CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4727/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250060497177000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250060497177000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250060497177000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di AK Ricorrente_1, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dal dott. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 1.
Per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250060497177000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata al ricorrente in data 25/07/2025, relativa al Ruolo n. 2025/251294, reso esecutivo dall'Agenzia delle Entrate in data 05/05/2025 e consegnato in data 10/06/2025 , di importo complessivo pari a euro 7.060,34.
In fatto, gli importi richiesti con la citata cartella riguardano maggiori imposte per l'anno 2021 in conseguenza del mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale ex art. 36 ter 5
D.P.R. 600/1973, di una deduzione di contributi previdenziali versati all'estero di Euro 10.932,00.
Il ricorrente contesta la cartella, in diritto e nel merito. Precisa che nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 ha indicato al Rigo RP21 l'importo di Euro 10.932,00, importo relativo a un versamento effettuato alla Associazione_1 statunitense in data 10/03/2021 di Dollari 13.000,00 (pari Euro 10.932,00).
In sede di controllo formale ex art. 36 Ter DPR 600/1973, non sono stati riconosciuti i contributi versati nell'anno di imposta 2021 in quanto “non è stata trasmessa documentazione tradotta nonché certificazione idonea in cui siano specificati i contributi effettivamente versati all'estero” .
Osserva in relazione all'asserita assenza di certificazione, fornisce certificazione dei versamenti effettuati rilasciata da “Internal Revenue Service” statunitense ed estratto conto carta di credito del mese di marzo
2021 con evidenza del relativo addebito. In merito alla assenza di documentazione tradotta, la parte si riserva di depositare successivamente, qualora ritenuto necessario da codesta Onorevole Commissione, traduzione dei documenti allegati dalla lingua inglese alla lingua italiana.
In merito al riconoscimento quali oneri deducibili assimilati ai contributi versati ad enti italiani dei contributi versati alla Associazione_1 statunitense, ritiene non ci siano dubbi, in quanto l'Italia e gli Stati Uniti d'America hanno stipulato un accordo bilaterale in data 23/05/1973.
Sempre in relazione a quanto sopra, evidenzia che il contribuente ha subito una verifica da parte dell'INPS relativa all'anno 2016, e la stessa INPS ha riconosciuto la bontà dei contributi versati alla Associazione_1 statunitense, a seguito della documentazione allora fornita (in lingua inglese), la medesima documentazione di cui alle pag. 1 e 2 dell'allegato 3 del presente ricorso.
Inoltre, evidenzia che il contribuente ha subito la medesima contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno di imposta 2019, il giudizio si è concluso con sentenze favorevoli al ricorrente sia in primo grado, sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 2863/2024 depositata in 25 data 28/06/2024 , che in secondo grado, con dispositivo Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia n. 2012/2025 del 10/10/2025).
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi resiste alle doglianze della ricorrente, rileva che nella fattispecie, la documentazione allegata e prodotta all'Ufficio non è stata mai trasmessa corredata da traduzione, né in sede di verifica, né in sede processuale;
perciò, sotto questo primo aspetto si profila pienamente legittima la valutazione effettuata dall'Erario. Il riferimento alla verifica operata dall'INPS, non appare poi conferire linfa alle censure sollevate dalla
Controparte neppure considerando un differente profilo, dal momento che la verifica involge una diversa annualità e non appare dimostrata la coincidenza della documentazione relativa alle due annualità in questione. Non è possibile evincere quale documentazione a supporto abbia potuto vagliare l'Inps ai fini dell'annullamento della posizione del Contribuente.
Conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò il ricorso risulta fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio, la documentazione prodotta dal ricorrente è idonea a dimostrare l'infondatezza del disconoscimento operato dall'Amministrazione Finanziaria in merito alla deduzione operata dal Contribuente in dichiarazione dei contributi previdenziali versati negli Stati Uniti
d'America per un importo complessivo pari a €10.932,00. Il contribuente, infatti nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 indicava al Rigo RP21 l'importo di Euro 10.932,00 relativo a un versamento effettuato alla Associazione_1 statunitense in data 10/03/2021 di Dollari 13.000,00 (pari a euro 10.932,00).
Invero, il ricorrente ha documentato che analoga controversia, contributi previdenziali versati negli Stati Uniti
d'America all'Ente di Previdenza Associazione_1 Americana ( che è il sistema federale di previdenza sociale degli Stati Uniti, che fornisce protezione economica sotto forma di pensioni, indennità di invalidità e benefici per i superstiti. Si basa su contributi versati dai lavoratori durante la vita attiva ed è gestito dalla Associazione_1.) Per l'anno 2016 l'INPS aveva chiesto chiarimenti sui versamenti effettuati a tale Ente federale di previdenza sociale degli Stati Uniti. Ricevuta la documentazione l'INPS ha annullato la comunicazione di debito.- Indipendentemente dall'anno d'imposta diverso, "tale fatto accertato dall'Ente
Previdenziale domestico", dimostra la bontà del versamento al sistema Federale di Previdenza Associazione_1 Americana.
