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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
NI IO, OR
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1071/2024 depositato il 29/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010200701 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1011/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.9.2024 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento numero TFM010200701/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate di Benevento accertava nei confronti del contribuente redditi di lavoro autonomo certificati da sostituti di imposta pari ad euro 38.543,00 (di cui n.8 certificazione da società assicurative e n.8 certificazione da altre società) ed euro 25.297,00 da redditi di lavoro autonomo relativi a operazioni attive nei confronti di consumatori finali che non hanno agito nella qualità di sostituti di imposta per un totale complessivo di compensi pari ad euro 63.840,00 con maggiori compensi accertati pari ad euro 20.198,00 rispetto ai compensi dichiarati di euro 43.642,00.
A tal fine evidenzia che, svolgendo l'attività di perito assicurativo di parte, in numerose occasioni, pur essendo stato pagato dalla compagnia assicurativa, ha emesso fattura nei confronti del cliente finale, avendo cura di specificare che il pagamento era stato effettuato dall'assicurazione. Le medesime prestazioni (ammontanti a € 14.900,00) quindi sarebbero state certificate dalle compagnie assicuratrici in qualità di sostituti di imposta e fatturate nei confronti dei clienti finali.
La parte non assoggettata a tassazione ammonta pertanto ad euro 5.298,00 (cioè, euro 20.198,00 –
14.900,00) e non euro 20.198,00 come accertato.
Ritualmente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate di Benevento eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito, attesa la mancanza della attestazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che il ricorrente non avrebbe fornito idonea giustificazione probante a sostegno della propria tesi.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente, avendo parte ricorrente prodotto l'attestazione di conformità all'originale di tutti gli atti e documenti depositati.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto appresso specificato.
Dalla lettura delle fatture emesse dall'odierno ricorrente è emerso che con riferimento ai documenti fiscali emessi nei confronti di Nominativo_1, nominativo_2 nominativo_4, Nominativo_3, nominativo_7, Nominativo_5 e Nominativo_6, il pagamento risulta effettuato per conto dei destinatari della fattura dalle stesse compagnie di assicurazioni che hanno emesso le Certificazioni Uniche nei confronti del contribuente per somme pressoché corrispondenti (vi sono semmai casi in cui l'importo della certificazione unica supera quello indicato in fattura). Il relativo importo non potrà quindi essere computato nei redditi accertati se non a pena di operare una duplicazione di imposta.
D'altro canto, competeva all'Ufficio Finanziario, per giustificare la fondatezza della propria pretesa dimostrare la non corrispondenza tra le prestazioni oggetto delle fatture citate e quelle che hanno dato luogo agli importi indicati nelle certificazioni uniche, circostanza che avrebbe potuto essere agevolmente accertata escutendo i destinatari delle prestazioni e i responsabili delle compagnie assicuratrici.
Posto che nella fattispecie esaminata non vi sono presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere a carico del contribuente, il Collegio ritiene che l'Agenzia non abbia assolto il proprio onere probatorio, violando i principi in tema di prova, incombente sugli Uffici, che il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. n.
546 del 1992, ha reso diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia.
Detta disposizione, dettando una norma senza dubbio procedimentale e per di più recante una regola di giudizio, si dovrebbe applicare a tutte le controversie pendenti, in qualsiasi fase e grado, alla data del 16 settembre, oltre che naturalmente ai giudizi incardinati successivamente a tale data.
Con la nuova disposizione, il legislatore ha innovato segnatamente il giudizio, circoscritto dalla centralità della prova, la cui maggiore consistenza deve in sostanza dimostrare, in modo circostanziato e puntuale la pretesa, ma che, invece, nel caso in esame manca del tutto.
Diversamente è a dirsi per le fatture emesse nei confronti di Nominativo_7 e Nominativo_8, nelle quali non si dà atto della provenienza del pagamento dalla compagnia di assicurazioni.
Decurtando l'importo delle fatture già ricomprese nelle certificazioni uniche (ammontanti a € 3.600,00)
l'ammontare dei maggiori compensi accertati in capo all'odierno ricorrente andrà rideterminato in complessivi
€ 16.598,00 a fronte di € 20.198,00 indicati nell'avviso di accertamento.
Per tali ragioni si impone l'accoglimento del ricorso con conseguente rideterminazione dei ricavi non dichiarati nel senso sopra indicato.
