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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI FRANCESCO, Presidente BALDINI MARIO, Relatore MOLINO ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620240003164767000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 252/24 Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n. 05620240003164767, notificata in data 18 aprile 2024, scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2021 presentata dalla contribuente per il periodo di imposta 2020.
Con la predetta cartella di pagamento, l'Ufficio richiedeva il pagamento di euro 8.996,74, di cui euro 6.296,00 per imposta, euro 1.889,40 per sanzione, e relativi interessi, in quanto la Società avrebbe compensato crediti d'imposta non risultanti dalla dichiarazione annuale.
La Ricorrente_1 eccepisce che il credito compensato con i Modelli F 24 è riferito al bonus vacanze di cui al D.L. 34/2020, in ordine al quale non sarebbe previsto per il fornitore del servizio l'obbligo di indicare il credito nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Con successiva memoria comunque parte ricorrente comunica di avere presentato dichiarazione dei redditi integrativa con specifica indicazione nei quadri RU dei singoli crediti di imposta maturati e compensati.
L' Ufficio insisteva nelle pretese erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 176 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto un credito alle famiglie per le spese relative alle vacanze, riconosciuto, una sola volta, per i periodi d'imposta 2020 e 2021 (così prorogato dall'articolo 5, comma 6, del Dl 137/2020). Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti. Il fornitore (impresa turistico-ricettiva, agriturismo o bed & breakfast), a sua volta, può recuperare lo sconto mediante un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, secondo l'articolo 17 del D.lgs. 241/1997.
Il cittadino richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, doveva comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato. Il fornitore, per poter applicare lo sconto, doveva acquisire i dati sopra indicati e inserirli, unitamente al corrispettivo dovuto, in una apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Tale intervento permetteva di verificare immediatamente lo stato di validità della agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica il fornitore poteva confermare nella procedura l'applicazione dello sconto.
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore poteva recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F.24, senza applicazione del limite annuale di cui all'art. 34 della legge 388/2000.
Il credito d'imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24 veniva inserito dalla stessa Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del fornitore.
Vi era quindi il riconoscimento del credito di imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante inserimento nel cassetto fiscale della società ricorrente.
Parte ricorrente ritiene corretto il proprio operato dal momento che ha seguito le indicazioni presenti nella guida “BONUS VACANZE” – pubblicata dall'Agenzia delle Entrate a marzo 2021 – nella quale a pagina 17 viene affermato come non si applichi il limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della legge 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
In effetti il credito di imposta per il “bonus vacanze” è un credito sui generis con caratteristiche diverse dagli altri crediti di imposta in quanto non è soggetto a plafond e non richiede l'intervento del fruitore del credito di imposta.
Infatti tale credito di imposta presuppone che il cliente dell'unità ricettiva, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, possa usufruire di uno sconto da parte del gestore della struttura, sconto che, quale mancato guadagno, verrà recuperato attraverso l'utilizzo del credito di imposta dal gestore stesso.
Non trattandosi pertanto di credito di imposta derivante da una attività del soggetto fruitore ma da una norma agevolativa per la clientela nel periodo covid, e non comportando da parte dell'ufficio una verifica della bontà di tale credito nei confronti del soggetto fruitore, tale credito sussiste anche in assenza della dichiarazione nel quadro RU.
Pertanto il ricorso non può non essere accolto ma le spese, in ragione della controvertibilità della questione, vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara compensate le spese processuali.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI FRANCESCO, Presidente BALDINI MARIO, Relatore MOLINO ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620240003164767000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 252/24 Ricorrente_1 srl impugnava la cartella di pagamento n. 05620240003164767, notificata in data 18 aprile 2024, scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2021 presentata dalla contribuente per il periodo di imposta 2020.
Con la predetta cartella di pagamento, l'Ufficio richiedeva il pagamento di euro 8.996,74, di cui euro 6.296,00 per imposta, euro 1.889,40 per sanzione, e relativi interessi, in quanto la Società avrebbe compensato crediti d'imposta non risultanti dalla dichiarazione annuale.
La Ricorrente_1 eccepisce che il credito compensato con i Modelli F 24 è riferito al bonus vacanze di cui al D.L. 34/2020, in ordine al quale non sarebbe previsto per il fornitore del servizio l'obbligo di indicare il credito nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Con successiva memoria comunque parte ricorrente comunica di avere presentato dichiarazione dei redditi integrativa con specifica indicazione nei quadri RU dei singoli crediti di imposta maturati e compensati.
L' Ufficio insisteva nelle pretese erariali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 176 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto un credito alle famiglie per le spese relative alle vacanze, riconosciuto, una sola volta, per i periodi d'imposta 2020 e 2021 (così prorogato dall'articolo 5, comma 6, del Dl 137/2020). Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti. Il fornitore (impresa turistico-ricettiva, agriturismo o bed & breakfast), a sua volta, può recuperare lo sconto mediante un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, secondo l'articolo 17 del D.lgs. 241/1997.
Il cittadino richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione dell'agevolazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, doveva comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato. Il fornitore, per poter applicare lo sconto, doveva acquisire i dati sopra indicati e inserirli, unitamente al corrispettivo dovuto, in una apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Tale intervento permetteva di verificare immediatamente lo stato di validità della agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica il fornitore poteva confermare nella procedura l'applicazione dello sconto.
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore poteva recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F.24, senza applicazione del limite annuale di cui all'art. 34 della legge 388/2000.
Il credito d'imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24 veniva inserito dalla stessa Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del fornitore.
Vi era quindi il riconoscimento del credito di imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante inserimento nel cassetto fiscale della società ricorrente.
Parte ricorrente ritiene corretto il proprio operato dal momento che ha seguito le indicazioni presenti nella guida “BONUS VACANZE” – pubblicata dall'Agenzia delle Entrate a marzo 2021 – nella quale a pagina 17 viene affermato come non si applichi il limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della legge 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
In effetti il credito di imposta per il “bonus vacanze” è un credito sui generis con caratteristiche diverse dagli altri crediti di imposta in quanto non è soggetto a plafond e non richiede l'intervento del fruitore del credito di imposta.
Infatti tale credito di imposta presuppone che il cliente dell'unità ricettiva, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, possa usufruire di uno sconto da parte del gestore della struttura, sconto che, quale mancato guadagno, verrà recuperato attraverso l'utilizzo del credito di imposta dal gestore stesso.
Non trattandosi pertanto di credito di imposta derivante da una attività del soggetto fruitore ma da una norma agevolativa per la clientela nel periodo covid, e non comportando da parte dell'ufficio una verifica della bontà di tale credito nei confronti del soggetto fruitore, tale credito sussiste anche in assenza della dichiarazione nel quadro RU.
Pertanto il ricorso non può non essere accolto ma le spese, in ragione della controvertibilità della questione, vengono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara compensate le spese processuali.