Dal documento (allegato 5) rilasciato da “international Revenue Services – United States Department of the Treasury” – Tradotto in Italiano equivale alla Agenzia delle Entrate Domestica- In sintesi, il Fisco statunitense.- Si tratta dell'Agenzia Governativa Federale responsabile della riscossione delle imposte e dell'applicazione del codice tributario negli Stati Uniti. - E la traduzione di United States Department of the
Treasury “è Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti”.
Dal citato documento risulta che il ricorrente in data 10/03/2021, ha versato l'importo pari a 13.000 Dollari, (pari a euro 10.932,00), proprio l'importo in contestazione. Da tali riscontri risulta pacifico il corretto operato del ricorrente.
Risulta fragile la censura dell'ufficio, che l'importo non può essere riconosciuto in quanto gli atti prodotti non sono stati tradotti in “Italiano”.
In materia si è pronunciata la Corte di Legittimità statuendo quanto segue (cass. 5279/22 in motiv). “Fermo, pertanto, l'obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.), per i documenti opera invece l'art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto, In relazione a tale documento, il giudice ha facoltà di disporre la traduzione, sia nel caso in cui vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto . Ne consegue che - in riforma del precedente orientamento (richiamato dal controricorrente) che riteneva necessaria, ai fini dell'utilizzo di documenti redatti in lingua straniera, la produzione di una traduzione giurata, ove il giudice non la conoscesse (Cass., Sez. I, novembre 1996, n.
10268; Cass., Sez. Lav., 18 gennaio 1994, n. 10831) - il principio di acquisizione comporta che l'omessa allegazione di una traduzione giurata non possa costituire circostanza ostativa all'esame del documento, dovendo il giudice procedervi ove vi sia richiesta della parte in tal senso, ovvero laddove il giudice ne ravvisi la necessità (Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 4416), ovvero laddove il giudice non ravvisi l'idoneità della traduzione prodotta dalla parte (Cass., Sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27593)”.
Si rileva infine, che per l'anno 2019, stessa fattispecie la CGT di II grado della Lombardia sentenza n.
2394/25, confermando la sentenza di primo grado è stato ritenuto corretto operato del contribuente.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico dell'ufficio soccombente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la DPI al pagamento delle spese che liquida in euro 500 oltre CUT e oneri di legge.
Il giudice
LE SA
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4727/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250060497177000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250060497177000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250060497177000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di AK Ricorrente_1, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso dal dott. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 1.
Per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250060497177000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata al ricorrente in data 25/07/2025, relativa al Ruolo n. 2025/251294, reso esecutivo dall'Agenzia delle Entrate in data 05/05/2025 e consegnato in data 10/06/2025 , di importo complessivo pari a euro 7.060,34.
In fatto, gli importi richiesti con la citata cartella riguardano maggiori imposte per l'anno 2021 in conseguenza del mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale ex art. 36 ter 5
D.P.R. 600/1973, di una deduzione di contributi previdenziali versati all'estero di Euro 10.932,00.
Il ricorrente contesta la cartella, in diritto e nel merito. Precisa che nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 ha indicato al Rigo RP21 l'importo di Euro 10.932,00, importo relativo a un versamento effettuato alla Associazione_1 statunitense in data 10/03/2021 di Dollari 13.000,00 (pari Euro 10.932,00).
In sede di controllo formale ex art. 36 Ter DPR 600/1973, non sono stati riconosciuti i contributi versati nell'anno di imposta 2021 in quanto “non è stata trasmessa documentazione tradotta nonché certificazione idonea in cui siano specificati i contributi effettivamente versati all'estero” .
Osserva in relazione all'asserita assenza di certificazione, fornisce certificazione dei versamenti effettuati rilasciata da “Internal Revenue Service” statunitense ed estratto conto carta di credito del mese di marzo
2021 con evidenza del relativo addebito. In merito alla assenza di documentazione tradotta, la parte si riserva di depositare successivamente, qualora ritenuto necessario da codesta Onorevole Commissione, traduzione dei documenti allegati dalla lingua inglese alla lingua italiana.
In merito al riconoscimento quali oneri deducibili assimilati ai contributi versati ad enti italiani dei contributi versati alla Associazione_1 statunitense, ritiene non ci siano dubbi, in quanto l'Italia e gli Stati Uniti d'America hanno stipulato un accordo bilaterale in data 23/05/1973.
Sempre in relazione a quanto sopra, evidenzia che il contribuente ha subito una verifica da parte dell'INPS relativa all'anno 2016, e la stessa INPS ha riconosciuto la bontà dei contributi versati alla Associazione_1 statunitense, a seguito della documentazione allora fornita (in lingua inglese), la medesima documentazione di cui alle pag. 1 e 2 dell'allegato 3 del presente ricorso.
