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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/12/2025, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9081/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 9081-16 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Lanzetta (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via SS. C.F._2
Martiri Salernitani n. 24,come da procura in atti
Appellante
Contro
(P.IVA ) con sede legale in Trieste al Controparte_1 P.IVA_1
Largo Ugo Irneri, 1, in persona del suo legale rappresentante p.t. , Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Baratta (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Lungomare Clemente Tafuri, 15, come da procura in atti
Appellata
Nonché
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._4
Torino 11, in qualità di erede della sig.ra (c.f. , nata il Persona_1 C.F._5
15.07.1959 ad Olevano sul Tusciano (SA) e deceduta in data 05.05.2014
pagina 1 di 9 Appellato Contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.07.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 31.03.2014, alle ore 14:45 circa, in LI (SA) alla via Aosta, il sig. Parte_1 viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Ducati tg. DV54808, di sua proprietà, e nell'occasione condotto dal sig. . Parte_2
Egli riportava che, giunti all'altezza dell'intersezione che detta Via Aosta forma con Via Torino, veniva investito dall'autovettura Ford C-Max tg. DK520CM, di proprietà della sig.ra , il cui Persona_1 conducente, aggiungeva parte appellante, ometteva di concedere la precedenza, non arrestandosi al segnale di STOP ivi esistente.
Esponeva il sig. che, in conseguenza del sinistro come riportato, il suo motociclo subiva Pt_1 ingenti danni. Nello specifico, come da preventivo rilasciato dall'officina “ ” di Parte_3 CP_4
sita in Pontecagnano (SA) alla via Irno n.32, questi venivano quantificati in totali € 9.756,76.
[...]
Inoltre, il lamentava anche delle lesioni personali per le quali veniva eseguito referto presso il Pt_1
P.S. del presidio Ospedaliero di BO (SA) con iniziale prognosi di n. 7 giorni, ai quali seguivano cure e interventi necessari.
Dunque, riteneva di aver patito danni non patrimoniali da invalidità permanente, consistenti sia nel danno biologico che morale, che quantificava, come da CTP, in € 9.825,56, un danno non patrimoniale da invalidità temporanea totale e parziale ammontante ad € 2.734,44 e un danno patrimoniale pari a €
560,15 per le spese mediche sostenute e il costo della CTP che quantificava le lesioni come sopra riportato.
Evidenziava parte appellante che vani risultavano i tentativi di bonario componimento della vertenza come da raccomandata A/R del 17.04.2014 n. 8034-9 inviata alla quale compagnia CP_5 garante per la RCA.
Aggiungeva poi che, nell'immediatezza dei fatti, il sig. sottoscriveva modello CAI Controparte_3 con il quale si assumeva la piena ed esclusiva responsabilità nella verificazione dell'evento e delle sue conseguenze dannose.
L inviava l'elaborato peritale espletato dal sig. tecnico fiduciario della CP_5 Persona_2 stessa, il quale quantificava i danni riportati dal motociclo di proprietà del in € 4.710,30, con Pt_1 giorno n. 1 per fermo tecnico, riconoscendo, altresì, la coerenza del danno con la dinamica del sinistro. pagina 2 di 9 Ordunque, con atto di citazione del 20.02.2015 regolarmente notificato presso l'ultimo domicilio eletto dalla sig.ra il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Per_1 Parte_1
BO (SA), gli eredi di quest'ultima collettivamente e impersonalmente, quali proprietari dell'autovettura Ford C-Max tg. DK520CM, nonché la per sentir condannare Controparte_6 quest'ultima, previa declaratoria di esclusiva responsabilità dei primi impersonalmente e collettivamente, al risarcimento dei danni tutti riportati dal motociclo Ducati tg. DV54808, di proprietà dell'attore, nonché al risarcimento delle lesioni patite dallo stesso, in qualità di trasportato, in conseguenza del sinistro poc'anzi descritto.
Iscritta la causa a ruolo, con comparsa di costituzione e risposta del 24.02.2015, si costituiva in giudizio la impugnando estensivamente l'atto di citazione e chiedendone l'integrale Controparte_7 rigetto.
