Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2025 REG.RIC.
N. 02398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1525 del 2025:
del decreto con cui la Questura di -OMISSIS- in data 20 febbraio 2025, ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2024, nonché per la condanna dell’Amministrazione medesima al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro stagionale e alla conversione del permesso di soggiorno;
quanto al ricorso n. 2398 del 2025 R.G.
del provvedimento in data 13 ottobre 2025, notificato in pari data, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha confermato il rigetto dell’istanza suddetta, nonché per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare a favore del ricorrente un valido titolo di soggiorno.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, espone in fatto che egli: A) è entrato regolarmente nel territorio nazionale in data 10 dicembre 2023, in forza di visto per lavoro stagionale rilasciato nell’ambito del decreto flussi per il 2023; B) ha sottoscritto in data 2 luglio 2024 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale; C) successivamente, in data 12 luglio 2024, ha provveduto alla spedizione del kit postale per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale; D) nonostante l’avvenuta presentazione dell’istanza, la convocazione presso la Questura di -OMISSIS- è intervenuta soltanto per il giorno 7 febbraio 2025, a distanza di circa sette mesi dalla spedizione del kit. In tale occasione, anziché procedere al rilascio del titolo richiesto, l’Amministrazione gli ha preannunciato il rigetto dell’istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, evidenziando la necessità di presentare la domanda di conversione del titolo.
2. Il ricorrente riferisce, altresì, di aver riscontrato il preavviso di rigetto e di aver presentato nel luglio del 2025, con l’ausilio di un CAF e del proprio datore di lavoro, l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, continuando nel frattempo a svolgere un’attività lavorativa, dapprima quale lavoratore stagionale e successivamente quale lavoratore subordinato.
3. Purtuttavia, la Questura di -OMISSIS-, con il provvedimento adottato in data 12 luglio 2025 e notificato in data 21 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, indicando in motivazione che A) «l’interessato ad oggi usufruito del periodo massimo di soggiorno previsto dall’art. 24 co 7 e 8 Dlgs 286/98 in relazione al visto di ingresso rilasciato …. E al contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione in data 02/07/2024» ; B) il permesso per lavoro stagionale potrebbe essere convertito in permesso per lavoro subordinato solo previa presentazione di un’istanza di conversione in costanza di un valido permesso di soggiorno; C) il ricorrente non avrebbe comprovato l’avvenuta presentazione della quota per la conversione del titolo.
4. Del suddetto provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento (con il ricorso n. 1525/2025 di R.G.), lamentando il difetto di motivazione e l’erronea valutazione dei presupposti di fatto, dal momento che la comprovata situazione lavorativa giustificherebbe comunque la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
6. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 427 in data 18 settembre 2025 ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione del ricorrente, rilevando, in particolare, che l’intervenuto decorso del periodo di validità del visto e del permesso per lavoro stagionale non costituisce, secondo consolidata giurisprudenza, condizione ostativa alla conversione del titolo, dovendo l’Amministrazione valutare anche gli elementi sopravvenuti, quali la proposta o il contratto di lavoro subordinato.
7. In esecuzione di tale ordinanza, la Questura di -OMISSIS- ha riaperto il procedimento, ma con nuovo provvedimento del 13 ottobre 2025 ha confermato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso per lavoro stagionale.
In particolare, la Questura, in sede di riesame: A) ha ritenuto che l’interessato avesse già usufruito del periodo massimo di soggiorno previsto per il lavoro stagionale, pari a nove mesi in un arco di dodici mesi, e che avesse instaurato un rapporto di lavoro non coerente con il titolo stagionale; B) ha inoltre evidenziato che la domanda di conversione del titolo era stata presentata solo successivamente alla notifica del precedente diniego e in assenza di un titolo di soggiorno valido, rilevando che la relativa ricevuta non autorizza né il soggiorno né l’instaurazione di un rapporto di lavoro; C) ha concluso che il ricorrente si trova in posizione irregolare sul territorio nazionale e che non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso richiesto.
