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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4325/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente 1 E Ricorrente 2 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore 1 - CF Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 666/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
-DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO 50104-0 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 e Ricorrente _2 snc ha gravato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 666 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa che ha rigettato il ricorso avverso il "diniego all'istanza di rimborso" Iva anno 2018 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'illegittimità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore chiarezza dei fatti di causa che qui ci occupano appare opportuno riassumerli brevemente.
Le imprese "Ricorrente_1 e Ricorrente_2 s.n.c." e l' "Impresa edile individuale di Nominativo_2", riunite in associazion temporanea, si aggiudicavano l'appalto del Comune di Siracusa per la realizzazione di una scuola (cfr. documentazione in atti).
Le imprese in parola costituivano la "Società consortile” denominata "Lilla e DO s.n.c. di DO EP
e Ricorrente 1 e figli".
La costruzione della scuola (opera di urbanizzazione secondaria: legge n. 865 del 22 ottobre 1971) fruiva dell'aliquota agevolata del 9%, successivamente elevata al 10% a decorrere dal 24 febbraio 1995.
La Società consortile "Società_1 Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 e Ricorrente_1 e figli” operava quale "mandataria senza rappresentanza" nei confronti del Comune di Siracusa (Ente appaltante).
Le Imprese, riunite in "associazione temporanea", emettevano - ciascuna per la quota di competenza - le fatture per le prestazioni effettuate, con aliquota agevolata del 9%, nei confronti del Comune di Siracusa.
La Società consortile "Società_1 Società_1 s.n.c di Nominativo_2 e Ricorrente_1 e figli” acquistavano beni e servizi con aliquota al 20 % e riaddebitavano i relativi costi alle Imprese consorziate (Nominativo_2 e
Ricorrente 1 e Ricorrente _2 s.n.c.) applicando l' aliquota agevolata del 9%.
La descritta procedura, seguita dalla Società consortile, ha determinato, in favore della stessa, un
"credito Iva" che è stato riportato di anno in anno nelle relative dichiarazioni annuali.
La Società consortile "Società_1 Società_1 s.n.c di Nominativo_2 e Ricorrente_1 e figli" veniva posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 07/12/2018.
In data 26/04/2019, la Società consortile presentava il modello IVA 2019, relativo all'anno di imposta 2018, indicando al "quadro VX", rigo 2, "Iva a credito" (euro 30.079,00) e, al rigo 3, l' "importo di cui si chiede il rimborso" di euro 30.079,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, a seguito del riscontro documentale (registri Iva acquisti e vendite, fatture emesse e ricevute, etc.) riteneva che la Società consortile avesse operato come "mandataria senza rappresentanza" nei confronti del Comune di Siracusa contabilizzando, nel registro Iva, esclusivamente il "ribaltamento” dei costi: pertanto rigettava il rimborso originariamente richiesto.
Ricostruiti, in estrema sintesi, i fatti che hanno determinato l'odierno giudizio, deve ritenersi che il gravame non è fondato.
1.- La Società contribuente - socia di un consorzio di imprese per la realizzazione di un'opera pubblica - ha sostenuto vari costi ribaltandoli sulle "consociate" ed applicando il medesimo regime agevolativo
(applicato dalle consorziate) nei confronti della stazione appaltante.
In tal modo, la Società contribuente ha maturato un indebito "credito Iva": il "ribaltamento dei costi" deve avvenire con la medesima aliquota applicata al momento degli acquisti (beni o servizi).
2. Qualora il rapporto tra il Consorzio e le Società consorziate sia riconducibile al "mandato senza rappresentanza" le imprese consorziate fatturano direttamente all'appaltante in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;
i terzi fornitori fatturano al consorzio i servizi da loro prestati;
il Consorzio ribalta alle consorziate, emettendo fattura nei loro confronti, i costi per i servizi ricevuti in nome proprio ma per conto delle stesse imprese associate;
il "ribaltamento" verso le consorziate dei costi sostenuti dal consorzio deve essere assoggettato ad IVA con la stessa aliquota riferita alle operazioni effettuate dai fornitori verso il Consorzio.
Pertanto, se le operazioni poste in essere dalle Società consorziate nei confronti dell'appaltante sono assoggettate ad un regime Iva agevolato, questo non si estende anche alle operazioni effettuate dal consorzio nei confronti delle imprese associate (Cassazione, sentenza n. 16410 del 18/06/2008 e n. 3556 del
16/02/2010).
3. Nella fattispecie che qui ci occupa la Società consortile ha agito non "in nome proprio", ma per conto dei suoi consorziati e la sua azione è, quindi, riconducibile alla fattispecie giuridica del “mandato senza rappresentanza" (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 23 luglio 2007, n. 176/E e Circolare Agenzia
Entrate 4 aprile 2007, n. 19/E).
