TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 706
TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità del diniego per difetto assoluto di motivazione; violazione dell’articolo 3 della l. n. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che la conferma del rigetto sia motivata con riferimento al superamento del periodo massimo di soggiorno e alla ritenuta tardività della domanda di conversione, in contrasto con l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, che riconosce al lavoratore stagionale la facoltà di chiedere la conversione, e con l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto, che impone all'Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all'interessato.

  • Accolto
    Errata valutazione della Questura in ordine alla situazione lavorativa del ricorrente

    La Corte ha ritenuto che la conferma del rigetto sia motivata con riferimento al superamento del periodo massimo di soggiorno e alla ritenuta tardività della domanda di conversione, in contrasto con l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, che riconosce al lavoratore stagionale la facoltà di chiedere la conversione, e con l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto, che impone all'Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all'interessato.

  • Accolto
    Violazione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Veneto (Sez. III) n. 427/2025

    La Corte ha ritenuto che la conferma del rigetto sia motivata con riferimento al superamento del periodo massimo di soggiorno e alla ritenuta tardività della domanda di conversione, in contrasto con l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, che riconosce al lavoratore stagionale la facoltà di chiedere la conversione, e con l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto, che impone all'Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all'interessato.

  • Inammissibile
    Richiesta di condanna all’Amministrazione per il rilascio del permesso di soggiorno

    La domanda è qualificabile come condanna pubblicistica (azione di adempimento) ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., ma è ammessa solo entro limiti rigorosi. Nel caso in esame, non sussistendo un diritto soggettivo al rilascio della tipologia di permesso indicato, né un potere vincolato, ma solo un interesse legittimo pretensivo, a fronte di un potere amministrativo discrezionale, e occorrendo un’istruttoria che non è stata ancora completata, la domanda risulta inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 706
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 706
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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