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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittorina Sbaraglini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2530/2018 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALLI ELENA elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GALLI ELENA
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MANCINI FRANCESCO ( ) CP_1 C.F._1
VIA DEL CAMPANILE 2 FOLIGNO;
( VIA CP_2 C.F._2
C.BATTISTI, 23 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliata in presso i detti difensori.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto
Con ricorso telematico del 25/09/2018 la chiedeva al Tribunale di Spoleto l'emissione CP_1
di un Decreto Ingiuntivo nei confronti del Sig. per il pagamento della somma di Parte_1
€ 17.897,07, quale importo complessivamente dovuto per l'anticipata risoluzione del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con la Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A., oltre accessori e spese. Con atto di citazione notificato il 19/11/2018 il Sig. proponeva Parte_1
opposizione per contestare nel merito qualsiasi propria obbligazione e per chiedere la revoca del
Decreto Ingiuntivo opposto con il favore delle spese processuali. Preliminarmente parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto ad agire della in CP_1
pagina 1 di 5 quanto nel D.I. notificato all' opponente la predetta società richiamava un contratto di cessione pro soluto del 29.6.2015 da Unicredit Spa, che veniva prontamente e tempestivamente contestato dalla difesa di parte opposta, in quanto prodotto da controparte in copia semplice e senza prova alcuna di conformità all'originale; inoltre esso risultava “palesemente” cancellato in molti punti e mancante di alcune pagine. Eccepiva parte opponente che agli atti non vi è alcun valido contratto di cessione del credito. l'evidente “mancanza della certezza documentale” che un credito è stato ceduto, produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca (Trib. Rimini ordinanza del
27.02.2020) e ciò è stato più volte statuito anche dallo stesso Tribunale di Spoleto, Giudice monocratico Dr. Falfari, con Sentenze N. 524 del 06/09/2021 e N.679 del 27/10/2022. Parte opponente evidenziava che debba essere dichiarata l'assenza della titolarità attiva del credito richiesto in capo alla cessionaria opposta, nonché il suo conseguente difetto di legittimazione(Cass. 28.02.2020 n.5617). La stessa parte opponente argomentava che la Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857) ha statuito che «In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.». Nel merito eccepiva altre irregolarità del contratto di mutuo-finanziamento, l' applicazione di interessi usurai e chiedeva una CTU contabile a tal fine anche per verificare se trattavasi di contratto di finanziamento o di mutuo di scopo, stipulato per ripianare altro debito con la stessa banca, nel qual caso affetto da nullità essendo stato stipulato come contratto di finanziamento per motivi familiari, come si evince dal contratto stesso. Concludeva per la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale con la condanna in ogni caso, dell'istituto di credito opposto, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dagli opponenti nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno
Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; Parte opposta , si costituiva CP_1
ritualmente in giudizio, integrando la documentazione allegata alla richiesta di Decreto Ingiuntivo, per contestare il fondamento e l'influenza delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Parte opposta eccepiva che alcuna delle contestazioni sollevate dall'opponente con l'atto di opposizione della presente fase del giudizio abbia trovato il minimo fondamento e tutte appaiono strumentali all'unico fine di procrastinare l'adempimento delle obbligazioni relative al rimborso delle somme dovute all'opposta per il contratto di finanziamento in oggetto. Parte opposta asseriva che spettava pagina 2 di 5 all'opponente, che ne aveva l'onere, fornire la prova di aver esattamente e puntualmente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della ovvero dell'esistenza di fatti modificativi e/o CP_1
estintivi di ogni singola pretesa creditoria azionata e/o dell'insussistenza o dell'invalidità di uno dei rapporti causali che ha dato origine ai crediti azionati nei loro confronti e dei quali sono espressamente e specificamente indicate le singole voci che concorrono alla formazione della complessiva somma ingiunta. Sull'asserita carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto ad agire di CP_1
e relativamente alle eccezioni sollevate dal la carenza di legittimazione
[...] Parte_1
attiva in capo ad per due motivi: la cessione è stata prodotta in copia semplice e con CP_1
parti cancellate, non vi sarebbe alcuna certificazione del notaio rogante che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto di cessione, parte opposta deduceva che il contratto di cessione pro soluto dei crediti tra Unicredit spa e era stato depositato in copia leggibile e integrale e che ai CP_1
sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione. Parte opposta produceva l'estratto della cessione con l'indicazione della posizione specifica del ceduta, a comprova che Parte_1 CP_1
era titolare del diritto di credito azionato . Parte opposta relativamente alla eccepita mancata
[...]
pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale in violazione dell'art 58 TUB, specificava che una particolare tipologia di cessione del credito è la cartolarizzazione, fattispecie concepita come semplificazione della normativa generale vigente per la cessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260
c.c.. Le operazioni di cartolarizzazione integrano un'ipotesi peculiare di cessione del credito pro soluto e consistono nella vendita di crediti singoli o in blocco da parte di una banca o di un intermediario finanziario ad altra società di cartolarizzazione che per pagare il prezzo d'acquisto emetterà titoli obbligazionari da collocare sul mercato dei capitali presso investitori professionali e non. L'art. 58
TUB prevede l'obbligo per il cedente ed il cessionario di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla cessione del credito (cartolarizzazione), tra cui quella relativa alla pubblicità dell'intervenuta cessione.
La pubblicità in questione, infatti, diversamente dalla generale cessione del credito, ove l'operazione si dà per conosciuta dal ceduto a seguito di notifica o di espressa accettazione della cessione, avviene mediante pubblicazione in G.U. (con gli effetti previsti ex art. 1264 c.c.). Parte opposta specificava che nel caso che cui occupa non vi è stata alcuna operazione di cartolarizzazione, per cui nessuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale doveva essere eseguita. Va rilevato infine che la cessione è stata ritualmente comunicata al Parte_1
Nel corso del giudizio, veniva espletata la mediazione obbligatoria che dava esito negativo, il
Giudicante concedeva la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, e concedeva i termini pagina 3 di 5 ex art. 183 6° comma cpc. Depositate le memorie 183 6° comma cpc, veniva nominato il CTU Dott.ssa per verificare quanto richiesto da parte opponente, la presenza di superamento del Persona_1
tasso soglia usura negli interessi applicati alla parte opponente, nonché la verifica se il finanziamento fosse tale o fosse stato erogato per ripianare la passività del c/c n. 10440214 sempre Unicredit. Veniva altresì ammesso ed escusso il teste dipendente della Unicredit filiale di Spoleto, alla Tes_1
udienza del 12.09.2023, il quale faceva rilevare che il finanziamento veniva interamente depositato sul c/c del , c/c su cui vi era una passività. Dalla CTU espletata si evinceva che non Parte_1
erano stati applicati interessi usurai dalla banca e che l' importo finanziato andava a coprire quasi per intero le passività del c/c del , il CTU nominato specificava che negli estratti Parte_1
conto trimestrali depositati relativi al C.C. n. 10440214, nella parte relativa al conteggio competenze, successivamente all'erogazione del finanziamento, il fido indicato a favore del Parte_1
passava da € 30.000 ad € 2.000 a dimostrazione che l' opponente è stato realmente privato dell'utilizzo effettivo delle somme concesse a titolo di finanziamento , somme che sono servite a ripianare la passività del conto corrente. Le parti precisavano le loro conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione. diritto
Questo Giudicante non può non prendere atto delle risultanze processuali emerse con la depositata
CTU e con la espletata prova per testi, da cui emerge chiaramente che il finanziamento concesso al dalla Unicredit Banca, identificato nel contratto come contratto di Parte_1
finanziamento con destinazione d' uso: esigenze familiari, è servito per ripianare le passività del conto corrente n. 10440214 dello stesso nella detta banca. Ciò non può comportare, Parte_1