La Società consortile risultava vincolata al "ribaltamento" di tutti i costi ai soci consorziati al fine di realizzare il "pareggio di bilancio”, stante la finalità mutualistico - consortile (assenza di lucro) caratterizzante la specifica tipologia societaria.
In tali casi il risultato economico si realizza direttamente in capo alle imprese associate che contabilizzano sia i costi ribaltati dalla consortile che i corrispettivi dovuti dal committente (ricavi derivanti dagli stati di avanzamento lavori).
4.- Il Consorzio non ha ribaltato alle consociate i costi sostenuti "in nome proprio" e nell'interesse di queste ultime: deve, quindi, ritenersi che la Società abbia utilizzato impropriamente lo "schema giuridico" consortile perseguendo così indebiti risparmi fiscali e, conseguentemente, uno scopo di lucro in relazione al conseguimento dell' importo di credito Iva chiesto a rimborso.
Il consorzio ha operato sulle commesse in ragione di un "mandato senza rappresentanza” (art. 1704 c. c.) operando soltanto nell' "interesse” e non "nel nome" dei consorziati: gli effetti giuridici dei contratti si sono prodotti direttamente nei confronti del consorzio in attuazione della "neutralità economica" insita nel rapporto.
"5.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c. ovverosia per costituire un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
-
determinate fasi delle rispettive imprese - ai fini dell'esecuzione di appalti di opere pubbliche o della gestione o del compimento di servizi, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese.
Sul piano civilistico, il "contratto di consorzio" (art. 2602 c.c.) non comporta l' "assorbimento" delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, bensì unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale e servente rispetto a quella delle imprese consorziate (Cassazione, n. 26480/2014).
Pertanto, le operazioni ed i costi della società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate.
6.- Il primo Giudice - condivisibilmente - ha rigettato il ricorso ritenendo (in breve) che l'art. 3 c. 3 Dpr
633/72, ultimo periodo, dispone che "Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".
In tema di regime Iva applicabile nei rapporti tra la società consortile ed i consorziati, qualora la prima agisca nell'ambito del mandato senza rappresentanza, acquistando beni e servizi ai fini della realizzazione dell'appalto e proceda poi al ribaltamento dei costi alle consorziate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte "In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, c. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. Ribaltamento" (Cassazione,
Sez. V - Ordinanza n. 24320 del 04/10/2018) ..". (cfr. sentenza di I grado in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellata, che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00).
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA TO LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4325/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente 1 E Ricorrente 2 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore 1 - CF Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 666/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
-DINIEGO RIMBORSO n. CRONOLOGICO 50104-0 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 e Ricorrente _2 snc ha gravato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 666 del 2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa che ha rigettato il ricorso avverso il "diniego all'istanza di rimborso" Iva anno 2018 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'illegittimità della sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore chiarezza dei fatti di causa che qui ci occupano appare opportuno riassumerli brevemente.
Le imprese "Ricorrente_1 e Ricorrente_2 s.n.c." e l' "Impresa edile individuale di Nominativo_2", riunite in associazion temporanea, si aggiudicavano l'appalto del Comune di Siracusa per la realizzazione di una scuola (cfr. documentazione in atti).
Le imprese in parola costituivano la "Società consortile” denominata "Lilla e DO s.n.c. di DO EP
e Ricorrente 1 e figli".
La costruzione della scuola (opera di urbanizzazione secondaria: legge n. 865 del 22 ottobre 1971) fruiva dell'aliquota agevolata del 9%, successivamente elevata al 10% a decorrere dal 24 febbraio 1995.
La Società consortile "Società_1 Società_1 s.n.c. di Nominativo_2 e Ricorrente_1 e figli” operava quale "mandataria senza rappresentanza" nei confronti del Comune di Siracusa (Ente appaltante).
Le Imprese, riunite in "associazione temporanea", emettevano - ciascuna per la quota di competenza - le fatture per le prestazioni effettuate, con aliquota agevolata del 9%, nei confronti del Comune di Siracusa.
La Società consortile "Società_1 Società_1 s.n.c di Nominativo_2 e Ricorrente_1 e figli” acquistavano beni e servizi con aliquota al 20 % e riaddebitavano i relativi costi alle Imprese consorziate (Nominativo_2 e
Ricorrente 1 e Ricorrente _2 s.n.c.) applicando l' aliquota agevolata del 9%.
La descritta procedura, seguita dalla Società consortile, ha determinato, in favore della stessa, un
"credito Iva" che è stato riportato di anno in anno nelle relative dichiarazioni annuali.
La Società consortile "Società_1 Società_1 s.n.c di Nominativo_2 e Ricorrente_1 e figli" veniva posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 07/12/2018.
