Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
Una volta abolita, con legge 14 novembre 2000 n. 331, la leva militare obbligatoria, non integra più ipotesi di reato l'omessa presentazione alla visita, neanche se essa riguardi soggetto già dichiarato renitente per effetto di pregressa mancata presentazione e rinviato a successiva visita, in quanto detenuto per altra causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2006, n. 18434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18434 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/04/2006
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 522
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 010244/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AC AR, N. IL 08/02/1977;
avverso SENTENZA del 29/11/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. D'AMBROSIO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.
OSSERVA
Con sentenza del 28.10.2003, il tribunale monocratico di Palermo dichiarava il RA colpevole del reato previsto dal D.P.R. n.237 del 1964, artt. 135 e 138, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Su gravame dell'imputato, la corte d'appello - colla sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado, osservando come, dalla documentazione acquisita, fosse provato che costui, già dichiarato renitente alla leva e rinviato ad una successiva in quanto detenuto, aveva omesso di presentarsi alla relativa visita entro sei mesi dalla data del 12.11.1996, nella quale gli era stato notificato personalmente l'invito a comparire. Tale condotta integrava gli estremi soggettivi ed oggettivi del reato contestato. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il RA, che, col primo motivo di ricorso, denunciava vizio della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla applicabilità dell'art. 129 c.p.p.; e, col secondo, che il reato ascrittogli era estinto per prescrizione.
Il primo motivo di ricorso, che assorbe ovviamente il secondo, è fondato.
L'abolizione del servizio militare di leva (che restava obbligatorio solo fino alla data del 31.10.2005 e solo per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi: così, fra le altre, Sez. 1^, 10.2.2005, p.g. c/Caruso) ridisegna la fattispecie penale del delitto di illegittima omissione di presentazione per la relativa visita, la quale attualmente non è più obbligatoria, per esser venuto meno l'obbligo del servizio di leva, del quale essa era un momento iniziale determinante. In linea di principio, dunque, la legge abolitrice (14 novembre 2000, n. 331) deve essere considerata norma integratrice del precetto penale, trovando corrispondenza - per tutte le situazioni in essa considerate, tra le quali deve includersi quella in esame - nell'art. 2 c.p., comma 2, non essendo più punibile la condotta di chi in precedenza si sottrasse all'obbligo della visita (per utili riferimenti, oltre alla sentenza sopra citata, cfr. Sez. 1^, 6.5.2005, Taboni). La sentenza in esame deve dunque essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006