come affermato da parte opponente, nullità del contratto stesso poiché ci si trova di fronte ad un mutuo di scopo utilizzato per finalità differenti, in realtà le esigenze familiari come prospettate nella causale, sono del tutto generiche, e nulla esclude che potrebbero essere proprio quelle di diminuire gli interessi elevati di un fido su c/c e negoziare interessi più consoni. Nella perizia depositata emerge che gli interessi applicati, seppur non superiori al tasso soglia, sono pari al 10,60%% e non al 10,28% come pattuito tra le parti nel contratto di finanziamento. Parte opponente afferma che, analizzando la rata parzialmente onorata la n. 47, il capitale residuo è pari ad € 15.672,96. Parte opposta nulla afferma in merito nella presente causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Considerando che gli interessi applicati sono superiori a quelli concordati, questo Giudicante ritiene che non si possano applicare gli interessi moratori come richiesti ed applicati dalla CP_1
nella vantata somma di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, per complessivi € 17.897,07, e che appare congruo ridurre il vantato credito ad € 15.672,96, come indicato da parte opponente.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della presentata Opposizione a Decreto Ingiuntivo, revoca il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 879/2018, emesso da Questo Tribunale di Spoleto, nei confronti di Parte_1
, anche in riferimento alle spese e competenze ivi liquidat. Dichiara il
[...] Parte_1
debitore della sola somma di € 15.672,96 nei confronti dell' attuale creditore,
[...] CP_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra, confermando i provvedimenti emanati con Ordinanza del 25.02.2021, con cui concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo per la somma di € 17.897,07, relativamente alla minor somma di € 15.672,96.
Stante la parziale soccombenza di entrambe le parti costituite in giudizio, compensa interamente tra esse parti le spese e competenze del presente giudizio comprensive di quelle relative alla CTU per cui sono stati già concessi € 500,00 quale acconto a carico solidale delle parti, e di cui si liquida la maggior somma di € 800,00 oltre IVA, e cassa se dovuta, da porsi anche essa a carico solidale delle parti.
Spoleto lì 21.10.2024
Il Giudice
dott. Vittorina Sbaraglini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittorina Sbaraglini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2530/2018 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALLI ELENA elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GALLI ELENA
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MANCINI FRANCESCO ( ) CP_1 C.F._1
VIA DEL CAMPANILE 2 FOLIGNO;
( VIA CP_2 C.F._2
C.BATTISTI, 23 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliata in presso i detti difensori.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto
Con ricorso telematico del 25/09/2018 la chiedeva al Tribunale di Spoleto l'emissione CP_1
di un Decreto Ingiuntivo nei confronti del Sig. per il pagamento della somma di Parte_1
€ 17.897,07, quale importo complessivamente dovuto per l'anticipata risoluzione del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con la Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A., oltre accessori e spese. Con atto di citazione notificato il 19/11/2018 il Sig. proponeva Parte_1
opposizione per contestare nel merito qualsiasi propria obbligazione e per chiedere la revoca del
Decreto Ingiuntivo opposto con il favore delle spese processuali. Preliminarmente parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto ad agire della in CP_1
pagina 1 di 5 quanto nel D.I. notificato all' opponente la predetta società richiamava un contratto di cessione pro soluto del 29.6.2015 da Unicredit Spa, che veniva prontamente e tempestivamente contestato dalla difesa di parte opposta, in quanto prodotto da controparte in copia semplice e senza prova alcuna di conformità all'originale; inoltre esso risultava “palesemente” cancellato in molti punti e mancante di alcune pagine. Eccepiva parte opponente che agli atti non vi è alcun valido contratto di cessione del credito. l'evidente “mancanza della certezza documentale” che un credito è stato ceduto, produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca (Trib. Rimini ordinanza del
