morale in tale attività dissimulatoria. 1.4. Secondo un principio già più volte affermato da questa Corte, «perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648- cod. pen., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione, occorrendo un idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato» (così Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017, Zanni, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Morelli, Rv. 279703-01; più recentemente, Sez. 7, n. 23598 del 03/05/2022, non mass.; Sez. 2, n. 14873 del 21/02/2023, Polo, non mass.; Sez. 2, n. 31473 del 24/05/2023, Cannito, non mass.). 1.5. Uniformandosi a detto principio, la Corte destinataria del rinvio, valuterà se sussistano altri elementi, diversi da quello della mera qualità di mediatrice nella compravendita della vettura, dai quali desumere che la ricorrente abbia apportato un contributo causale effettivo ed efficace alla operazione di trasformazione identitaria della vettura offerta in vendita al AI. In difetto di tali epifanie il fatto descritto al capo A dovrà essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con la conseguente rideterminazione del segmento di pena da porre in continuazione. 2. Il motivo con cui si censura la motivazione posta a sostegno della decisione di conferma dell’affermazione di responsabilità -per il delitto di ricettazione della carta di circolazione, che accompagnava il veicolo alienato contestato al capo D- appare, viceversa, meramente reiterativo e, come tale, inammissibile, del motivo di gravame svolto sul capo, non confrontandosi con le argomentazioni spese dalla Corte in ordine alla prova della consapevolezza della provenienza da delitto della carta di circolazione provento di furto. Trattandosi peraltro di soggetto professionalmente versato nel settore del commercio di autovetture. 3. Il motivo svolto in ordine al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è del pari inammissibile, avendo la Corte efficacemente argomentato il rigetto del relativo motivo di gravame, valorizzando la continuità nel crimine di settore manifestata dalla ricorrente. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nonché del relativo trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D). Così deciso, il 27 novembre 2025. Il Consigliere estensore MA PE Il Presidente EA PE