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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/11/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2446/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2446/2017 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 15.10.2025, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Puopolo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra (Na), al Corso della Resistenza n. 128;
- ATTORE -
CONTRO
(p.iva: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Di Nuzzo Francesco in Nola, al viale Augusto n.
162;
- CONVENUTA –
E
Controparte_2
Procedimento N. 2446/2017 R.G. - Sentenza - Pag. 1
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale e Parte_1 Controparte_2 [...]
nelle rispettive qualità di proprietario e assicuratore dell'autocarro targato BN590HY CP_1 con rimorchio targato AC03256, chiedendone la condanna, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (meglio quantificati in citazione) subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in
Acerra il 7.04.2015, alle ore 19:20 circa, allorquando mentre si accingeva ad aprire il portapedane dell'autocarro, fermo con il motore accesso, lo stesso si sganciò provocandogli gravi lesioni al polso sinistro con danni permanenti nella misura del 50%.
2. Si è costituita (d'ora innanzi per brevità “ ), eccependo, in via Controparte_1 CP_1 pregiudiziale: - la improponibilità della domanda per violazione degli artt. 141, 143, 145, 148 e 149
Cod. Ass,; - la inammissibilità della domanda per omissione della dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, D.lgs 209/2005; - la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, comma 3, e
164, comma 4, c.p.c.; ed ancora in via preliminare: - la legittimazione della parti al giudizio e la conformità delle copie dei documenti prodotti agli originali. Nel merito, ha contestato il fatto storico come dedotto in citazione ed eccepito: - il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di un accidentale infortunio sul lavoro denunciato nell'immediatezza del fatto all' - l'inoperatività CP_3 della polizza ai sensi e per gli effetti dell'art.
2.2. numero 8 del contratto allegato in atti;
- le incongruenze tra le dichiarazioni rilasciate dall'assicurato e dall'infortunato e la prospettazione dei fatti contenuta nel libello introduttivo;
- il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227
c.c. Sotto il profilo del quantum risarcitorio ha fatto poi rilevare la mancata puntuale quantificazione dei danni richiesti e la non risarcibilità del danno morale.
3. E' rimasto, invece, contumace il convenuto . Controparte_2
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi e l'espletamento di una CTU medica affidata al dott. Persona_1
All'esito, nel subentro dello scrivente magistrato, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 26.05.2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, a mezzo
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dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza, previa concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del
Tribunale.
Motivi della decisione
1. La domanda risarcitoria formulata da è infondata e deve essere rigettata per le Parte_1 liquide ed assorbenti ragioni di seguito esposte.
1.1. L'esame della stessa pone il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria.
Al riguardo l'attore, che è risultato essere l'autista del mezzo, deduce che l'incidente si verificò in un momento in cui l'autocarro munito di rimorchio era fermo col motore acceso in Acerra, alla via
Molino Vecchio, e “l'istante nel mentre si accingeva ad aprire il portapedane dell'autocarro (…) lo stesso si sganciava provocando lesioni al sig. ” (così testualmente pag. 1, punto B Parte_1 dell'atto di citazione).
1.2. Occorre a questo punto partire dall'inquadramento dell'art. 2054 offerto dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo le SS.UU. con la pronuncia n. 8620/2015 hanno tracciato i seguenti punti fermi.
Ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c., rientra nell'ampio concetto di circolazione, in cui deve dunque ritenersi compresa, anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa. Invero il termine "circolazione stradale" non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno. In particolare l'inclusione della c.d. "circolazione statica" nell'ambito dell'art. 2054 c.c. (e di rimando nella garanzia assicurativa obbligatoria) - prima ancora che dalle richiamate disposizioni del C.d.S. - si evince dalla stessa ratio legis, individuata nella pericolosità della circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale (cfr. Corte cost., 2-14 aprile 1969, n. 82), con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità dei terzi. E tanto vale anche per i danni verificatisi quando il veicolo trovasi al di fuori del possibile controllo del conducente, con il
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limite di quelli derivanti da causa autonoma sopravvenuta (quale il dolo del terzo) di per sè sufficiente a determinare l'evento dannoso.
Deriva da ciò che anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione - ivi compresa la sosta - sulle pubbliche vie o aree equiparate costituisce oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (e attualmente del D.Lgs. n.
299 del 2005, art. 122, che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.), con la conseguenza, ad esempio, che, dei danni derivati a terzi dall'incendio propagatosi da un veicolo in sosta, risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (cfr. ex plurimis, oltre alla Cass. n. 2302 del 2004; Cass. 05 agosto 2004, n. 14998; Cass., 11 febbraio 2010, n. 3108; Cass. 29 settembre 2011, n. 19883; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2092).
Sotto l'aspetto operativo/funzionale va, poi, ribadito che le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A. (cfr. Cass. 22 maggio 2008, n. 13239 in motivazione). Anche in tali situazioni il veicolo si trova in una situazione riconducibile al concetto di circolazione e il conducente deve essere costantemente in grado di intervenire per evitare danni o pericolo di danni, oppure deve porre in essere accorgimenti tali da escludere, nei limiti del prevedibile, la possibilità che tali eventi si verifichino.