Inoltre, evidenzia che il contribuente ha subito la medesima contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno di imposta 2019, il giudizio si è concluso con sentenze favorevoli al ricorrente sia in primo grado, sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 2863/2024 depositata in 25 data 28/06/2024 , che in secondo grado, con dispositivo Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia n. 2012/2025 del 10/10/2025).
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi resiste alle doglianze della ricorrente, rileva che nella fattispecie, la documentazione allegata e prodotta all'Ufficio non è stata mai trasmessa corredata da traduzione, né in sede di verifica, né in sede processuale;
perciò, sotto questo primo aspetto si profila pienamente legittima la valutazione effettuata dall'Erario. Il riferimento alla verifica operata dall'INPS, non appare poi conferire linfa alle censure sollevate dalla
Controparte neppure considerando un differente profilo, dal momento che la verifica involge una diversa annualità e non appare dimostrata la coincidenza della documentazione relativa alle due annualità in questione. Non è possibile evincere quale documentazione a supporto abbia potuto vagliare l'Inps ai fini dell'annullamento della posizione del Contribuente.
Conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò il ricorso risulta fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio, la documentazione prodotta dal ricorrente è idonea a dimostrare l'infondatezza del disconoscimento operato dall'Amministrazione Finanziaria in merito alla deduzione operata dal Contribuente in dichiarazione dei contributi previdenziali versati negli Stati Uniti
d'America per un importo complessivo pari a €10.932,00. Il contribuente, infatti nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021 indicava al Rigo RP21 l'importo di Euro 10.932,00 relativo a un versamento effettuato alla Associazione_1 statunitense in data 10/03/2021 di Dollari 13.000,00 (pari a euro 10.932,00).
Invero, il ricorrente ha documentato che analoga controversia, contributi previdenziali versati negli Stati Uniti
d'America all'Ente di Previdenza Associazione_1 Americana ( che è il sistema federale di previdenza sociale degli Stati Uniti, che fornisce protezione economica sotto forma di pensioni, indennità di invalidità e benefici per i superstiti. Si basa su contributi versati dai lavoratori durante la vita attiva ed è gestito dalla Associazione_1.) Per l'anno 2016 l'INPS aveva chiesto chiarimenti sui versamenti effettuati a tale Ente federale di previdenza sociale degli Stati Uniti. Ricevuta la documentazione l'INPS ha annullato la comunicazione di debito.- Indipendentemente dall'anno d'imposta diverso, "tale fatto accertato dall'Ente
Previdenziale domestico", dimostra la bontà del versamento al sistema Federale di Previdenza Associazione_1 Americana.
Dal documento (allegato 5) rilasciato da “international Revenue Services – United States Department of the Treasury” – Tradotto in Italiano equivale alla Agenzia delle Entrate Domestica- In sintesi, il Fisco statunitense.- Si tratta dell'Agenzia Governativa Federale responsabile della riscossione delle imposte e dell'applicazione del codice tributario negli Stati Uniti. - E la traduzione di United States Department of the
Treasury “è Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti”.
Dal citato documento risulta che il ricorrente in data 10/03/2021, ha versato l'importo pari a 13.000 Dollari, (pari a euro 10.932,00), proprio l'importo in contestazione. Da tali riscontri risulta pacifico il corretto operato del ricorrente.
Risulta fragile la censura dell'ufficio, che l'importo non può essere riconosciuto in quanto gli atti prodotti non sono stati tradotti in “Italiano”.
In materia si è pronunciata la Corte di Legittimità statuendo quanto segue (cass. 5279/22 in motiv). “Fermo, pertanto, l'obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.), per i documenti opera invece l'art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto, In relazione a tale documento, il giudice ha facoltà di disporre la traduzione, sia nel caso in cui vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto . Ne consegue che - in riforma del precedente orientamento (richiamato dal controricorrente) che riteneva necessaria, ai fini dell'utilizzo di documenti redatti in lingua straniera, la produzione di una traduzione giurata, ove il giudice non la conoscesse (Cass., Sez. I, novembre 1996, n.
10268; Cass., Sez. Lav., 18 gennaio 1994, n. 10831) - il principio di acquisizione comporta che l'omessa allegazione di una traduzione giurata non possa costituire circostanza ostativa all'esame del documento, dovendo il giudice procedervi ove vi sia richiesta della parte in tal senso, ovvero laddove il giudice ne ravvisi la necessità (Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 4416), ovvero laddove il giudice non ravvisi l'idoneità della traduzione prodotta dalla parte (Cass., Sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27593)”.
Si rileva infine, che per l'anno 2019, stessa fattispecie la CGT di II grado della Lombardia sentenza n.
2394/25, confermando la sentenza di primo grado è stato ritenuto corretto operato del contribuente.
Ogni altro motivo risulta assorbito o superato.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico dell'ufficio soccombente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la DPI al pagamento delle spese che liquida in euro 500 oltre CUT e oneri di legge.
Il giudice
LE SA