CASS
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Massime • 1
Il decreto penale di condanna, in ipotesi di contestazione "aperta", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, interrompe la permanenza del reato al momento della sua emissione, trattandosi dell'atto che definisce la regiudicanda, sia che diventi irrevocabile, sia che venga revocato a seguito di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
04919-25 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: REPUBBLICA ITALIANA
disposto d'ufficio In nome del Popolo italiano
☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
✓ imposto dalla legge SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
GA De CI Sent. n. 87/2025
-Presidente -
AN CU UP 23/01/2025-
MA EL R.G.N. 21409/2024
ET TE US
ER IN RE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA AR nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER IN;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato, Donato Antonio Muschio Schiavone, difensore di CA AR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 3 I. n. 54/2006, in relazione all'art. 570, comma 2, cod. pen., per aver omesso di corrispondere, totalmente o parzialmente, la somma mensile di euro 600 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli
For minori, stabilita in sede di separazione consensuale, facendo così mancare i mezzi di sussistenza ai figli. Il reato è contestato da maggio 2013 a dicembre 2013, in permanenza», con denuncia sporta il 16 dicembre 2023.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., rilevando la violazione del principio del ne bis in idem.
Deduce il difensore che nei confronti del ricorrente è stato emesso, in data 11
settembre 2019, decreto penale di condanna, divenuto definitivo, per il medesimo reato commesso «a partire da giugno 2014 tutt'ora in corso di consumazione.
Querela del 12/04/2019». Secondo la prospettazione difensiva la condotta contestata nel presente procedimento è ricompresa nel periodo in contestazione nel decreto penale irrevocabile. Rimangono escluse dal decreto penale le condotte contestate dal maggio 2013 al giugno 2014, ma esse sono oramai prescritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Il difensore deduce la violazione del divieto di bis in idem, non eccepita innanzi al giudice di appello, quantunque il decreto penale di condanna sia divenuto definitivo prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.
Sul punto va precisato che, poiché la violazione di tale divieto si risolve in un error in procedendo, al giudice di legittimità è consentito l'esame degli atti per accertare i presupposti di tale violazione, da ciò derivando che la questione può essere dedotta, anche per la prima volta, davanti alla Corte di cassazione e da questa conseguentemente esaminata (fra le altre, Sez. 5, n. 30845 del
07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871; Sez. 6, n. 14991del 30/01/2013, Barbato,
Rv. 256221), sempre che l'esame devoluto non richieda, come nel caso di specie, la necessità di accertamenti fattuali, sempre inibiti al giudice di legittimità.
3. Per la condotta di omesso versamento della somma dovuta a titolo di mantenimento per la moglie e i figli minori sono stati emessi due provvedimenti di condanna nei confronti dell'imputato: un decreto penale divenuto irrevocabile e la sentenza impugnata.
Il decreto penale di condanna è stato emesso in data 11 settembre 2019 per il reato di cui all'art. 570-bis commesso «a partire dal giugno 2014 e tutt'ora in corso di consumazione. Querela del 12/04/2019».
2 In presenza di una imputazione "aperta", che non indica il termine di consumazione, occorre, quindi, preliminarmente stabilire fino a quale data il reato sia contestato.
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è, infatti, un reato permanente a condotta omissiva. La permanenza cessa nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa. Per questo, ove la condotta sia contestata senza indicazione del momento finale, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra o dal compimento dell'azione volontaria che pone fine alla situazione antigiuridica o dalla data della pronuncia giudiziaria di condanna, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale (Sez.
6, n. 33220 del 22/07/2015, Rv. 264429 - 01). Infatti, compete al giudice del dibattimento appurare se la fattispecie concreta, così come descritta, sia già esaurita ovvero sia ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'eventuale protrazione della permanenza, di cui, pertanto, può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.
Diverso è il caso in cui il procedimento sia definito con decreto penale di condanna, in cui l'accertamento giudiziale interviene al momento dell'emissione del decreto, essendo del tutto eventuale la fase successiva conseguente all'opposizione. permanenza,Per questo è lo stesso decreto che interrompe indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione, sia stato revocato.
Secondo un orientamento, l'effetto interruttivo è legato alla notificazione del decreto (Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, P.M. in proc. Parisi, RV 215884; Sez. 2,
n. 12931 del 13/01/2012, Catanese, RV 252798), mentre altra e più recente giurisprudenza della Corte fa riferimento, per individuare il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione, alla sua emissione (Sez. 6, Sentenza n.
19000 del 25/02/2016 Rv. 266993 - 01, in motivazione).
Reputa il Collegio di confermare tale ultima impostazione, in quanto è con l'emissione del decreto, e non con la sua notificazione - la cui esecuzione può intervenire anche molto tempo dopo che viene posto in essere l'accertamento giudiziale che definisce la regiudicanda, ciò che risulta particolarmente evidente nei casi, come quello di specie, in cui il decreto non è stato opposto, per cui non vi è più spazio per un ulteriore accertamento.
pr 3 Il decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente, quindi, comprende la condotta di omesso versamento dell'assegno di mantenimento che va dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019.
