Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 444
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ha ritenuto che il recupero dell'imposta sia legittimo nei confronti della società appellante, in quanto obbligata in solido per la raccolta di scommesse in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e del collegamento al Totalizzatore Nazionale. La normativa vigente, interpretata autenticamente dalla L. n. 220 del 2010 e confermata dalla Corte Costituzionale, prevede che il soggetto passivo sia chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ha ritenuto che il recupero dell'imposta sia legittimo nei confronti della società appellante, in quanto obbligata in solido per la raccolta di scommesse in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e del collegamento al Totalizzatore Nazionale. La normativa vigente, interpretata autenticamente dalla L. n. 220 del 2010 e confermata dalla Corte Costituzionale, prevede che il soggetto passivo sia chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione.

  • Rigettato
    Imposta Unica dal 2016 come imposta diretta calcolata sui ricavi

    La Corte ha ritenuto che il recupero dell'imposta sia legittimo nei confronti della società appellante, in quanto obbligata in solido per la raccolta di scommesse in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e del collegamento al Totalizzatore Nazionale. La normativa vigente, interpretata autenticamente dalla L. n. 220 del 2010 e confermata dalla Corte Costituzionale, prevede che il soggetto passivo sia chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte ha ritenuto che il recupero dell'imposta sia legittimo nei confronti della società appellante, in quanto obbligata in solido per la raccolta di scommesse in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e del collegamento al Totalizzatore Nazionale. La normativa vigente, interpretata autenticamente dalla L. n. 220 del 2010 e confermata dalla Corte Costituzionale, prevede che il soggetto passivo sia chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione

    L'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Monopoli per il Lazio, titolare del potere di firma. La Corte ha ritenuto che la notifica sia valida e che eventuali nullità siano sanate dall'impugnazione dell'atto. La sottoscrizione da parte del Direttore è ritenuta sufficiente.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'illegittimità dell'avviso per insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che il recupero dell'imposta sia legittimo nei confronti della società appellante, in quanto obbligata in solido per la raccolta di scommesse in assenza dei prescritti titoli autorizzatori e del collegamento al Totalizzatore Nazionale. La normativa vigente, interpretata autenticamente dalla L. n. 220 del 2010 e confermata dalla Corte Costituzionale, prevede che il soggetto passivo sia chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza in relazione alla violazione di norme sull'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    La Corte ha ritenuto che non sussistono le obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle disposizioni violate, evidenziando le numerose decisioni di merito sfavorevoli all'appellante che dimostrano un indirizzo giurisprudenziale omogeneo e noto. Pertanto, le sanzioni sono state ritenute legittimamente irrogate.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    La Corte ha ritenuto che la normativa nazionale sia conforme al diritto dell'Unione Europea e che non vi siano dubbi interpretativi che giustifichino un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le questioni sollevate sono state ritenute già risolte dalla giurisprudenza della CGUE e della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Legittimità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che non sussistono le obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle disposizioni che si ritengono violate, anche alla luce delle numerose decisioni di merito sfavorevoli all'appellante che dimostrano un indirizzo giurisprudenziale da tempo omogeneo e del tutto noto ai ricorrenti. Pertanto, le sanzioni sono state ritenute legittimamente irrogate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 444
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 444
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo