TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 419/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MICHELE SBEZZI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. GIUSEPPE ALFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
: “Dichiarare la separazione personale coniugi tra la ricorrente e il Parte_1 Parte_1 marito , con addebito a quest'ultimo, obbligandolo a versare alla ricorrente, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento per lei stessa, la somma complessiva mensile di € 700,00, ovvero quell'altra cifra che apparirà congrua e giusta. Oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie relative al figlio non ancora autosufficiente.” Per_1
: “Chiede che la causa venga decisa, pronunciando la separazione dei Controparte_1 coniugi e confermando per il resto i provvedimenti temporanei resi dal Giudice delegato all'esito della udienza di comparizione coniugi”.
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto il 5/03/2024.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Ragusa in data 19.08.1999, Parte_1 Controparte_1 iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 23, parte
I, Serie A, anno 1999. Da tale unione nasceva il figlio in data 12.03.1996. Per_1
L'odierna ricorrente, con ricorso del 07/02/2024 – premettendo che, dopo un periodo di crisi in cui i coniugi avevano pensato di separarsi, il marito durante la successiva convivenza aveva cominciato a mostrare disinteresse nei confronti della moglie e aveva deciso di lasciare il tetto coniugale per andare a vivere insieme alla di lui madre – chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa a carico del convenuto, nonché di porre in capo a quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 700,00 , a titolo di mantenimento della stessa, oltra al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio non indipendente dal punto di vista economico. Per_1
Con memoria difensiva del 10/04/2024 si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione, chiedendo di rigettare la domanda di addebito e di contribuire al mantenimento della ricorrente nella misura mensile non superiore ad € 400,00.
Nel presente procedimento, le parti sono comparse davanti al giudice delegato il 16/05/2024 per il tentativo di conciliazione, fallito;
con ordinanza del 17/05/2024, il Giudice, ha posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della stessa, nonché il 50% delle spese straordinarie relative al figlio assegnando alle parti i termini Per_1 di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
In data 29/10/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito proposta dall'odierna ricorrente non merita accoglimento in quanto non risulta provato il nesso causale tra il comportamento del marito e l'impossibilità di proseguire la convivenza.
La , infatti, ha lamentato un atteggiamento disinteressato del marito nei suoi confronti, nonché Pt_1
l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale. Appare opportuno rilevare che la ricorrente stessa, in seno al ricorso introduttivo, ha specificato che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, nonché il disinteresse mostrato da quest'ultimo, rappresentano circostanze avvenute “dopo un litigio che aveva portato anni fa la coppia ai limiti della separazione personale”, come confermato anche dal resistente. Alla luce di quanto sopra, può ritenersi che l'asserito disinteresse mostrato dal e CP_1 l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare non costituiscano una violazione degli obblighi coniugali, bensì una conseguenza di un progressivo logoramento del rapporto stesso, ammesso dalla stessa ricorrente, che aveva già compromesso l'affectio coniugalis. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allontanamento del coniuge dalla residenza familiare non costituisce la violazione dell'obbligo matrimoniale della coabitazione allorché risulti legittimato da una “giusta causa”, ovvero sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Civile n. 648/2020).
Ed inoltre, in tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità pagina 2 di 4 della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Per le ragioni esposte, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. n. 3502/2013; Cass. n.
5817/2018). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. I n. 12196/17; VI n. 16809/19). Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, di non percepire redditi e di essere proprietaria di un immobile, mentre il resistente ha dichiarato di percepire mensilmente € 2.250,00, a titolo di pensione, da cui decurtare l'importo di circa € 700,00 per tre finanziamenti (cfr. doc. 5, 6 e 7 della memoria di costituzione); anche il risulta proprietario di un immobile. Dal cedolino CP_1 della pensione depositato in atti risulta che l'importo netto della pensione è pari a € 1.857,00; gli importi delle rate di finanziamento sono pari a € 197,86 per quello FI ed € 89,90 per quello OM (cfr. doc. 3, 5, 7 del resistente), per cui il totale netto a disposizione del è di € CP_1
1.569,24.
In considerazione della sopra esposta condizione economico-patrimoniale delle parti, dello stato di disoccupazione e dell'età della ricorrente (quasi cinquantatré anni) che non le consente di inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, nonché del criterio dell'adeguatezza dell'assegno per il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, appare opportuno disporre a carico del il CP_1 versamento in favore della ricorrente della somma di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa.
In merito al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, si Per_1 rileva che, all'udienza del 16/05/2024, entrambe le parti hanno dichiarato che il figlio stava svolgendo attività lavorativa stagionale (cfr. verbale d'udienza del 16/05/2024). La ricorrente, inoltre, ha specificato di non avere espressamente richiesto alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in quanto lo stesso aveva in programma di recarsi negli Stati Uniti per un progetto di studio.
Alla luce di ciò, rilevata la circostanza incontestata secondo cui il figlio viene sostenuto Per_1 economicamente solo da parte del resistente, non avendo sul punto nulla dedotto o eccepito la ricorrente, vista l'età di di anni 28, e l'avviamento al lavoro da parte dello stesso, come Per_1 dichiarato da entrambe le parti, appare opportuno confermare quanto statuito in seno all'ordinanza del
17/05/2024 e prevedere che il contributo per il mantenimento in favore dello stesso da parte del resistente vada determinato nei limiti richiesti dalla ricorrente del 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 419/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Ragusa in data 19/08/1999, iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 23, parte I, Serie A, anno 1999; rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando Controparte_1 Parte_1 alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 600,00, oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie relative al figlio Per_1 manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 419/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MICHELE SBEZZI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. GIUSEPPE ALFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
: “Dichiarare la separazione personale coniugi tra la ricorrente e il Parte_1 Parte_1 marito , con addebito a quest'ultimo, obbligandolo a versare alla ricorrente, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento per lei stessa, la somma complessiva mensile di € 700,00, ovvero quell'altra cifra che apparirà congrua e giusta. Oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie relative al figlio non ancora autosufficiente.” Per_1
: “Chiede che la causa venga decisa, pronunciando la separazione dei Controparte_1 coniugi e confermando per il resto i provvedimenti temporanei resi dal Giudice delegato all'esito della udienza di comparizione coniugi”.