In data 26/04/2019, la Società consortile presentava il modello IVA 2019, relativo all'anno di imposta 2018, indicando al "quadro VX", rigo 2, "Iva a credito" (euro 30.079,00) e, al rigo 3, l' "importo di cui si chiede il rimborso" di euro 30.079,00 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, a seguito del riscontro documentale (registri Iva acquisti e vendite, fatture emesse e ricevute, etc.) riteneva che la Società consortile avesse operato come "mandataria senza rappresentanza" nei confronti del Comune di Siracusa contabilizzando, nel registro Iva, esclusivamente il "ribaltamento” dei costi: pertanto rigettava il rimborso originariamente richiesto.
Ricostruiti, in estrema sintesi, i fatti che hanno determinato l'odierno giudizio, deve ritenersi che il gravame non è fondato.
1.- La Società contribuente - socia di un consorzio di imprese per la realizzazione di un'opera pubblica - ha sostenuto vari costi ribaltandoli sulle "consociate" ed applicando il medesimo regime agevolativo
(applicato dalle consorziate) nei confronti della stazione appaltante.
In tal modo, la Società contribuente ha maturato un indebito "credito Iva": il "ribaltamento dei costi" deve avvenire con la medesima aliquota applicata al momento degli acquisti (beni o servizi).
2. Qualora il rapporto tra il Consorzio e le Società consorziate sia riconducibile al "mandato senza rappresentanza" le imprese consorziate fatturano direttamente all'appaltante in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;
i terzi fornitori fatturano al consorzio i servizi da loro prestati;
il Consorzio ribalta alle consorziate, emettendo fattura nei loro confronti, i costi per i servizi ricevuti in nome proprio ma per conto delle stesse imprese associate;
il "ribaltamento" verso le consorziate dei costi sostenuti dal consorzio deve essere assoggettato ad IVA con la stessa aliquota riferita alle operazioni effettuate dai fornitori verso il Consorzio.
Pertanto, se le operazioni poste in essere dalle Società consorziate nei confronti dell'appaltante sono assoggettate ad un regime Iva agevolato, questo non si estende anche alle operazioni effettuate dal consorzio nei confronti delle imprese associate (Cassazione, sentenza n. 16410 del 18/06/2008 e n. 3556 del
16/02/2010).
3. Nella fattispecie che qui ci occupa la Società consortile ha agito non "in nome proprio", ma per conto dei suoi consorziati e la sua azione è, quindi, riconducibile alla fattispecie giuridica del “mandato senza rappresentanza" (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 23 luglio 2007, n. 176/E e Circolare Agenzia
Entrate 4 aprile 2007, n. 19/E).
La Società consortile risultava vincolata al "ribaltamento" di tutti i costi ai soci consorziati al fine di realizzare il "pareggio di bilancio”, stante la finalità mutualistico - consortile (assenza di lucro) caratterizzante la specifica tipologia societaria.
In tali casi il risultato economico si realizza direttamente in capo alle imprese associate che contabilizzano sia i costi ribaltati dalla consortile che i corrispettivi dovuti dal committente (ricavi derivanti dagli stati di avanzamento lavori).
4.- Il Consorzio non ha ribaltato alle consociate i costi sostenuti "in nome proprio" e nell'interesse di queste ultime: deve, quindi, ritenersi che la Società abbia utilizzato impropriamente lo "schema giuridico" consortile perseguendo così indebiti risparmi fiscali e, conseguentemente, uno scopo di lucro in relazione al conseguimento dell' importo di credito Iva chiesto a rimborso.
Il consorzio ha operato sulle commesse in ragione di un "mandato senza rappresentanza” (art. 1704 c. c.) operando soltanto nell' "interesse” e non "nel nome" dei consorziati: gli effetti giuridici dei contratti si sono prodotti direttamente nei confronti del consorzio in attuazione della "neutralità economica" insita nel rapporto.
"5.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c. ovverosia per costituire un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di
-
determinate fasi delle rispettive imprese - ai fini dell'esecuzione di appalti di opere pubbliche o della gestione o del compimento di servizi, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese.
Sul piano civilistico, il "contratto di consorzio" (art. 2602 c.c.) non comporta l' "assorbimento" delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, bensì unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale e servente rispetto a quella delle imprese consorziate (Cassazione, n. 26480/2014).
Pertanto, le operazioni ed i costi della società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate.
6.- Il primo Giudice - condivisibilmente - ha rigettato il ricorso ritenendo (in breve) che l'art. 3 c. 3 Dpr
633/72, ultimo periodo, dispone che "Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".
In tema di regime Iva applicabile nei rapporti tra la società consortile ed i consorziati, qualora la prima agisca nell'ambito del mandato senza rappresentanza, acquistando beni e servizi ai fini della realizzazione dell'appalto e proceda poi al ribaltamento dei costi alle consorziate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte "In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, c. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. Ribaltamento" (Cassazione,
Sez. V - Ordinanza n. 24320 del 04/10/2018) ..". (cfr. sentenza di I grado in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellata, che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00).
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA TO LL