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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 (essendo state separate le posizioni dei soci con provvedimento del 28.11.2025
T R A
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, (cod. fisc. e P.IVA ), elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Leonforte (EN) in Corso Umberto Primo n. 554/B, presso lo studio legale dell'Avv. VINCENZO
IN (C.F: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Leonforte, Controparte_1 C.F._2 piazza Carella n. 8 presso lo studio legale dell'Avv. SALVATORE LA BIUNDA (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
PARTE OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato il 20.04.2025, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
67/2025 (R.G. 72/2025) del 19.02.2025, con il quale il Tribunale di Enna gli ha ingiunto di pagare- solidalmente con e (soci illimitatamente responsabili)- in Parte_1 Controparte_2 favore di la somma di € 6.915,00, oltre interessi legali dalla data di debenza fino Controparte_1 all'effettivo soddisfo, oltre le spese di procedura liquidate in euro 567,00 più accessori ed euro 145,00 per esborsi, quale corrispettivo di canoni di locazione, confidando nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “B.1) Accertare che l'opposto decreto ingiuntivo è stato
1 illegittimamente concesso;
B.2)Dichiarare nullo, annullare o revocare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo opposto, statuendo, in ogni caso, che la somma dovuta al locatore è unicamente di € 2.975,00; B.3) Condannare parte opposta al pagamento delle spese di giudizio e di ogni successiva occorrenda”.
Si è costituito in giudizio l'opposto confidando nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE: Autorizzare, la provvisoria esecutività del D.I. opposto per la somma di euro
6.490,00 nei confronti della società opponente e, in ogni caso, per euro 2.975,00 nei confronti di tutti gli opponenti, per le motivazioni sopra spiegate nel superiore punto 3. IN VIA PREGIUDIZIALE: -
Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla società opponente per le ragioni sopra esposte al punto 2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 67/2025 per errore nell'importo del credito azionato;
- Accertare e dichiarare che l'opposto ha diritto a ricevere la somma di euro 3.940,00 per canoni insoluti ed euro 2.550,00 per indennità sostituiva del preavviso di sei mesi, per un totale di euro 6.490,00 oltre interesse legali;
- Per l'effetto, condannare Co gli opponenti in via solidale al pagamento della superiore somma in favore del sig.
[...]
.- in subordine, condannare comunque in solido gli opponenti al pagamento delle somme CP_1 risultanti come dovute all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali. SULLE SPESE DEL
PRESENTE GIUDIZIO E DEL PROCEDIMENTO MONITORIO. Parte opposta chiede la condanna in via solidale degli opponenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio secondo soccombenza. Chiede, altresì, al Tribunale di liquidare e porre comunque le spese del procedimento monitorio a carico degli intimati, sempre in via solidale, stante la legittimità dell'emissione del decreto”.
Con ordinanza del 28.11.2025, a scioglimento della riserva del 27.11.2025, è stata disposta la separazione delle cause rispetto alla posizione della società Parte_1
da quella dei soci e
[...] Controparte_2
con fissazione per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Parte_1 dell'opposizione proposta dalla società e con udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e 128 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile perché proposta oltre i termini di legge.
La presente controversia ha ad oggetto un rapporto di locazione commerciale ed è pertanto soggetta, al rito speciale locatizio di cui all'art. 447-bis c.p.c.; conseguentemente, la relativa opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con ricorso e non con citazione.
Tuttavia, secondo un risalente e tuttora univoco orientamento giurisprudenziale, se proposta con citazione, e non con ricorso, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia locatizia non è di
2 per sé inammissibile, ma la verifica della sua tempestività va condotta con riguardo al momento del deposito (oggi telematico) in cancelleria dell'atto di citazione, ossia al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, essendo invece irrilevante, a tal fine, la data della notificazione dell'atto introduttivo
(Cass. sez. un. 13 gennaio 2022 n. 927).
Nella specie, come pacifico, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato entro il termine di cui all' art. 641 c.p.c., ma il deposito è avvenuto dopo i quaranta giorni dalla notifica di ricorso e decreto ingiuntivo.
Ed invero, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società in data 20.02.2025 a mezzo PEC (all.ti
7, 8 e 9 costituzione) e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.04.2025, quindi oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (che scadeva il 01.04.2025).
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto esecutivo.
