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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3507/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela IN;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.06.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- di essere stata dall' di Messina per una visita di revisione in quanto titolare della pensione di inabilità; CP_
- che in data 03.10.2022 era stata sottoposta a visita presso la Commissione Medica dell la quale aveva riconosciuto la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: 75%”;
- che, pertanto, la ricorrente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (R.G. n. 25/2023) affinché venisse nominato un ctu per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento della pensione di inabilità;
- che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 75%;
- che in data 27.05.2024 veniva depositata dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal nominato ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Condannare l' convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_2 entrambe le fasi del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L'udienza del 05.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa. CP_
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, nonostante rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto alla pensione di inabilità (giudizio iscritto al n. R.G. 25/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Artrosi rachide lombare ed associata listesi degenerativa di L5 a modesta compromissione funzionale - Colostomia in esiti stabilizzati di intervento per carcinoma del colon (2020) già trattato con chemioterapia - Sindrome ansiosa reattiva lieve” e concludeva che tali infermità non determinavano nella ricorrente la totale inabilità lavorativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si
2 verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che il consulente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da “Artrosi rachide lombare ed associata listesi degenerativa di L5 a modesta compromissione funzionale: 15% (quindici percento) (Cod. 7008, per analogia ) Colostomia in esiti stabilizzati di intervento per carcinoma del colon
(2020) già trattato con chemioterapia: 70% (settanta percento), (Cod. 9323), Sindrome ansiosa reattiva lieve: in misura inferiore al 10% (Cod. 2204, proporzionale) non concorrente con altre infermità.”
Va inoltre rilevato con riferimento alle patologie osteoarticolari che il ctu ha riconosciuto la patologia di “Artrosi rachide lombare ed associata listesi degenerativa di L5 a modesta compromissione funzionale” applicando il codice Cod. 7008, per analogia che prevede la percentuale del 12%.
Con riferimento alla sindrome ansiosa reattiva lieve il ctu ha applicato il codice 2204 ed ha rilevato:
“ Non evidenze cliniche o terapeutiche documentate riferibili all'apparato psichico. Alla visita non emergono significative alterazioni della capacità cognitiva o del tono dell'umore.”
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3507/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela IN;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.06.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- di essere stata dall' di Messina per una visita di revisione in quanto titolare della pensione di inabilità; CP_
- che in data 03.10.2022 era stata sottoposta a visita presso la Commissione Medica dell la quale aveva riconosciuto la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: 75%”;
- che, pertanto, la ricorrente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. (R.G. n. 25/2023) affinché venisse nominato un ctu per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento della pensione di inabilità;
- che il ctu, nominato nel suddetto giudizio, aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 75%;
- che in data 27.05.2024 veniva depositata dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal nominato ctu.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Condannare l' convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_2 entrambe le fasi del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L'udienza del 05.11.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa. CP_
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, nonostante rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento del diritto alla pensione di inabilità (giudizio iscritto al n. R.G. 25/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Artrosi rachide lombare ed associata listesi degenerativa di L5 a modesta compromissione funzionale - Colostomia in esiti stabilizzati di intervento per carcinoma del colon (2020) già trattato con chemioterapia - Sindrome ansiosa reattiva lieve” e concludeva che tali infermità non determinavano nella ricorrente la totale inabilità lavorativa.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio la ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si
2 verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
7.- Ciò premesso va rilevato che il consulente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da “Artrosi rachide lombare ed associata listesi degenerativa di L5 a modesta compromissione funzionale: 15% (quindici percento) (Cod. 7008, per analogia ) Colostomia in esiti stabilizzati di intervento per carcinoma del colon
(2020) già trattato con chemioterapia: 70% (settanta percento), (Cod. 9323), Sindrome ansiosa reattiva lieve: in misura inferiore al 10% (Cod. 2204, proporzionale) non concorrente con altre infermità.”
Va inoltre rilevato con riferimento alle patologie osteoarticolari che il ctu ha riconosciuto la patologia di “Artrosi rachide lombare ed associata listesi degenerativa di L5 a modesta compromissione funzionale” applicando il codice Cod. 7008, per analogia che prevede la percentuale del 12%.
Con riferimento alla sindrome ansiosa reattiva lieve il ctu ha applicato il codice 2204 ed ha rilevato:
“ Non evidenze cliniche o terapeutiche documentate riferibili all'apparato psichico. Alla visita non emergono significative alterazioni della capacità cognitiva o del tono dell'umore.”
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
8.- Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 6.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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