4. La sentenza oggetto di impugnazione ha ad oggetto il medesimo reato, contestato anch'esso con imputazione "aperta" «dal mese di maggio 2013 al dicembre 2013 con permanenza». In giudizio è stato accertato il reato fino alla emissione della sentenza di primo grado, ossia fino alla data del 14 marzo 2022
(fino a tale data, quindi, è stato quantificato il danno cagionato alla persona offesa costituita parte civile, in difetto di atti di adempimento da parte dell'imputato).
Da ciò consegue che i due titoli di condanna - decreto penale del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, divenuto esecutivo il 16 settembre
2022, e la sentenza impugnata - attengono ai medesimi fatti limitatamente al periodo dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019.
Limitatamente a tale periodo di tempo, quindi, il ricorso, con cui si deduce la violazione del divieto di bis in idem, è fondato.
5. La sentenza impugnata, tuttavia, ha ad oggetto anche condotte antecedenti
(dal 1° maggio 2013 al 31 maggio 2014) e successive (dal 12 settembre 2019 al
14 marzo 2022).
Le prime sono oramai prescritte, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, dal momento della cessazione della permanenza (31 maggio 2014).
Per le seconde, invece, già accertate dai Giudici di merito e non prescritte, è necessario rideterminare la pena, quantificata nella sentenza impugnata in relazione ad una condotta omissiva protrattasi per un periodo molto più ampio.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte di appello di Bari, per un nuovo giudizio sul profilo dianzi indicato.
6. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alle condotte poste in essere nel periodo dal 1° maggio 2013 al 31 maggio 2014, perché estinte per intervenuta prescrizione, nonché alle condotte poste in essere nel periodo ricompreso nel decreto penale di condanna divenuto definitivo (dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019) per difetto della condizione di procedibilità. Il ricorso, nel resto va rigettato. Va, infine, disposto il rinvio per nuovo giudizio in relazione alla quantificazione della pena per le restanti condotte.
P.Q.M.
Pr Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al periodo dal 1° maggio 2013 al 31 maggio 2014 per intervenuta prescrizione, nonché per il periodo dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019 per difetto della condizione di procedibilità. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena.
Così deciso il 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER IN GA De CI
:
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta,
a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il 23/01/2025
Il Presidente
Effe
SEZIONE VI PENALE
- 6 FEB 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARILY
Doltssa
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: REPUBBLICA ITALIANA
disposto d'ufficio In nome del Popolo italiano
☐ a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
✓ imposto dalla legge SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
GA De CI Sent. n. 87/2025
-Presidente -
AN CU UP 23/01/2025-
MA EL R.G.N. 21409/2024
ET TE US
ER IN RE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA AR nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER IN;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato, Donato Antonio Muschio Schiavone, difensore di CA AR, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 3 I. n. 54/2006, in relazione all'art. 570, comma 2, cod. pen., per aver omesso di corrispondere, totalmente o parzialmente, la somma mensile di euro 600 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli
For minori, stabilita in sede di separazione consensuale, facendo così mancare i mezzi di sussistenza ai figli. Il reato è contestato da maggio 2013 a dicembre 2013, in permanenza», con denuncia sporta il 16 dicembre 2023.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., rilevando la violazione del principio del ne bis in idem.
Deduce il difensore che nei confronti del ricorrente è stato emesso, in data 11
settembre 2019, decreto penale di condanna, divenuto definitivo, per il medesimo reato commesso «a partire da giugno 2014 tutt'ora in corso di consumazione.
Querela del 12/04/2019». Secondo la prospettazione difensiva la condotta contestata nel presente procedimento è ricompresa nel periodo in contestazione nel decreto penale irrevocabile. Rimangono escluse dal decreto penale le condotte contestate dal maggio 2013 al giugno 2014, ma esse sono oramai prescritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Il difensore deduce la violazione del divieto di bis in idem, non eccepita innanzi al giudice di appello, quantunque il decreto penale di condanna sia divenuto definitivo prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.
Sul punto va precisato che, poiché la violazione di tale divieto si risolve in un error in procedendo, al giudice di legittimità è consentito l'esame degli atti per accertare i presupposti di tale violazione, da ciò derivando che la questione può essere dedotta, anche per la prima volta, davanti alla Corte di cassazione e da questa conseguentemente esaminata (fra le altre, Sez. 5, n. 30845 del
07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871; Sez. 6, n. 14991del 30/01/2013, Barbato,
Rv. 256221), sempre che l'esame devoluto non richieda, come nel caso di specie, la necessità di accertamenti fattuali, sempre inibiti al giudice di legittimità.
3. Per la condotta di omesso versamento della somma dovuta a titolo di mantenimento per la moglie e i figli minori sono stati emessi due provvedimenti di condanna nei confronti dell'imputato: un decreto penale divenuto irrevocabile e la sentenza impugnata.