Questa eccepiva l'improponibilità dell'azione e contestava sia la dinamica del sinistro che il quantum debeatur.
La sig.ra proprietaria, al momento della verificazione del sinistro “de quo”, Persona_1 dell'autovettura “Ford C-Max” tg. DKS20CM decedeva in data 05.05.2014.
Nella fase istruttoria, venivano espletate sia la prova testimoniale che la richiesta CTU medico-legale al fine di determinare l'entità e la natura delle lesioni patite dal sig. . La causa Parte_1 veniva rinviata, quindi, all'udienza del 05/02/2016 per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Veniva, dunque, emessa sentenza n.946 del 2016 dal Giudice di Pace di BO, Dr.ssa Ornella Turco, e depositata in data 21.06.16.
Con tale provvedimento si precisava, in primis, che il motociclo era privo di copertura assicurativa e che il centauro non si era pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Procedeva, nel merito, ad una equipartizione di responsabilità tra le parti in causa riducendo alla metà il risarcimento per equivalente del danno extrapatrimoniale di natura biologica.
Sulla base della CTU espletata, riconosceva l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 3% per euro 2.585,29, più n.7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad euro 243,02, n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad euro 462,90 e n. 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% per euro 173,58, il tutto per un totale di € 3.464,79. Tale ultima somma veniva divisa, infine, alla metà per la equipollente compartecipazione causale.
Dunque, la domanda veniva accolta in parte e, in applicazione dell'art 2054.2 c.c., i convenuti venivano condannati in solido a pagare all'attore la somma di € 1.732,40 con interessi dal deposito al saldo e al pagina 3 di 9 pagamento delle spese di lite per € 1.080,00 oltre per € 254,00, oltre rimborso forfettario al 15% più
IVA e CA di legge.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 23.09.2016, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza.
A sostegno del proprio atto di gravame, l'appellante contestava l'errata e contraddittoria motivazione,
l'errata attribuzione della corresponsabilità ex art 2054 c.c.; l'errata interpretazione dei mezzi di prova;
l'errata interpretazione di fatti e degli atti di causa, l'errata quantificazione dei danni personali e materiali e l' omessa liquidazione degli interessi dal fatto al soddisfo.
Pertanto, citava l'appellata Compagnia e il Sig. a comparire dinanzi a codesto Controparte_3
Tribunale di Salerno per il giorno 18.01.2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.12.2016, si costituiva in giudizio l'appellata
[...] che impugnava in toto l'appello come proposto, siccome ritenuto Controparte_1 inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto ed instava per il rigetto dello stesso.
Rimaneva, invece, contumace l'altro appellato, sig. . Controparte_3
In primis, l'appellata precisava che non corrispondeva al vero il fatto per cui il Giudice di prime cure avesse motivato la propria decisione sulla circostanza che la moto di proprietà attorea era sprovvista di copertura assicurativa.
Rispetto al concorso di colpa ex art. 2054.2 c.c. e alla mancata valutazione del modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, parte appellata affermava che è principio statuito dalla Cassazione quello secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova.
Precisava anche che il fatto che un automobilista gode del diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo di diligenza e di dovuta attenzione nella condotta di guida. In ordine alla quantificazione del danno al motociclo. L'appellata riteneva parimenti infondato il terzo motivo di appello in quanto vi era la totale assenza di qualsivoglia elemento probatorio in grado di giustificare l'avversa richiesta.
Specificava che, a fronte di una pretesa di ben € 9.756,76 per i presunti danni riportati dalla motocicletta, il Sig. si era limitato esclusivamente a depositare un preventivo in copia, tra Pt_1
l'altro, neanche confermato dal suo redattore, nonché una serie di rilievi fotografici non datati. In merito poi alla quantificazione del danno alla salute, riteneva del tutto immotivata la doglianza CP_5 dell'appellante relativa al risarcimento dei danni per le lesioni patite.
Infatti, continuava, il nominato CTU riconosceva soltanto n. 7 gg di ITP al 75%, n. 20 gg di ITP al
50%, n. 15 gg di ITP al 25% ed un danno biologico pari al 3%. pagina 4 di 9 Pertanto, l'atto di gravame proposto dal Sig. , oltre ad essere considerato Parte_1 inammissibile, appariva, per l'odierna appellata, infondato e pretestuoso.
Costituitosi così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025 celebrata con modalità telematica, la presente causa veniva, in data
24.07.2025, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- In primis, va dichiarata la contumacia dell'appellato, Sig. Controparte_3
Il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], in qualità di Controparte_3 erede della sig.ra , non si costituiva nel presente giudizio, nonostante la regolarità della Persona_1 notifica.
Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
In punto di diritto
Il risarcimento del terzo trasportato è un tema centrale nel diritto civile, in particolare nell'ambito della responsabilità civile automobilistica.
L'ordinamento tutela il terzo trasportato come soggetto vulnerabile, riconoscendogli il diritto al risarcimento per i danni subiti, indipendentemente dalla responsabilità dell'incidente.
Nell'ambito di un sinistro stradale, la tutela del passeggero è sancita dall'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni private, D.lgs. 209/2005, che recita: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto all'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Il terzo trasportato è, dunque, il soggetto che viaggia come passeggero a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente e che riporta lesioni, o comunque dei danni a cose di sua proprietà.
Egli può essere anche il proprietario del veicolo, purché guidato da un altro soggetto, come nel caso che ci occupa.
Come sopra accennato, è prevista una disciplina di favore, ex art 141 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla
Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il vantaggio sta nel fatto che il terzo trasportato non deve provare la colpa, può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro. pagina 5 di 9 - Nel merito
L'appello non è fondato e va rigettato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente statuito sulla domanda presentata in primo grado prendendo anche in considerazione la circostanza oggettiva, e nemmeno contestata dall'appellante, per la quale il sinistro avveniva in prossimità di una intersezione.
L'art 145 del Codice della strada precisa che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Va evidenziato che, anche quando si ha la precedenza, occorre fare attenzione agli incroci, perché
l'obbligo di prudenza prevale sul diritto di precedenza.
Invero, il diritto al risarcimento del terzo trasportato può essere escluso o ridotto in circostanze particolari, quali la colpa grave del trasportato, ad esempio se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza o si comporta in modo negligente contribuendo al verificarsi del danno;
caso fortuito come eventi eccezionali e imprevedibili che interrompono il nesso di causalità tra il sinistro e il danno;
forza maggiore collegata a situazioni esterne e inevitabili che non possono essere imputate a nessuna delle parti coinvolte.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta dello scontro tra veicoli e introduce una presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti. La parità della colpa si presume fino a prova contraria.
Anche in questo caso, quindi, il legislatore ha previsto una prova liberatoria, il cui onere incombe su ciascuno dei conducenti, i quali devono, quindi, rispettivamente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È possibile ricorrere alla presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dalla norma di cui sopra nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ordunque, tale responsabilità concorsuale può escludersi sul presupposto che uno dei due conducenti abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Nella fattispecie, come evidenziato in primo grado, entrambi i conducenti ebbero una condotta caratterizzata da scarsa prudenza.
Pertanto, si ritiene corretta la statuizione in tal senso effettuata in sede di prime cure.
Relativamente alla quantificazione delle lesioni, si conferma, sulla base della CTU espletata nel precedente grado, il riconoscimento dei postumi permanenti nella misura del 3% per euro 2.585,29, più n.7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad euro 243,02, n. 20 giorni di inabilità
pagina 6 di 9 temporanea parziale al 50% pari ad euro 462,90 e n. 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% per euro 173,58.
Sulla questione del modello CAI, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
25770 del 14.10.2019, ha specificato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
- In ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale
Essa va disattesa.
Il danno morale è normalmente definito dalla giurisprudenza come l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito.
Il pregiudizio di tipo morale sussiste in tutti i casi in cui vi sia la lesione di un interesse costituzionalmente garantito, come nel caso del diritto alla salute, o violazione di un diritto fondamentale dell'essere umano.
Il diritto al risarcimento di tale danno è piuttosto controverso ma reso pacificamente ammissibile dall'ordinamento sia europeo che nazionale ove si è ritenuto che lo stress, il disagio, i fastidi e la sofferenza patiti dal passeggero siano risarcibili in via equitativa, purché provati in concreto, in quanto idonei ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti (quale ad esempio l'autodeterminazione delle scelte della propria vita).
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, per i danni morali, il risarcimento può avvenire solamente in due casi: in caso di violazione dei diritti che sono ancorati nella Costituzione italiana e in altre fonti normative, compresi i trattati internazionali, come l'onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l'identità personale oppure quando il fatto illecito consiste in un reato.
Perciò, secondo la Cassazione, i semplici disagi o gli inconvenienti della vita quotidiana non possono essere oggetto di risarcimento.
Dunque, si può riconoscere la risarcibilità del danno morale solo se si ha la prova del pregiudizio concreto del tipo rappresentato.
Il risarcimento del danno morale per un danno biologico micropermanente al 3% viene, in linea generale, determinato con la personalizzazione del danno non patrimoniale. Non è automatico e pagina 7 di 9 richiede una prova specifica da parte del danneggiato che ne dimostri la sofferenza interiore e il turbamento.
Per ottenere il risarcimento, bisogna provare la concreta incidenza del danno sulla sofferenza interiore e non sussiste un automatismo basato sul punteggio del danno biologico.
Ciò significa che la prova del danno morale deve essere più rigorosa se il danno biologico subito dal paziente è di bassa entità, proprio come nel caso di specie (3% di danno biologico quantificato in sede di CTU).
A fronte di un danno biologico limitato al 3%, parte appellante non ha dimostrato quelle precise circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare la richiesta di aumento del quantum risarcitorio già liquidato in primo grado superando, così, le conseguenze ordinarie del danno.
Infatti, ai fini della personalizzazione del danno, deve essere valutata l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Nonostante le eseguite cure, non si evidenziano conseguenze straordinarie e/o eccezionali a carico dell'appellante.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364, ha chiarito che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudicante – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
1.701,00, oltre competenze ed onorari di causa come da legge.
Salerno 28 dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 9081-16 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Lanzetta (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via SS. C.F._2
Martiri Salernitani n. 24,come da procura in atti
Appellante
Contro
(P.IVA ) con sede legale in Trieste al Controparte_1 P.IVA_1
Largo Ugo Irneri, 1, in persona del suo legale rappresentante p.t. , Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Baratta (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Salerno al Lungomare Clemente Tafuri, 15, come da procura in atti
Appellata
Nonché
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._4
Torino 11, in qualità di erede della sig.ra (c.f. , nata il Persona_1 C.F._5
15.07.1959 ad Olevano sul Tusciano (SA) e deceduta in data 05.05.2014
pagina 1 di 9 Appellato Contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.07.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 31.03.2014, alle ore 14:45 circa, in LI (SA) alla via Aosta, il sig. Parte_1 viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo Ducati tg. DV54808, di sua proprietà, e nell'occasione condotto dal sig. . Parte_2
Egli riportava che, giunti all'altezza dell'intersezione che detta Via Aosta forma con Via Torino, veniva investito dall'autovettura Ford C-Max tg. DK520CM, di proprietà della sig.ra , il cui Persona_1 conducente, aggiungeva parte appellante, ometteva di concedere la precedenza, non arrestandosi al segnale di STOP ivi esistente.
Esponeva il sig. che, in conseguenza del sinistro come riportato, il suo motociclo subiva Pt_1 ingenti danni. Nello specifico, come da preventivo rilasciato dall'officina “ ” di Parte_3 CP_4
sita in Pontecagnano (SA) alla via Irno n.32, questi venivano quantificati in totali € 9.756,76.
[...]
Inoltre, il lamentava anche delle lesioni personali per le quali veniva eseguito referto presso il Pt_1
P.S. del presidio Ospedaliero di BO (SA) con iniziale prognosi di n. 7 giorni, ai quali seguivano cure e interventi necessari.
Dunque, riteneva di aver patito danni non patrimoniali da invalidità permanente, consistenti sia nel danno biologico che morale, che quantificava, come da CTP, in € 9.825,56, un danno non patrimoniale da invalidità temporanea totale e parziale ammontante ad € 2.734,44 e un danno patrimoniale pari a €
560,15 per le spese mediche sostenute e il costo della CTP che quantificava le lesioni come sopra riportato.
Evidenziava parte appellante che vani risultavano i tentativi di bonario componimento della vertenza come da raccomandata A/R del 17.04.2014 n. 8034-9 inviata alla quale compagnia CP_5 garante per la RCA.
Aggiungeva poi che, nell'immediatezza dei fatti, il sig. sottoscriveva modello CAI Controparte_3 con il quale si assumeva la piena ed esclusiva responsabilità nella verificazione dell'evento e delle sue conseguenze dannose.
L inviava l'elaborato peritale espletato dal sig. tecnico fiduciario della CP_5 Persona_2 stessa, il quale quantificava i danni riportati dal motociclo di proprietà del in € 4.710,30, con Pt_1 giorno n. 1 per fermo tecnico, riconoscendo, altresì, la coerenza del danno con la dinamica del sinistro. pagina 2 di 9 Ordunque, con atto di citazione del 20.02.2015 regolarmente notificato presso l'ultimo domicilio eletto dalla sig.ra il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Per_1 Parte_1
BO (SA), gli eredi di quest'ultima collettivamente e impersonalmente, quali proprietari dell'autovettura Ford C-Max tg. DK520CM, nonché la per sentir condannare Controparte_6 quest'ultima, previa declaratoria di esclusiva responsabilità dei primi impersonalmente e collettivamente, al risarcimento dei danni tutti riportati dal motociclo Ducati tg. DV54808, di proprietà dell'attore, nonché al risarcimento delle lesioni patite dallo stesso, in qualità di trasportato, in conseguenza del sinistro poc'anzi descritto.
Iscritta la causa a ruolo, con comparsa di costituzione e risposta del 24.02.2015, si costituiva in giudizio la impugnando estensivamente l'atto di citazione e chiedendone l'integrale Controparte_7 rigetto.
Questa eccepiva l'improponibilità dell'azione e contestava sia la dinamica del sinistro che il quantum debeatur.
La sig.ra proprietaria, al momento della verificazione del sinistro “de quo”, Persona_1 dell'autovettura “Ford C-Max” tg. DKS20CM decedeva in data 05.05.2014.
Nella fase istruttoria, venivano espletate sia la prova testimoniale che la richiesta CTU medico-legale al fine di determinare l'entità e la natura delle lesioni patite dal sig. . La causa Parte_1 veniva rinviata, quindi, all'udienza del 05/02/2016 per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Veniva, dunque, emessa sentenza n.946 del 2016 dal Giudice di Pace di BO, Dr.ssa Ornella Turco, e depositata in data 21.06.16.
Con tale provvedimento si precisava, in primis, che il motociclo era privo di copertura assicurativa e che il centauro non si era pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Procedeva, nel merito, ad una equipartizione di responsabilità tra le parti in causa riducendo alla metà il risarcimento per equivalente del danno extrapatrimoniale di natura biologica.
Sulla base della CTU espletata, riconosceva l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 3% per euro 2.585,29, più n.7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad euro 243,02, n. 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad euro 462,90 e n. 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% per euro 173,58, il tutto per un totale di € 3.464,79. Tale ultima somma veniva divisa, infine, alla metà per la equipollente compartecipazione causale.
Dunque, la domanda veniva accolta in parte e, in applicazione dell'art 2054.2 c.c., i convenuti venivano condannati in solido a pagare all'attore la somma di € 1.732,40 con interessi dal deposito al saldo e al pagina 3 di 9 pagamento delle spese di lite per € 1.080,00 oltre per € 254,00, oltre rimborso forfettario al 15% più
IVA e CA di legge.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 23.09.2016, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza.
A sostegno del proprio atto di gravame, l'appellante contestava l'errata e contraddittoria motivazione,
l'errata attribuzione della corresponsabilità ex art 2054 c.c.; l'errata interpretazione dei mezzi di prova;
l'errata interpretazione di fatti e degli atti di causa, l'errata quantificazione dei danni personali e materiali e l' omessa liquidazione degli interessi dal fatto al soddisfo.
