Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2025, proposto da
NI LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Potenza n. 89/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. OL MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è chiesta l’ottemperanza della sentenza in epigrafe ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm..
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio emerge quanto segue:
- con la sentenza in epigrafe, il Tribunale civile di Potenza ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare le somme di denaro ivi specificate in favore di parte ricorrente, relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L. n. 107/2015;
- la sentenza in questione, notificata al Ministero, è successivamente divenuta irrevocabile giusta attestazione di cancelleria;
- l’Amministrazione intimata non ha adempiuto al precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi dato corso al presente ricorso in ottemperanza per conseguire l’integrale attuazione del comando giurisdizionale riveniente dalla richiamata pronuncia, con la fissazione di un termine per l’esecuzione e richiesta di nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, malgrado rituale intimazione, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’11/3/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In rito, il Collegio osserva che:
- risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice;
- è, inoltre, infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né vi è prova – il cui onere grava sul debitore (cfr. ex multis , Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001) - dell’avvenuto adempimento prima della notifica del presente ricorso.
Va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. L’Ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico del Ministero intimato e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., va disposta la corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, nonché di corrispondere la penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;
- determina in euro 300,00 (trecento/00) l’importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
OL MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL MA | FA RI |
IL SEGRETARIO