L'esito della lite con la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina in € 16.598,00 i maggiori redditi accertati relativamente all'anno 2019. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Condanna parte ricorrente a pagare alla resistente la rimanente parte delle spese di lite che si liquidano in € 750,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% IVA e cassa come per legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
NI IO, OR
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1071/2024 depositato il 29/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010200701 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1011/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.9.2024 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento numero TFM010200701/2024 con cui l'Agenzia delle Entrate di Benevento accertava nei confronti del contribuente redditi di lavoro autonomo certificati da sostituti di imposta pari ad euro 38.543,00 (di cui n.8 certificazione da società assicurative e n.8 certificazione da altre società) ed euro 25.297,00 da redditi di lavoro autonomo relativi a operazioni attive nei confronti di consumatori finali che non hanno agito nella qualità di sostituti di imposta per un totale complessivo di compensi pari ad euro 63.840,00 con maggiori compensi accertati pari ad euro 20.198,00 rispetto ai compensi dichiarati di euro 43.642,00.
A tal fine evidenzia che, svolgendo l'attività di perito assicurativo di parte, in numerose occasioni, pur essendo stato pagato dalla compagnia assicurativa, ha emesso fattura nei confronti del cliente finale, avendo cura di specificare che il pagamento era stato effettuato dall'assicurazione. Le medesime prestazioni (ammontanti a € 14.900,00) quindi sarebbero state certificate dalle compagnie assicuratrici in qualità di sostituti di imposta e fatturate nei confronti dei clienti finali.
La parte non assoggettata a tassazione ammonta pertanto ad euro 5.298,00 (cioè, euro 20.198,00 –
14.900,00) e non euro 20.198,00 come accertato.
Ritualmente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate di Benevento eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito, attesa la mancanza della attestazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che il ricorrente non avrebbe fornito idonea giustificazione probante a sostegno della propria tesi.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla resistente, avendo parte ricorrente prodotto l'attestazione di conformità all'originale di tutti gli atti e documenti depositati.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto appresso specificato.
Dalla lettura delle fatture emesse dall'odierno ricorrente è emerso che con riferimento ai documenti fiscali emessi nei confronti di Nominativo_1, nominativo_2 nominativo_4, Nominativo_3, nominativo_7, Nominativo_5 e Nominativo_6, il pagamento risulta effettuato per conto dei destinatari della fattura dalle stesse compagnie di assicurazioni che hanno emesso le Certificazioni Uniche nei confronti del contribuente per somme pressoché corrispondenti (vi sono semmai casi in cui l'importo della certificazione unica supera quello indicato in fattura). Il relativo importo non potrà quindi essere computato nei redditi accertati se non a pena di operare una duplicazione di imposta.
D'altro canto, competeva all'Ufficio Finanziario, per giustificare la fondatezza della propria pretesa dimostrare la non corrispondenza tra le prestazioni oggetto delle fatture citate e quelle che hanno dato luogo agli importi indicati nelle certificazioni uniche, circostanza che avrebbe potuto essere agevolmente accertata escutendo i destinatari delle prestazioni e i responsabili delle compagnie assicuratrici.
Posto che nella fattispecie esaminata non vi sono presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere a carico del contribuente, il Collegio ritiene che l'Agenzia non abbia assolto il proprio onere probatorio, violando i principi in tema di prova, incombente sugli Uffici, che il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. n.
546 del 1992, ha reso diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia.
Detta disposizione, dettando una norma senza dubbio procedimentale e per di più recante una regola di giudizio, si dovrebbe applicare a tutte le controversie pendenti, in qualsiasi fase e grado, alla data del 16 settembre, oltre che naturalmente ai giudizi incardinati successivamente a tale data.
Con la nuova disposizione, il legislatore ha innovato segnatamente il giudizio, circoscritto dalla centralità della prova, la cui maggiore consistenza deve in sostanza dimostrare, in modo circostanziato e puntuale la pretesa, ma che, invece, nel caso in esame manca del tutto.
Diversamente è a dirsi per le fatture emesse nei confronti di Nominativo_7 e Nominativo_8, nelle quali non si dà atto della provenienza del pagamento dalla compagnia di assicurazioni.
Decurtando l'importo delle fatture già ricomprese nelle certificazioni uniche (ammontanti a € 3.600,00)
l'ammontare dei maggiori compensi accertati in capo all'odierno ricorrente andrà rideterminato in complessivi
€ 16.598,00 a fronte di € 20.198,00 indicati nell'avviso di accertamento.
Per tali ragioni si impone l'accoglimento del ricorso con conseguente rideterminazione dei ricavi non dichiarati nel senso sopra indicato.
L'esito della lite con la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina in € 16.598,00 i maggiori redditi accertati relativamente all'anno 2019. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Condanna parte ricorrente a pagare alla resistente la rimanente parte delle spese di lite che si liquidano in € 750,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% IVA e cassa come per legge.