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto il 5/03/2024.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Ragusa in data 19.08.1999, Parte_1 Controparte_1 iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 23, parte
I, Serie A, anno 1999. Da tale unione nasceva il figlio in data 12.03.1996. Per_1
L'odierna ricorrente, con ricorso del 07/02/2024 – premettendo che, dopo un periodo di crisi in cui i coniugi avevano pensato di separarsi, il marito durante la successiva convivenza aveva cominciato a mostrare disinteresse nei confronti della moglie e aveva deciso di lasciare il tetto coniugale per andare a vivere insieme alla di lui madre – chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa a carico del convenuto, nonché di porre in capo a quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 700,00 , a titolo di mantenimento della stessa, oltra al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio non indipendente dal punto di vista economico. Per_1
Con memoria difensiva del 10/04/2024 si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla Controparte_1 domanda di separazione, chiedendo di rigettare la domanda di addebito e di contribuire al mantenimento della ricorrente nella misura mensile non superiore ad € 400,00.
Nel presente procedimento, le parti sono comparse davanti al giudice delegato il 16/05/2024 per il tentativo di conciliazione, fallito;
con ordinanza del 17/05/2024, il Giudice, ha posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento della stessa, nonché il 50% delle spese straordinarie relative al figlio assegnando alle parti i termini Per_1 di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
In data 29/10/2024 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito proposta dall'odierna ricorrente non merita accoglimento in quanto non risulta provato il nesso causale tra il comportamento del marito e l'impossibilità di proseguire la convivenza.
La , infatti, ha lamentato un atteggiamento disinteressato del marito nei suoi confronti, nonché Pt_1
l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale. Appare opportuno rilevare che la ricorrente stessa, in seno al ricorso introduttivo, ha specificato che l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, nonché il disinteresse mostrato da quest'ultimo, rappresentano circostanze avvenute “dopo un litigio che aveva portato anni fa la coppia ai limiti della separazione personale”, come confermato anche dal resistente. Alla luce di quanto sopra, può ritenersi che l'asserito disinteresse mostrato dal e CP_1 l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare non costituiscano una violazione degli obblighi coniugali, bensì una conseguenza di un progressivo logoramento del rapporto stesso, ammesso dalla stessa ricorrente, che aveva già compromesso l'affectio coniugalis. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allontanamento del coniuge dalla residenza familiare non costituisce la violazione dell'obbligo matrimoniale della coabitazione allorché risulti legittimato da una “giusta causa”, ovvero sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. Civile n. 648/2020).
Ed inoltre, in tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità pagina 2 di 4 della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Per le ragioni esposte, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156, commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, intesa quale potenziale capacità di guadagno da stimare avuto riguardo alla concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass. n. 3502/2013; Cass. n.
5817/2018). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. I n. 12196/17; VI n. 16809/19). Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata, di non percepire redditi e di essere proprietaria di un immobile, mentre il resistente ha dichiarato di percepire mensilmente € 2.250,00, a titolo di pensione, da cui decurtare l'importo di circa € 700,00 per tre finanziamenti (cfr. doc. 5, 6 e 7 della memoria di costituzione); anche il risulta proprietario di un immobile. Dal cedolino CP_1 della pensione depositato in atti risulta che l'importo netto della pensione è pari a € 1.857,00; gli importi delle rate di finanziamento sono pari a € 197,86 per quello FI ed € 89,90 per quello OM (cfr. doc. 3, 5, 7 del resistente), per cui il totale netto a disposizione del è di € CP_1
1.569,24.
In considerazione della sopra esposta condizione economico-patrimoniale delle parti, dello stato di disoccupazione e dell'età della ricorrente (quasi cinquantatré anni) che non le consente di inserirsi utilmente nel mercato del lavoro, nonché del criterio dell'adeguatezza dell'assegno per il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, appare opportuno disporre a carico del il CP_1 versamento in favore della ricorrente della somma di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa.
In merito al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, si Per_1 rileva che, all'udienza del 16/05/2024, entrambe le parti hanno dichiarato che il figlio stava svolgendo attività lavorativa stagionale (cfr. verbale d'udienza del 16/05/2024). La ricorrente, inoltre, ha specificato di non avere espressamente richiesto alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in quanto lo stesso aveva in programma di recarsi negli Stati Uniti per un progetto di studio.
Alla luce di ciò, rilevata la circostanza incontestata secondo cui il figlio viene sostenuto Per_1 economicamente solo da parte del resistente, non avendo sul punto nulla dedotto o eccepito la ricorrente, vista l'età di di anni 28, e l'avviamento al lavoro da parte dello stesso, come Per_1 dichiarato da entrambe le parti, appare opportuno confermare quanto statuito in seno all'ordinanza del
17/05/2024 e prevedere che il contributo per il mantenimento in favore dello stesso da parte del resistente vada determinato nei limiti richiesti dalla ricorrente del 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 419/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Ragusa in data 19/08/1999, iscritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 23, parte I, Serie A, anno 1999; rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando Controparte_1 Parte_1 alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 600,00, oltre alla rivalutazione Istat come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie relative al figlio Per_1 manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4