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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Via Luporini, 1172 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 214/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU, emesso da Comune di Pietrasanta, relativo all'anno 2019, per l'ammontare di € 2.685,00= e all'anno 2020, per l'ammontare di
€ 2.849,00=. Il ricorrente eccepisce:
· La decadenza dal potere di accertamento del Comune;
· La carenza di motivazione dell'atto impositivo;
· L'infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva;
· La non debenza delle sanzioni.
Chiede la revoca/annullamento degli atti di accertamento impugnati, per decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019 e per difetto assoluto di motivazione per entrambe le annualità, oltre che per inapplicabilità delle sanzioni. Con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce il Comune di Pietrasanta, che si oppone in tutto a quanto dedotto e prodotto ex-adverso, evidenziando il principio della scissione oggettiva degli effetti notificatori, la corretta motivazione, assolta secondo la normativa e, comunque, idonea a consentire al contribuente di esercitare il controllo e il contraddittorio e di comprendere le ragioni di merito riguardo alla pretesa impositiva. Chiede confermare la legittimità degli avvisi e respingere il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva l'infondatezza del ricorso, che merge da plurimi riscontri. In primo luogo, si ritiene infondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019, dal momento che il criterio di valutazione, ai fini della decadenza, si fonda sul consolidato principio, più volte richiamato dalla Suprema
Corte di Cassazione, della scissione soggettiva degli effetti notificatori e la rilevanza della data nella quale l'Ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto (timbro di ricezione postale 28.04.2024). Anche l'eccezione di carenza di motivazione non è fondata, sia per gli oggettivi richiamati presupposti di fatto e per le ragioni giuridiche, come richiede la normativa, ma, anche, per il richiamato tenutosi contraddittorio, con produzione di note del ricorrente, ritenute, comunque, non sufficienti dall'Ufficio. Il ricorrente ha sviluppato in causa le proprie difese, dimostrando di aver ben compreso. Nel caso in esame è onere del contribuente dimostrare i presupposti del suo diritto all'agevolazione fiscale e, cioè, oltre che la residenza presso l'immobile, anche il fatto di avervi dimorato abitualmente nell'anno di riferimento. La documentazione offerta dal ricorrente è risultata in parte non pertinente alle annualità considerate e in parte parziale. Manca, con riferimento all'immobile di circa 220 mq., la produzione di fatture di energia elettrica e manca consumo di acqua e, comunque, vi è incertezza su tale consumo e, anche, per il gas si fa riferimento ad una stufa, che non attesta la produzione di acqua calda, ovvero spese per acquisto pellet. Non vi sono, altresì, spese alimentari presso centri commerciali o altro. Non è dato sapere quale necessità od esigenza il signor Ricorrente_1, nato nel 1941, avesse per stabilirsi a Marina di Pietrasanta e nulla si rappresenta sulla ricongiunzione settimanale col proprio coniuge, al fine di rimanere nell'ambito di una comunione materiale e spirituale (moglie, figli e nipoti abitano a Firenze). Le norme agevolative sono di stretta e rigorosa interpretazione e il ricorrente non ha fornito elementi concreti o, comunque, convincenti, dai quali desumere l'effettiva esigenza di dimorare, abitualmente, nell'immobile, ovvero elementi, consumi e circostanza di vita reale, dai quali desumere l'effettiva abitualità della dimora.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della controversia, connesse alla non consolidata giurisprudenza in materia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della controversia, connesse alla non consolidata giurisprudenza in materia, possono essere compensate tra le parti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Via Luporini, 1172 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 214/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU, emesso da Comune di Pietrasanta, relativo all'anno 2019, per l'ammontare di € 2.685,00= e all'anno 2020, per l'ammontare di
€ 2.849,00=. Il ricorrente eccepisce:
· La decadenza dal potere di accertamento del Comune;
· La carenza di motivazione dell'atto impositivo;
· L'infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva;
· La non debenza delle sanzioni.
Chiede la revoca/annullamento degli atti di accertamento impugnati, per decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019 e per difetto assoluto di motivazione per entrambe le annualità, oltre che per inapplicabilità delle sanzioni. Con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce il Comune di Pietrasanta, che si oppone in tutto a quanto dedotto e prodotto ex-adverso, evidenziando il principio della scissione oggettiva degli effetti notificatori, la corretta motivazione, assolta secondo la normativa e, comunque, idonea a consentire al contribuente di esercitare il controllo e il contraddittorio e di comprendere le ragioni di merito riguardo alla pretesa impositiva. Chiede confermare la legittimità degli avvisi e respingere il ricorso, perché infondato, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva l'infondatezza del ricorso, che merge da plurimi riscontri. In primo luogo, si ritiene infondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo per l'anno 2019, dal momento che il criterio di valutazione, ai fini della decadenza, si fonda sul consolidato principio, più volte richiamato dalla Suprema
Corte di Cassazione, della scissione soggettiva degli effetti notificatori e la rilevanza della data nella quale l'Ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto (timbro di ricezione postale 28.04.2024). Anche l'eccezione di carenza di motivazione non è fondata, sia per gli oggettivi richiamati presupposti di fatto e per le ragioni giuridiche, come richiede la normativa, ma, anche, per il richiamato tenutosi contraddittorio, con produzione di note del ricorrente, ritenute, comunque, non sufficienti dall'Ufficio. Il ricorrente ha sviluppato in causa le proprie difese, dimostrando di aver ben compreso. Nel caso in esame è onere del contribuente dimostrare i presupposti del suo diritto all'agevolazione fiscale e, cioè, oltre che la residenza presso l'immobile, anche il fatto di avervi dimorato abitualmente nell'anno di riferimento. La documentazione offerta dal ricorrente è risultata in parte non pertinente alle annualità considerate e in parte parziale. Manca, con riferimento all'immobile di circa 220 mq., la produzione di fatture di energia elettrica e manca consumo di acqua e, comunque, vi è incertezza su tale consumo e, anche, per il gas si fa riferimento ad una stufa, che non attesta la produzione di acqua calda, ovvero spese per acquisto pellet. Non vi sono, altresì, spese alimentari presso centri commerciali o altro. Non è dato sapere quale necessità od esigenza il signor Ricorrente_1, nato nel 1941, avesse per stabilirsi a Marina di Pietrasanta e nulla si rappresenta sulla ricongiunzione settimanale col proprio coniuge, al fine di rimanere nell'ambito di una comunione materiale e spirituale (moglie, figli e nipoti abitano a Firenze). Le norme agevolative sono di stretta e rigorosa interpretazione e il ricorrente non ha fornito elementi concreti o, comunque, convincenti, dai quali desumere l'effettiva esigenza di dimorare, abitualmente, nell'immobile, ovvero elementi, consumi e circostanza di vita reale, dai quali desumere l'effettiva abitualità della dimora.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della controversia, connesse alla non consolidata giurisprudenza in materia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della controversia, connesse alla non consolidata giurisprudenza in materia, possono essere compensate tra le parti.