8. Avverso tale conferma il ricorrente ha proposto autonomo ricorso (n. 2398/2025 di R.G.), deducendo le seguenti censure:
8.1. Nullità del diniego per difetto assoluto di motivazione; violazione dell’articolo 3 della l. n. 241/1990. Responsabilità della Questura di -OMISSIS- per non aver informato il ricorrente della scadenza del suo titolo di soggiorno per lavoro stagionale-sussistenza della giusta causa che esclude ogni responsabilità dello straniero .
La Questura si è limitata a richiamare il superamento del periodo massimo di soggiorno e la necessità di presentare la domanda di conversione «in costanza di validità del titolo» , senza spiegare perché tale conversione non fosse concretamente praticabile né confrontarsi con la specifica situazione del ricorrente. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione ha omesso di considerare che la convocazione del 7 febbraio 2025 era stata fissata per la consegna del primo permesso di soggiorno stagionale e che egli non era stato previamente informato della presunta scadenza del titolo. L’istanza di conversione, peraltro, presuppone l’esistenza del permesso da convertire, che però non è stato rilasciato. In ogni caso - a detta del ricorrente - sussistono i requisiti sostanziali per la conversione (contratto di lavoro, attività svolta, alloggio).
8.2. Errata valutazione della Questura di -OMISSIS- in ordine alla situazione anche lavorativa del ricorrente sia pregressa che attuale e futura e quindi sulla sussistenza del permesso di soggiorno .
Pur senza citarli in rubrica, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 5 comma 5 e 24 comma 10 del d.lgs. n. 286/1998, avendo la Questura erroneamente inteso che la scadenza del permesso stagionale e la mancata presentazione della domanda di conversione entro il periodo di validità del visto costituiscano cause ostative automatiche al rilascio del titolo. Secondo il ricorrente, l’art. 24, comma 10, non prevede un termine decadenziale per la conversione, richiedendo unicamente lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno tre mesi e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato. Dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, la conversione non sarebbe nemmeno soggetta a limiti di quota né a restrizioni temporali.
Inoltre, contravvenendo all’art. 5, comma 5, l’Amministrazione non ha valutato gli elementi sopravvenuti favorevoli alla posizione del ricorrente e debitamente documentati, quali l’attività lavorativa svolta, il contratto subordinato e la domanda di conversione del titolo già presentata e ancora pendente presso gli uffici competenti.
8.3. Violazione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Veneto (Sez. III) n. 427/2025 , perché la Questura, nel confermare il provvedimento originariamente impugnato, non ha eseguito un effettivo riesame della posizione del ricorrente, reiterando tout-court le ragioni del primo diniego.
Il ricorrente conclude per la condanna dell’Amministrazione al rilascio in proprio favore «di un valido titolo di soggiorno, per qualunque motivo si riterrà di diritto opportuno ed accertato, idoneo a regolarizzare la posizione del richiedente in Italia, non solo per lavoro subordinato ma anche qualora ne ricorrano i presupposti per attesa occupazione o, comunque sia di ogni altro motivo che sarà ritenuto in grado di far permanere regolarmente nel territorio italiano il ricorrente».
9. Il Ministero dell’Interno si è costituito anche nel secondo giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 26 in data 15 gennaio 2026 ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato.
11. In vista del merito, la Difesa erariale in data 16 marzo 2026 ha depositato la richiesta del parere indirizzata il 23 settembre 2025 all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di -OMISSIS- e una relazione interna dell’Ufficio Immigrazione.
12. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 le parti sono state avvisate, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso n. 1525/2025 di R.G., per sopravvenuta carenza di interesse. Entrambe le cause sono quindi passate in decisione.
DIRITTO
1.In rito, il Collegio ritiene innanzi tutto di procedere alla riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità del deposito della documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in data 16 marzo 2026 in quanto evidentemente tardivo ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; di essa, dunque, non si terrà conto ai fini della decisione.
3. Ciò premesso, il ricorso n. 1525/2025 di R.G. è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, avuto riguardo alla sopravvenuta emanazione del provvedimento in data 13 ottobre 2025 - impugnato con il ricorso n. 2398/2025 di R.G. - che ha integralmente sostituito quello precedentemente adottato in data 20 febbraio 2025.
4. Il ricorso n. 2398/2025 R.G., invece, è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
5. La conferma del rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno è motivata con riferimento al superamento del periodo massimo di soggiorno di cui all’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 ed alla ritenuta tardività della domanda di conversione del titolo.