Pertanto, citava l'appellata Compagnia e il Sig. a comparire dinanzi a codesto Controparte_3
Tribunale di Salerno per il giorno 18.01.2017.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.12.2016, si costituiva in giudizio l'appellata
[...] che impugnava in toto l'appello come proposto, siccome ritenuto Controparte_1 inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto ed instava per il rigetto dello stesso.
Rimaneva, invece, contumace l'altro appellato, sig. . Controparte_3
In primis, l'appellata precisava che non corrispondeva al vero il fatto per cui il Giudice di prime cure avesse motivato la propria decisione sulla circostanza che la moto di proprietà attorea era sprovvista di copertura assicurativa.
Rispetto al concorso di colpa ex art. 2054.2 c.c. e alla mancata valutazione del modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, parte appellata affermava che è principio statuito dalla Cassazione quello secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova.
Precisava anche che il fatto che un automobilista gode del diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo di diligenza e di dovuta attenzione nella condotta di guida. In ordine alla quantificazione del danno al motociclo. L'appellata riteneva parimenti infondato il terzo motivo di appello in quanto vi era la totale assenza di qualsivoglia elemento probatorio in grado di giustificare l'avversa richiesta.
Specificava che, a fronte di una pretesa di ben € 9.756,76 per i presunti danni riportati dalla motocicletta, il Sig. si era limitato esclusivamente a depositare un preventivo in copia, tra Pt_1
l'altro, neanche confermato dal suo redattore, nonché una serie di rilievi fotografici non datati. In merito poi alla quantificazione del danno alla salute, riteneva del tutto immotivata la doglianza CP_5 dell'appellante relativa al risarcimento dei danni per le lesioni patite.
Infatti, continuava, il nominato CTU riconosceva soltanto n. 7 gg di ITP al 75%, n. 20 gg di ITP al
50%, n. 15 gg di ITP al 25% ed un danno biologico pari al 3%. pagina 4 di 9 Pertanto, l'atto di gravame proposto dal Sig. , oltre ad essere considerato Parte_1 inammissibile, appariva, per l'odierna appellata, infondato e pretestuoso.
Costituitosi così il contraddittorio, dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025 celebrata con modalità telematica, la presente causa veniva, in data
24.07.2025, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- In primis, va dichiarata la contumacia dell'appellato, Sig. Controparte_3
Il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], in qualità di Controparte_3 erede della sig.ra , non si costituiva nel presente giudizio, nonostante la regolarità della Persona_1 notifica.
Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
In punto di diritto
Il risarcimento del terzo trasportato è un tema centrale nel diritto civile, in particolare nell'ambito della responsabilità civile automobilistica.
L'ordinamento tutela il terzo trasportato come soggetto vulnerabile, riconoscendogli il diritto al risarcimento per i danni subiti, indipendentemente dalla responsabilità dell'incidente.
Nell'ambito di un sinistro stradale, la tutela del passeggero è sancita dall'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni private, D.lgs. 209/2005, che recita: “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto all'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Il terzo trasportato è, dunque, il soggetto che viaggia come passeggero a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente e che riporta lesioni, o comunque dei danni a cose di sua proprietà.
Egli può essere anche il proprietario del veicolo, purché guidato da un altro soggetto, come nel caso che ci occupa.
Come sopra accennato, è prevista una disciplina di favore, ex art 141 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla
Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il vantaggio sta nel fatto che il terzo trasportato non deve provare la colpa, può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro. pagina 5 di 9 - Nel merito
L'appello non è fondato e va rigettato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente statuito sulla domanda presentata in primo grado prendendo anche in considerazione la circostanza oggettiva, e nemmeno contestata dall'appellante, per la quale il sinistro avveniva in prossimità di una intersezione.
L'art 145 del Codice della strada precisa che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Va evidenziato che, anche quando si ha la precedenza, occorre fare attenzione agli incroci, perché
l'obbligo di prudenza prevale sul diritto di precedenza.
