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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 414/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259004321275000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259004321275000 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 10220259004321275000 notificata in data 17 luglio 2025 e recante l'ordine di pagamento della somma di € 2.227,61 a titolo di crediti erariali conseguenti a procedimenti penali e TARI del Comune di Genova per l'anno 2019.
Esponeva il ricorrente di voler impugnare esclusivamente la cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata con riferimento alla richiesta TARI del Comune di Genova.
A fondamento del ricorso eccepiva la nullità della notifica della intimazione impugnata in quanto effettuata a mani di soggetto diverso dal contribuente e non era stata inviata la raccomandata informativa e la nullità della stessa per omessa notifica dell'atto prodromico.
Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione dell'Agente della IO in quanto non effettuata da
UI TI Spa.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione del titolo .
Si costituiva Agenzia delle Entrate-IO contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento, eccepiva in via preliminare la carenza di giurisdizione del Giudice tributario per il recupero delle somme riferibili a pretesa erariale derivata da processo penale appartenendo la materia alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Contestava la sussistenza del vizio di notifica riguardo all'intimazione impugnata atteso il fatto che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, quanto alla carenza di legittimazione alla riscossione la stessa deve essere posta in essere anche a favore di UI TI Spa priva del potere di riscuotere.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di Genova contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento sostenendo e provando la notifica dell'atto prodromico sottostante l'intimazione di pagamento concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è del tutto infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio con esclusivo riferimento all'accertamento TARI del Comune di Genova con esclusione delle cartelle relative ai crediti erariali di natura giudiziaria ciò comporta che a questo Giudice è preclusa sia l'indagine sulla giurisdizione, sia l'indagine sulla legittimazione dell'Agenzia Entrate -IO a procedere per i crediti erariali di natura giudiziaria.
Resta esclusivamente da verificare l'eccepita nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento e la mancata notifica dell'accertamento sottostante l'intimazione di pagamento della Tari del Comune di Genova.
Il ricorrente ritiene che la notificazione dell'intimazione impugnata sia affetta da nullità in quanto effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a soggetto diverso dal ricorrente e non è stata inviata la raccomandata informativa.
L'eccezione appare infondata alla luce del fatto che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 26
DPR 602/1973 che consente all'Agente della IO di effettuare le notificazioni a mezzo del servizio postale purchè con raccomandata con ricevuta di ritorno.
E' principio consolidato in giurisprudenza che anche di recente ha ritenuto “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” Cass.26653/2025, Cass. 35822/2023, Cass.14649/2024;
Cass.13217/2024.
Siffatto consolidato principio porta a ritenere totalmente valida la notificazione delle cartelle impugnate e comunque il vizio allegato non rientrando nella categoria dell'inesistenza della notificazione ma piuttosto nella nullità deve ritenersi sanato in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo ( art. 156 cpc). Con riferimento all'atto prodromico ( TARI Comune di Genova anno 2019) deve osservarsi che lo stesso può legittimamente essere un avviso di accertamento, atteso il fatto che il Comune può procedere a emettere accertamenti esecutivi, e quindi atti idonei a fondare l'intimazione di pagamento.
Il ricorrente contesta la legittimità della notificazione degli atti prodromici genericamente indicati, ma incombeva al Comune di Genova dare la prova della notificazione allegando la documentazione attestante la stessa.
Il Comune con la costituzione a enunciato gli atti che ha emesso e indicato l'avvenuta notifica ma non ha dato prova concreta della notifica, tanto che non appare possibile valutare se la notifica dell'accertamento sia pervenuta effettivamente nella sfera di conoscenza del Ricorrente_1, all'epoca residente nel Comune di Genova. Non è dato sapere se la notifica sia stata effettuata a mani o a mezzo del servizio postale, se la stessa sia stata consegnata personalmente al Ricorrente_1 o ad altro soggetto legittimato con conseguente fondatezza del ricorso sul punto.
In assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento l'intimazione di pagamento impugnata deve essere accolta e dichiarata la illegittimità della stessa in quanto non supportata da idoneo atto notificato.
L'esiguità della somma oggetto di intimazione, la parziale infondatezza del ricorso con riferimento alla eccezioni di legittimazione passiva, porta alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei limiti di cui all'espositiva. Spese compensate.