Il decreto penale di condanna è stato emesso in data 11 settembre 2019 per il reato di cui all'art. 570-bis commesso «a partire dal giugno 2014 e tutt'ora in corso di consumazione. Querela del 12/04/2019».
2 In presenza di una imputazione "aperta", che non indica il termine di consumazione, occorre, quindi, preliminarmente stabilire fino a quale data il reato sia contestato.
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è, infatti, un reato permanente a condotta omissiva. La permanenza cessa nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa. Per questo, ove la condotta sia contestata senza indicazione del momento finale, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra o dal compimento dell'azione volontaria che pone fine alla situazione antigiuridica o dalla data della pronuncia giudiziaria di condanna, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale (Sez.
6, n. 33220 del 22/07/2015, Rv. 264429 - 01). Infatti, compete al giudice del dibattimento appurare se la fattispecie concreta, così come descritta, sia già esaurita ovvero sia ancora in atto;
in tal caso, poiché il capo di imputazione ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'eventuale protrazione della permanenza, di cui, pertanto, può tenere conto il giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.
Diverso è il caso in cui il procedimento sia definito con decreto penale di condanna, in cui l'accertamento giudiziale interviene al momento dell'emissione del decreto, essendo del tutto eventuale la fase successiva conseguente all'opposizione. permanenza,Per questo è lo stesso decreto che interrompe indipendentemente dal fatto che, a seguito di opposizione, sia stato revocato.
Secondo un orientamento, l'effetto interruttivo è legato alla notificazione del decreto (Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, P.M. in proc. Parisi, RV 215884; Sez. 2,
n. 12931 del 13/01/2012, Catanese, RV 252798), mentre altra e più recente giurisprudenza della Corte fa riferimento, per individuare il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione, alla sua emissione (Sez. 6, Sentenza n.
19000 del 25/02/2016 Rv. 266993 - 01, in motivazione).
Reputa il Collegio di confermare tale ultima impostazione, in quanto è con l'emissione del decreto, e non con la sua notificazione - la cui esecuzione può intervenire anche molto tempo dopo che viene posto in essere l'accertamento giudiziale che definisce la regiudicanda, ciò che risulta particolarmente evidente nei casi, come quello di specie, in cui il decreto non è stato opposto, per cui non vi è più spazio per un ulteriore accertamento.
pr 3 Il decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente, quindi, comprende la condotta di omesso versamento dell'assegno di mantenimento che va dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019.
4. La sentenza oggetto di impugnazione ha ad oggetto il medesimo reato, contestato anch'esso con imputazione "aperta" «dal mese di maggio 2013 al dicembre 2013 con permanenza». In giudizio è stato accertato il reato fino alla emissione della sentenza di primo grado, ossia fino alla data del 14 marzo 2022
(fino a tale data, quindi, è stato quantificato il danno cagionato alla persona offesa costituita parte civile, in difetto di atti di adempimento da parte dell'imputato).
Da ciò consegue che i due titoli di condanna - decreto penale del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, divenuto esecutivo il 16 settembre
2022, e la sentenza impugnata - attengono ai medesimi fatti limitatamente al periodo dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019.
Limitatamente a tale periodo di tempo, quindi, il ricorso, con cui si deduce la violazione del divieto di bis in idem, è fondato.
5. La sentenza impugnata, tuttavia, ha ad oggetto anche condotte antecedenti
(dal 1° maggio 2013 al 31 maggio 2014) e successive (dal 12 settembre 2019 al
14 marzo 2022).
Le prime sono oramai prescritte, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, dal momento della cessazione della permanenza (31 maggio 2014).
Per le seconde, invece, già accertate dai Giudici di merito e non prescritte, è necessario rideterminare la pena, quantificata nella sentenza impugnata in relazione ad una condotta omissiva protrattasi per un periodo molto più ampio.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte di appello di Bari, per un nuovo giudizio sul profilo dianzi indicato.
6. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alle condotte poste in essere nel periodo dal 1° maggio 2013 al 31 maggio 2014, perché estinte per intervenuta prescrizione, nonché alle condotte poste in essere nel periodo ricompreso nel decreto penale di condanna divenuto definitivo (dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019) per difetto della condizione di procedibilità. Il ricorso, nel resto va rigettato. Va, infine, disposto il rinvio per nuovo giudizio in relazione alla quantificazione della pena per le restanti condotte.
P.Q.M.
Pr Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al periodo dal 1° maggio 2013 al 31 maggio 2014 per intervenuta prescrizione, nonché per il periodo dal 1° giugno 2014 all'11 settembre 2019 per difetto della condizione di procedibilità. Rigetta nel resto il ricorso e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena.
Così deciso il 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER IN GA De CI
:
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta,
a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il 23/01/2025
Il Presidente
Effe
SEZIONE VI PENALE
- 6 FEB 2025
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARILY
Doltssa