Invero, il diritto al risarcimento del terzo trasportato può essere escluso o ridotto in circostanze particolari, quali la colpa grave del trasportato, ad esempio se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza o si comporta in modo negligente contribuendo al verificarsi del danno;
caso fortuito come eventi eccezionali e imprevedibili che interrompono il nesso di causalità tra il sinistro e il danno;
forza maggiore collegata a situazioni esterne e inevitabili che non possono essere imputate a nessuna delle parti coinvolte.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta dello scontro tra veicoli e introduce una presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti. La parità della colpa si presume fino a prova contraria.
Anche in questo caso, quindi, il legislatore ha previsto una prova liberatoria, il cui onere incombe su ciascuno dei conducenti, i quali devono, quindi, rispettivamente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È possibile ricorrere alla presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dalla norma di cui sopra nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ordunque, tale responsabilità concorsuale può escludersi sul presupposto che uno dei due conducenti abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Nella fattispecie, come evidenziato in primo grado, entrambi i conducenti ebbero una condotta caratterizzata da scarsa prudenza.
Pertanto, si ritiene corretta la statuizione in tal senso effettuata in sede di prime cure.
Relativamente alla quantificazione delle lesioni, si conferma, sulla base della CTU espletata nel precedente grado, il riconoscimento dei postumi permanenti nella misura del 3% per euro 2.585,29, più n.7 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad euro 243,02, n. 20 giorni di inabilità
pagina 6 di 9 temporanea parziale al 50% pari ad euro 462,90 e n. 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% per euro 173,58.
Sulla questione del modello CAI, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
25770 del 14.10.2019, ha specificato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.
- In ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale
Essa va disattesa.
Il danno morale è normalmente definito dalla giurisprudenza come l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito.
Il pregiudizio di tipo morale sussiste in tutti i casi in cui vi sia la lesione di un interesse costituzionalmente garantito, come nel caso del diritto alla salute, o violazione di un diritto fondamentale dell'essere umano.
Il diritto al risarcimento di tale danno è piuttosto controverso ma reso pacificamente ammissibile dall'ordinamento sia europeo che nazionale ove si è ritenuto che lo stress, il disagio, i fastidi e la sofferenza patiti dal passeggero siano risarcibili in via equitativa, purché provati in concreto, in quanto idonei ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti (quale ad esempio l'autodeterminazione delle scelte della propria vita).
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, per i danni morali, il risarcimento può avvenire solamente in due casi: in caso di violazione dei diritti che sono ancorati nella Costituzione italiana e in altre fonti normative, compresi i trattati internazionali, come l'onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l'identità personale oppure quando il fatto illecito consiste in un reato.
Perciò, secondo la Cassazione, i semplici disagi o gli inconvenienti della vita quotidiana non possono essere oggetto di risarcimento.
Dunque, si può riconoscere la risarcibilità del danno morale solo se si ha la prova del pregiudizio concreto del tipo rappresentato.
Il risarcimento del danno morale per un danno biologico micropermanente al 3% viene, in linea generale, determinato con la personalizzazione del danno non patrimoniale. Non è automatico e pagina 7 di 9 richiede una prova specifica da parte del danneggiato che ne dimostri la sofferenza interiore e il turbamento.
Per ottenere il risarcimento, bisogna provare la concreta incidenza del danno sulla sofferenza interiore e non sussiste un automatismo basato sul punteggio del danno biologico.
Ciò significa che la prova del danno morale deve essere più rigorosa se il danno biologico subito dal paziente è di bassa entità, proprio come nel caso di specie (3% di danno biologico quantificato in sede di CTU).
A fronte di un danno biologico limitato al 3%, parte appellante non ha dimostrato quelle precise circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare la richiesta di aumento del quantum risarcitorio già liquidato in primo grado superando, così, le conseguenze ordinarie del danno.
Infatti, ai fini della personalizzazione del danno, deve essere valutata l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Nonostante le eseguite cure, non si evidenziano conseguenze straordinarie e/o eccezionali a carico dell'appellante.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364, ha chiarito che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudicante – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
1.701,00, oltre competenze ed onorari di causa come da legge.
Salerno 28 dic. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva pagina 8 di 9 pagina 9 di 9