Orbene - come è stato correttamente evidenziato con la sentenza n. 316 del 2009, - la norma della L.
n. 990 del 1969, art. 1, (al pari del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122), nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la R.C.A., si esprime nel senso di correlare l'obbligo assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.
Valga, altresì, considerare che l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l'operatività
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della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata;
quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità "da attività pericolosa" che
è quella di cui all'art. 2054 c.c.. E poichè il "veicolo" deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione come tale ai sensi del
C.d.S., "l'uso" che di esso si compia su aree destinate alla circolazione - semprechè sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere - costituisce "circolazione del veicolo" stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c.. Ne consegue che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.
In definitiva va affermato il principio secondo cui nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.
1.3. Calando tali coordinate ermeneutiche al caso concreto, ritiene il Tribunale che non ricorrano nella specie i presupposti per l'operatività della polizza, per tre concorrenti ragioni.
1.3.a. L'attore non ha innanzitutto provato che l'autocarro, al momento del sinistro, si trovava in una strada pubblica o almeno in un'area equiparata.
Invero, nello scarno atto di citazione si limita a dire che l'incidente si sarebbe verificato in Acerra, alla via Molino Vecchio (senza neppure l'indicazione del civico).
Nella denuncia di sinistro presentata dal datore di lavoro del all' e prodotta dalla Pt_1 CP_3 compagnia di assicurazione fin dalla costituzione in giudizio, non specificamente contestata dall'attore né alla prima udienza di comparizione delle parti (prima difesa utile successiva), né in sede di prima memoria istruttoria è stato dichiarato che l'incidente si verificò nel magazzino della ditta
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nella titolarità del , ubicato in via Spiniello 9, nel mentre iniziava l'attività di preparazione CP_2 per il carico delle pedane.
Né alcun utile elemento può trarsi dalle dichiarazioni rese dai testi escussi rilevatesi contradditorie sul punto. Ed infatti, mentre il teste ha raccontato che “il luogo dove è accaduto Testimone_1
l'incidente risulta delimitato da un cancello che è sempre aperto, non so se il posto sia un luogo pubblico o privato ma so che entrano sempre tutti. Preciso che il luogo dove è avvenuto l'occorso è sulla strada e non all'interno del cancello”, il teste ha narrato di aver assistito Testimone_2 all'incidente mentre si trovava presso la sede della ditta , precisando che “l'evento dannoso CP_2 si verificò proprio all'uscita dal piazzale della ditta , più di preciso il trattore si trovava già CP_2 sul binario del cancello ed il rimorchio era ancora dentro, il portapellet era posizionato sul medesimo rimorchio, al momento dell'incidente l'autorimorchio era a motore acceso”.
1.3.b. In secondo luogo, l'attore non ha dimostrato che l'incidente si sia verificato per un vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo.
Come già sopra messo in evidenza, nel libello introduttivo il si limita a sostenere che “mentre Pt_1 si accingeva ad aprire il portapedane dell'autocarro, lo stesso si sganciava”, senza neppure allegare che ciò fosse dovuto a una pericolosità intrinseca della pedana. Tantomeno ha offerto una perizia di parte volta a supportare tale tesi né ha articolato capitoli di prova al riguardo.
Donde, alla luce della stessa prospettazione dei fatti offerta dall'attore, deve ritenersi che le lesioni personali da lui pacificamente subite siano state causate dall'apertura accidentale del portapedane dell'automezzo.
1.3.c. Da ultimo, l'attore non può essere considerato terzo.
Come si è già detto, lo stesso era l'autista del mezzo e il sinistro si verificò nel mentre stava compiendo le operazioni di carico delle pedane.
Ebbene, a mente dell'art.
2.2. della sezione 2 del Contratto di Assicurazioni in atti, al punto 8 è prevista la copertura per i danni causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa (…) con esclusione dei danni alle persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle predette operazioni.
1.4. In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la domanda non può che essere rigettata.
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2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) che va condannato a rifondere quelle sostenute dalla compagnia di assicurazione per la difesa nel presente giudizio. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi- in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta – previsti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato dal succ. D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00 (così determinato in base al valore della domanda: cd criterio del disputatum).
3.1. Nulla per le spese, nel rapporto con , rimasto contumace. Controparte_2
3.2. Devono poi essere poste a definitivo carico dell'attore le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 25.10.2023, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna a rifondere le spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in euro 11.229,00 (di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 3.082,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
c) nulla per le spese nel rapporto con il convenuto contumace;
Controparte_2
d) pone a definitivo carico dell'attore le spese di CTU come liquidate con separato decreto del
25.10.2023, con diritto della parte anticipante ad ottenere il rimborso della somma che documenti di aver eventualmente versato a tale titolo.
Nola, 7.11.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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