27.02.2020) e ciò è stato più volte statuito anche dallo stesso Tribunale di Spoleto, Giudice monocratico Dr. Falfari, con Sentenze N. 524 del 06/09/2021 e N.679 del 27/10/2022. Parte opponente evidenziava che debba essere dichiarata l'assenza della titolarità attiva del credito richiesto in capo alla cessionaria opposta, nonché il suo conseguente difetto di legittimazione(Cass. 28.02.2020 n.5617). La stessa parte opponente argomentava che la Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857) ha statuito che «In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.». Nel merito eccepiva altre irregolarità del contratto di mutuo-finanziamento, l' applicazione di interessi usurai e chiedeva una CTU contabile a tal fine anche per verificare se trattavasi di contratto di finanziamento o di mutuo di scopo, stipulato per ripianare altro debito con la stessa banca, nel qual caso affetto da nullità essendo stato stipulato come contratto di finanziamento per motivi familiari, come si evince dal contratto stesso. Concludeva per la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale con la condanna in ogni caso, dell'istituto di credito opposto, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dagli opponenti nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno
Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; Parte opposta , si costituiva CP_1
ritualmente in giudizio, integrando la documentazione allegata alla richiesta di Decreto Ingiuntivo, per contestare il fondamento e l'influenza delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Parte opposta eccepiva che alcuna delle contestazioni sollevate dall'opponente con l'atto di opposizione della presente fase del giudizio abbia trovato il minimo fondamento e tutte appaiono strumentali all'unico fine di procrastinare l'adempimento delle obbligazioni relative al rimborso delle somme dovute all'opposta per il contratto di finanziamento in oggetto. Parte opposta asseriva che spettava pagina 2 di 5 all'opponente, che ne aveva l'onere, fornire la prova di aver esattamente e puntualmente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della ovvero dell'esistenza di fatti modificativi e/o CP_1
estintivi di ogni singola pretesa creditoria azionata e/o dell'insussistenza o dell'invalidità di uno dei rapporti causali che ha dato origine ai crediti azionati nei loro confronti e dei quali sono espressamente e specificamente indicate le singole voci che concorrono alla formazione della complessiva somma ingiunta. Sull'asserita carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto ad agire di CP_1
e relativamente alle eccezioni sollevate dal la carenza di legittimazione
[...] Parte_1
attiva in capo ad per due motivi: la cessione è stata prodotta in copia semplice e con CP_1
parti cancellate, non vi sarebbe alcuna certificazione del notaio rogante che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto di cessione, parte opposta deduceva che il contratto di cessione pro soluto dei crediti tra Unicredit spa e era stato depositato in copia leggibile e integrale e che ai CP_1
sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione. Parte opposta produceva l'estratto della cessione con l'indicazione della posizione specifica del ceduta, a comprova che Parte_1 CP_1
era titolare del diritto di credito azionato . Parte opposta relativamente alla eccepita mancata
[...]
pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale in violazione dell'art 58 TUB, specificava che una particolare tipologia di cessione del credito è la cartolarizzazione, fattispecie concepita come semplificazione della normativa generale vigente per la cessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260
c.c.. Le operazioni di cartolarizzazione integrano un'ipotesi peculiare di cessione del credito pro soluto e consistono nella vendita di crediti singoli o in blocco da parte di una banca o di un intermediario finanziario ad altra società di cartolarizzazione che per pagare il prezzo d'acquisto emetterà titoli obbligazionari da collocare sul mercato dei capitali presso investitori professionali e non. L'art. 58
TUB prevede l'obbligo per il cedente ed il cessionario di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla cessione del credito (cartolarizzazione), tra cui quella relativa alla pubblicità dell'intervenuta cessione.
