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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5822/2018 RG, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.07.2025 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Blasi, come da Parte_1
mandato in atti, ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Ruscigno, Controparte_1
come da mandato in atti, CONVENUTO
NONCHE'
e , rappresentate e difese dall'avv. Silvia CP_2 CP_3
Conte, come da mandato in atti.
Il Pubblico Ministero in sede. INTERVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 30.07.2018, , premesso di Parte_1
1 aver contratto matrimonio in data 27.7.1996 con e che Controparte_1
dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il CP_3 CP_2
10.10.1997 e l'11.09.2001, chiedeva pronunziarsi la separazione personale,
deducendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito, il quale, lavorando sin dall'anno 2001 come ingegnere elettrotecnico in Germania, ove viveva da solo, aveva gradualmente interrotto ogni rapporto con lei, distaccandosi fisicamente e moralmente ed instaurando relazioni extraconiugali con altre donne.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si opponeva alla pronunzia della separazione, ma addebitava l'insorgere della crisi coniugale al comportamento infedele della moglie, alla quale attribuiva una relazione adulterina con un altro uomo.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 2635/2021 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Espletata prova per testi, all'udienza del 16.7.2025, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe deve essere pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Le reciproche domande di addebito sono infatti apparse a parere del collegio prive di sufficiente fondamento, riflettendo sostanzialmente una condizione
2 di indiscussa impossibilità di proseguire la convivenza, presumibilmente dovuta alla scelta dei coniugi di vivere distanti a partire dall'anno 2001,
piuttosto che una significativa violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Ed infatti, le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio si sono concretizzate in una sterile narrazione di situazioni ed eventi privi di significativa rilevanza nella ricostruzione delle reali cause della crisi coniugale, risolvendosi, alla fine, in una scontata e preconcetta adesione alle contrapposte impostazioni difensive.
In particolare, è apparsa del tutto priva di seri riscontri la presunta relazione extraconiugale addebitata dal alla , così come non può in CP_1 Parte_1
alcun modo risultare determinante ai fini della prova della presunta infedeltà
del il mero ritrovamento da parte della “nella sua valigia di CP_1 Parte_1
preservativi e compresse di Sildenafil 1cA Pharma 100mg TAB 24St”, alias
Viagra”; non può a tal proposito non sottolinearsi la vaghezza e genericità di tale risultanze istruttorie, del tutto prive dei puntuali ed indispensabili riscontri in ordine ai tempi ed alle modalità con le quali le presunte relazioni adulterine si sarebbero svolte.
Ritiene nella sostanza il Tribunale che nella fattispecie possa ragionevolmente affermarsi che la reciproca indifferenza morale e materiale dimostrata dalle parti nell'ultimo periodo del loro matrimonio abbia trovato spazio e si sia alimentata in un contesto in cui la crisi coniugale si era già da tempo manifestata, presumibilmente come conseguenza della notevole distanza dei luoghi di residenza scelti liberamente dai coniugi e del conseguenziale, irreversibile deterioramento dei sentimenti che li avevano
3 inizialmente uniti.
Occorre in tale ottica rammentare che per la pronunzia di addebito, il Giudice
non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare
se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito”.( Cass 11929/2017). .
Alle argomentazioni che precedono, in assenza di prova in ordine alla efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale dei comportamenti dei coniugi oggetto delle reciproche domande di addebito,
consegue la pronunzia della separazione per fatti oggettivi.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla , può Parte_1
4 ritenersi pacifico che persista tuttora il notevole squilibrio tra le condizioni economiche di quest'ultima, di professione traduttrice, e quelle del , CP_1
affermato ingegnere elettrotecnico, già correttamente evidenziato nell'ambito dei provvedimenti provvisori adottati in data 24.7.2020 dal Giudice Delegato
alle funzioni presidenziali.
Valutato il tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale e tenuto conto che deve ritenersi ragionevole e presumibile che la si Parte_1
sia riorganizzata per riprendere, sia pur saltuariamente, la propria attività di traduttrice di lingue straniere, ritiene congruo il collegio rideterminare nella somma di euro 1.000,00 l'entità dell'assegno già posto carico del . CP_1
Tale somme appare equa per regolamentare tra le parti le conseguenze della separazione.
Nulla osta invece alla piena conferma dei provvedimenti adottati in sede presidenziale con riferimento al mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora economicamente indipendenti. CP_2 CP_3
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 2635/2021, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
2) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la CP_1 Parte_1
somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
oltre alla
5 rivalutazione Istat;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere direttamente alle CP_1
figlie la somma mensile di euro 1.200,00 ciascuna;
CP_2 CP_3
oltre alla rivalutazione Istat ed al pagamento del 100% delle spese straordinarie;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 12.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5822/2018 RG, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.07.2025 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Blasi, come da Parte_1
mandato in atti, ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Ruscigno, Controparte_1
come da mandato in atti, CONVENUTO
NONCHE'
e , rappresentate e difese dall'avv. Silvia CP_2 CP_3
Conte, come da mandato in atti.