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.AN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 414/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259004321275000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10220259004321275000 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 10220259004321275000 notificata in data 17 luglio 2025 e recante l'ordine di pagamento della somma di € 2.227,61 a titolo di crediti erariali conseguenti a procedimenti penali e TARI del Comune di Genova per l'anno 2019.
Esponeva il ricorrente di voler impugnare esclusivamente la cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata con riferimento alla richiesta TARI del Comune di Genova.
A fondamento del ricorso eccepiva la nullità della notifica della intimazione impugnata in quanto effettuata a mani di soggetto diverso dal contribuente e non era stata inviata la raccomandata informativa e la nullità della stessa per omessa notifica dell'atto prodromico.
Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione dell'Agente della IO in quanto non effettuata da
UI TI Spa.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato previa sospensione del titolo .
Si costituiva Agenzia delle Entrate-IO contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento, eccepiva in via preliminare la carenza di giurisdizione del Giudice tributario per il recupero delle somme riferibili a pretesa erariale derivata da processo penale appartenendo la materia alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Contestava la sussistenza del vizio di notifica riguardo all'intimazione impugnata atteso il fatto che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, quanto alla carenza di legittimazione alla riscossione la stessa deve essere posta in essere anche a favore di UI TI Spa priva del potere di riscuotere.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di Genova contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento sostenendo e provando la notifica dell'atto prodromico sottostante l'intimazione di pagamento concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è del tutto infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio con esclusivo riferimento all'accertamento TARI del Comune di Genova con esclusione delle cartelle relative ai crediti erariali di natura giudiziaria ciò comporta che a questo Giudice è preclusa sia l'indagine sulla giurisdizione, sia l'indagine sulla legittimazione dell'Agenzia Entrate -IO a procedere per i crediti erariali di natura giudiziaria.
Resta esclusivamente da verificare l'eccepita nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento e la mancata notifica dell'accertamento sottostante l'intimazione di pagamento della Tari del Comune di Genova.
Il ricorrente ritiene che la notificazione dell'intimazione impugnata sia affetta da nullità in quanto effettuata a mezzo del servizio postale con consegna a soggetto diverso dal ricorrente e non è stata inviata la raccomandata informativa.
L'eccezione appare infondata alla luce del fatto che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 26
DPR 602/1973 che consente all'Agente della IO di effettuare le notificazioni a mezzo del servizio postale purchè con raccomandata con ricevuta di ritorno.
E' principio consolidato in giurisprudenza che anche di recente ha ritenuto “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” Cass.26653/2025, Cass. 35822/2023, Cass.14649/2024;
Cass.13217/2024.
Siffatto consolidato principio porta a ritenere totalmente valida la notificazione delle cartelle impugnate e comunque il vizio allegato non rientrando nella categoria dell'inesistenza della notificazione ma piuttosto nella nullità deve ritenersi sanato in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo ( art. 156 cpc). Con riferimento all'atto prodromico ( TARI Comune di Genova anno 2019) deve osservarsi che lo stesso può legittimamente essere un avviso di accertamento, atteso il fatto che il Comune può procedere a emettere accertamenti esecutivi, e quindi atti idonei a fondare l'intimazione di pagamento.
Il ricorrente contesta la legittimità della notificazione degli atti prodromici genericamente indicati, ma incombeva al Comune di Genova dare la prova della notificazione allegando la documentazione attestante la stessa.
Il Comune con la costituzione a enunciato gli atti che ha emesso e indicato l'avvenuta notifica ma non ha dato prova concreta della notifica, tanto che non appare possibile valutare se la notifica dell'accertamento sia pervenuta effettivamente nella sfera di conoscenza del Ricorrente_1, all'epoca residente nel Comune di Genova. Non è dato sapere se la notifica sia stata effettuata a mani o a mezzo del servizio postale, se la stessa sia stata consegnata personalmente al Ricorrente_1 o ad altro soggetto legittimato con conseguente fondatezza del ricorso sul punto.
In assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento l'intimazione di pagamento impugnata deve essere accolta e dichiarata la illegittimità della stessa in quanto non supportata da idoneo atto notificato.
L'esiguità della somma oggetto di intimazione, la parziale infondatezza del ricorso con riferimento alla eccezioni di legittimazione passiva, porta alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei limiti di cui all'espositiva. Spese compensate.
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.AN