La pubblicità in questione, infatti, diversamente dalla generale cessione del credito, ove l'operazione si dà per conosciuta dal ceduto a seguito di notifica o di espressa accettazione della cessione, avviene mediante pubblicazione in G.U. (con gli effetti previsti ex art. 1264 c.c.). Parte opposta specificava che nel caso che cui occupa non vi è stata alcuna operazione di cartolarizzazione, per cui nessuna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale doveva essere eseguita. Va rilevato infine che la cessione è stata ritualmente comunicata al Parte_1
Nel corso del giudizio, veniva espletata la mediazione obbligatoria che dava esito negativo, il
Giudicante concedeva la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, e concedeva i termini pagina 3 di 5 ex art. 183 6° comma cpc. Depositate le memorie 183 6° comma cpc, veniva nominato il CTU Dott.ssa per verificare quanto richiesto da parte opponente, la presenza di superamento del Persona_1
tasso soglia usura negli interessi applicati alla parte opponente, nonché la verifica se il finanziamento fosse tale o fosse stato erogato per ripianare la passività del c/c n. 10440214 sempre Unicredit. Veniva altresì ammesso ed escusso il teste dipendente della Unicredit filiale di Spoleto, alla Tes_1
udienza del 12.09.2023, il quale faceva rilevare che il finanziamento veniva interamente depositato sul c/c del , c/c su cui vi era una passività. Dalla CTU espletata si evinceva che non Parte_1
erano stati applicati interessi usurai dalla banca e che l' importo finanziato andava a coprire quasi per intero le passività del c/c del , il CTU nominato specificava che negli estratti Parte_1
conto trimestrali depositati relativi al C.C. n. 10440214, nella parte relativa al conteggio competenze, successivamente all'erogazione del finanziamento, il fido indicato a favore del Parte_1
passava da € 30.000 ad € 2.000 a dimostrazione che l' opponente è stato realmente privato dell'utilizzo effettivo delle somme concesse a titolo di finanziamento , somme che sono servite a ripianare la passività del conto corrente. Le parti precisavano le loro conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione. diritto
Questo Giudicante non può non prendere atto delle risultanze processuali emerse con la depositata
CTU e con la espletata prova per testi, da cui emerge chiaramente che il finanziamento concesso al dalla Unicredit Banca, identificato nel contratto come contratto di Parte_1
finanziamento con destinazione d' uso: esigenze familiari, è servito per ripianare le passività del conto corrente n. 10440214 dello stesso nella detta banca. Ciò non può comportare, Parte_1
come affermato da parte opponente, nullità del contratto stesso poiché ci si trova di fronte ad un mutuo di scopo utilizzato per finalità differenti, in realtà le esigenze familiari come prospettate nella causale, sono del tutto generiche, e nulla esclude che potrebbero essere proprio quelle di diminuire gli interessi elevati di un fido su c/c e negoziare interessi più consoni. Nella perizia depositata emerge che gli interessi applicati, seppur non superiori al tasso soglia, sono pari al 10,60%% e non al 10,28% come pattuito tra le parti nel contratto di finanziamento. Parte opponente afferma che, analizzando la rata parzialmente onorata la n. 47, il capitale residuo è pari ad € 15.672,96. Parte opposta nulla afferma in merito nella presente causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Considerando che gli interessi applicati sono superiori a quelli concordati, questo Giudicante ritiene che non si possano applicare gli interessi moratori come richiesti ed applicati dalla CP_1
nella vantata somma di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, per complessivi € 17.897,07, e che appare congruo ridurre il vantato credito ad € 15.672,96, come indicato da parte opponente.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della presentata Opposizione a Decreto Ingiuntivo, revoca il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 879/2018, emesso da Questo Tribunale di Spoleto, nei confronti di Parte_1
, anche in riferimento alle spese e competenze ivi liquidat. Dichiara il
[...] Parte_1
debitore della sola somma di € 15.672,96 nei confronti dell' attuale creditore,
[...] CP_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui sopra, confermando i provvedimenti emanati con Ordinanza del 25.02.2021, con cui concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo per la somma di € 17.897,07, relativamente alla minor somma di € 15.672,96.
Stante la parziale soccombenza di entrambe le parti costituite in giudizio, compensa interamente tra esse parti le spese e competenze del presente giudizio comprensive di quelle relative alla CTU per cui sono stati già concessi € 500,00 quale acconto a carico solidale delle parti, e di cui si liquida la maggior somma di € 800,00 oltre IVA, e cassa se dovuta, da porsi anche essa a carico solidale delle parti.
Spoleto lì 21.10.2024
Il Giudice
dott. Vittorina Sbaraglini
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