Il Pubblico Ministero in sede. INTERVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 30.07.2018, , premesso di Parte_1
1 aver contratto matrimonio in data 27.7.1996 con e che Controparte_1
dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il CP_3 CP_2
10.10.1997 e l'11.09.2001, chiedeva pronunziarsi la separazione personale,
deducendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento del marito, il quale, lavorando sin dall'anno 2001 come ingegnere elettrotecnico in Germania, ove viveva da solo, aveva gradualmente interrotto ogni rapporto con lei, distaccandosi fisicamente e moralmente ed instaurando relazioni extraconiugali con altre donne.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si opponeva alla pronunzia della separazione, ma addebitava l'insorgere della crisi coniugale al comportamento infedele della moglie, alla quale attribuiva una relazione adulterina con un altro uomo.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 2635/2021 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Espletata prova per testi, all'udienza del 16.7.2025, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe deve essere pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Le reciproche domande di addebito sono infatti apparse a parere del collegio prive di sufficiente fondamento, riflettendo sostanzialmente una condizione
2 di indiscussa impossibilità di proseguire la convivenza, presumibilmente dovuta alla scelta dei coniugi di vivere distanti a partire dall'anno 2001,
piuttosto che una significativa violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Ed infatti, le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio si sono concretizzate in una sterile narrazione di situazioni ed eventi privi di significativa rilevanza nella ricostruzione delle reali cause della crisi coniugale, risolvendosi, alla fine, in una scontata e preconcetta adesione alle contrapposte impostazioni difensive.
In particolare, è apparsa del tutto priva di seri riscontri la presunta relazione extraconiugale addebitata dal alla , così come non può in CP_1 Parte_1
alcun modo risultare determinante ai fini della prova della presunta infedeltà
del il mero ritrovamento da parte della “nella sua valigia di CP_1 Parte_1
preservativi e compresse di Sildenafil 1cA Pharma 100mg TAB 24St”, alias
Viagra”; non può a tal proposito non sottolinearsi la vaghezza e genericità di tale risultanze istruttorie, del tutto prive dei puntuali ed indispensabili riscontri in ordine ai tempi ed alle modalità con le quali le presunte relazioni adulterine si sarebbero svolte.
Ritiene nella sostanza il Tribunale che nella fattispecie possa ragionevolmente affermarsi che la reciproca indifferenza morale e materiale dimostrata dalle parti nell'ultimo periodo del loro matrimonio abbia trovato spazio e si sia alimentata in un contesto in cui la crisi coniugale si era già da tempo manifestata, presumibilmente come conseguenza della notevole distanza dei luoghi di residenza scelti liberamente dai coniugi e del conseguenziale, irreversibile deterioramento dei sentimenti che li avevano
3 inizialmente uniti.
Occorre in tale ottica rammentare che per la pronunzia di addebito, il Giudice
non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare
se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una
situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato
la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la
separazione senza addebito”.( Cass 11929/2017). .
Alle argomentazioni che precedono, in assenza di prova in ordine alla efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale dei comportamenti dei coniugi oggetto delle reciproche domande di addebito,
consegue la pronunzia della separazione per fatti oggettivi.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento richiesto dalla , può Parte_1
4 ritenersi pacifico che persista tuttora il notevole squilibrio tra le condizioni economiche di quest'ultima, di professione traduttrice, e quelle del , CP_1
affermato ingegnere elettrotecnico, già correttamente evidenziato nell'ambito dei provvedimenti provvisori adottati in data 24.7.2020 dal Giudice Delegato
alle funzioni presidenziali.
Valutato il tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale e tenuto conto che deve ritenersi ragionevole e presumibile che la si Parte_1
sia riorganizzata per riprendere, sia pur saltuariamente, la propria attività di traduttrice di lingue straniere, ritiene congruo il collegio rideterminare nella somma di euro 1.000,00 l'entità dell'assegno già posto carico del . CP_1
Tale somme appare equa per regolamentare tra le parti le conseguenze della separazione.
Nulla osta invece alla piena conferma dei provvedimenti adottati in sede presidenziale con riferimento al mantenimento delle figlie maggiorenni non ancora economicamente indipendenti. CP_2 CP_3
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 2635/2021, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
2) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la CP_1 Parte_1
somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
oltre alla
5 rivalutazione Istat;
3) pone a carico del l'obbligo di corrispondere direttamente alle CP_1
figlie la somma mensile di euro 1.200,00 ciascuna;
CP_2 CP_3
oltre alla rivalutazione Istat ed al pagamento del 100% delle spese straordinarie;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 12.12.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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