Tale impostazione, però, si pone in contrasto: A) con l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, che riconosce al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi la facoltà di chiedere la conversione del titolo ( “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato” ); B) con l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo che impone all’Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato prima della definizione del procedimento, mentre nel caso in esame la Questura non ha dato il giusto rilievo alla circostanza che il ricorrente «ha presentato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come peraltro testualmente affermato nella motivazione del provvedimento impugnato».
È ben vero - come pure si legge nella motivazione del provvedimento impugnato - che il ricorrente «ha già usufruito delle condizioni di regolarità di soggiorno nel territorio nazionale e, ad oggi, risulta aver già fruito del periodo di soggiorno indicato dalla suindicata normativa di riferimento» ; osserva, tuttavia, il Collegio che l’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, laddove dispone che “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” , non giustifica - a differenza di quanto ritenuto dalla Questura di -OMISSIS- - il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in data 12 luglio 2024.
Difatti, dal combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 con l’art. 5, comma 3 bis del medesimo decreto - nella parte in cui dispone che “Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi” - si evince che il soggiorno per motivi di lavoro stagionale costituisce non soltanto un titolo di soggiorno per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale, ma anche un titolo che consente, al lavoratore stagionale, “che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato” , di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
6. In tal senso, è consolidato l’orientamento secondo cui la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce elemento automaticamente ostativo alla conversione del titolo ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4168;Id., 15 settembre 2022, n. 7995), non essendo previsto alcun termine decadenziale dall’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e dovendo l’Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli ai sensi dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto ( ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 14 giugno 2023, n. 1501). In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare l’offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati ( Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604).
7. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti risulta che: A) il ricorrente ha svolto attività lavorativa per oltre tre mesi; B) ha presentato la domanda di conversione in data 25 luglio 2025; C) ha documentato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. A fronte di tali elementi, l’Amministrazione si è limitata a reiterare le precedenti motivazioni, senza procedere ad un’effettiva valutazione della domanda di conversione.
Il provvedimento in data 13 ottobre 2025 risulta pertanto adottato in violazione dell’art. 24, comma 10, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché in difetto di istruttoria e di motivazione.
8. Non può, invece, essere accolta la domanda finalizzata ad ottenere l’ordine all’Amministrazione competente di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione.
Come precisato dalla giurisprudenza, «la domanda in questione è qualificabile in termini di condanna pubblicistica (azione di adempimento) ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., in quanto finalizzata ad ottenere l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio. Tale azione, tuttavia, è ammessa solo entro i seguenti limiti rigorosi: a) nelle controversie relative a interessi pretensivi a completamento della tutela costitutiva o di accertamento avente ad oggetto rispettivamente l’illegittimità del diniego o dell’inerzia; b) quando la fondatezza della pretesa sia il portato di un’attività interamente vincolata; c) quando, in ogni caso, non si richiedono adempimenti istruttori, come stabilito dall’art. 34 comma 1, lett. c), in combinato con l’art. 31, comma 3, c.p.a.» (in questi termini, T.A.R. Liguria, Sez. I, 24 marzo 2026, n. 345).
Ebbene, nel caso in esame, non sussistendo un diritto soggettivo al rilascio della tipologia di permesso indicato, né un potere vincolato, ma solo un interesse legittimo pretensivo, a fronte di un potere amministrativo discrezionale, e occorrendo un’istruttoria che non è stata ancora completata, la domanda risulta inammissibile.
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere nei termini previsti il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, con adozione di un provvedimento espresso, in conformità ai principi enunciati nella presente decisione.
9. In conclusione, il ricorso n. 1525/2025 di R.G. dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso n. 2398/2025 di R.G. è parzialmente fondato e deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento in data 13 ottobre 2025, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione e restando assorbita ogni ulteriore censura.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vengono distratte a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce, dichiara improcedibile il ricorso n. 1525/2025 di R.G. e accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 2398/2025 di R.G.; per l’effetto, annulla il provvedimento adottato dal Questore di -OMISSIS- in data 13 ottobre 2025.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione a favore dell’avvocato Valeria Beggin.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente
AN De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De Col | LO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.