La richiesta di rimborso delle spese della mediazione va invece rigettata, in quanto il procedimento è stato espletato prima ancora della pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto. È infatti pacifico che la mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 comma 4 d.lgs. 28/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. 149/2022, sul petitum di causa (€ 6.915,00), applicando lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000 e sui valori minimi, in considerazione delle questioni di fatto e giuridiche concretamente affrontate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 348/2025:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 67/2025 (R.G. 72/2025) emesso dal Tribunale di
Enna il 19.02.2025;
- condanna Parte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore di , liquidate in € Controparte_1
2.540,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Enna, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 348 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 (essendo state separate le posizioni dei soci con provvedimento del 28.11.2025
T R A
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, (cod. fisc. e P.IVA ), elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Leonforte (EN) in Corso Umberto Primo n. 554/B, presso lo studio legale dell'Avv. VINCENZO
IN (C.F: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Leonforte, Controparte_1 C.F._2 piazza Carella n. 8 presso lo studio legale dell'Avv. SALVATORE LA BIUNDA (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._3
PARTE OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato il 20.04.2025, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
67/2025 (R.G. 72/2025) del 19.02.2025, con il quale il Tribunale di Enna gli ha ingiunto di pagare- solidalmente con e (soci illimitatamente responsabili)- in Parte_1 Controparte_2 favore di la somma di € 6.915,00, oltre interessi legali dalla data di debenza fino Controparte_1 all'effettivo soddisfo, oltre le spese di procedura liquidate in euro 567,00 più accessori ed euro 145,00 per esborsi, quale corrispettivo di canoni di locazione, confidando nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “B.1) Accertare che l'opposto decreto ingiuntivo è stato
1 illegittimamente concesso;
B.2)Dichiarare nullo, annullare o revocare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo opposto, statuendo, in ogni caso, che la somma dovuta al locatore è unicamente di € 2.975,00; B.3) Condannare parte opposta al pagamento delle spese di giudizio e di ogni successiva occorrenda”.
Si è costituito in giudizio l'opposto confidando nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE: Autorizzare, la provvisoria esecutività del D.I. opposto per la somma di euro
6.490,00 nei confronti della società opponente e, in ogni caso, per euro 2.975,00 nei confronti di tutti gli opponenti, per le motivazioni sopra spiegate nel superiore punto 3. IN VIA PREGIUDIZIALE: -
Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla società opponente per le ragioni sopra esposte al punto 2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 67/2025 per errore nell'importo del credito azionato;
- Accertare e dichiarare che l'opposto ha diritto a ricevere la somma di euro 3.940,00 per canoni insoluti ed euro 2.550,00 per indennità sostituiva del preavviso di sei mesi, per un totale di euro 6.490,00 oltre interesse legali;
- Per l'effetto, condannare Co gli opponenti in via solidale al pagamento della superiore somma in favore del sig.
[...]
.- in subordine, condannare comunque in solido gli opponenti al pagamento delle somme CP_1 risultanti come dovute all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali. SULLE SPESE DEL
PRESENTE GIUDIZIO E DEL PROCEDIMENTO MONITORIO. Parte opposta chiede la condanna in via solidale degli opponenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio secondo soccombenza. Chiede, altresì, al Tribunale di liquidare e porre comunque le spese del procedimento monitorio a carico degli intimati, sempre in via solidale, stante la legittimità dell'emissione del decreto”.
Con ordinanza del 28.11.2025, a scioglimento della riserva del 27.11.2025, è stata disposta la separazione delle cause rispetto alla posizione della società Parte_1
da quella dei soci e
[...] Controparte_2
con fissazione per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Parte_1 dell'opposizione proposta dalla società e con udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e 128 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile perché proposta oltre i termini di legge.
La presente controversia ha ad oggetto un rapporto di locazione commerciale ed è pertanto soggetta, al rito speciale locatizio di cui all'art. 447-bis c.p.c.; conseguentemente, la relativa opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con ricorso e non con citazione.
Tuttavia, secondo un risalente e tuttora univoco orientamento giurisprudenziale, se proposta con citazione, e non con ricorso, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia locatizia non è di
2 per sé inammissibile, ma la verifica della sua tempestività va condotta con riguardo al momento del deposito (oggi telematico) in cancelleria dell'atto di citazione, ossia al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, essendo invece irrilevante, a tal fine, la data della notificazione dell'atto introduttivo
(Cass. sez. un. 13 gennaio 2022 n. 927).
Nella specie, come pacifico, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato entro il termine di cui all' art. 641 c.p.c., ma il deposito è avvenuto dopo i quaranta giorni dalla notifica di ricorso e decreto ingiuntivo.
Ed invero, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società in data 20.02.2025 a mezzo PEC (all.ti
7, 8 e 9 costituzione) e l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.04.2025, quindi oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (che scadeva il 01.04.2025).
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto esecutivo.
La richiesta di rimborso delle spese della mediazione va invece rigettata, in quanto il procedimento è stato espletato prima ancora della pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto. È infatti pacifico che la mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 comma 4 d.lgs. 28/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. 149/2022, sul petitum di causa (€ 6.915,00), applicando lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000 e sui valori minimi, in considerazione delle questioni di fatto e giuridiche concretamente affrontate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 348/2025:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 67/2025 (R.G. 72/2025) emesso dal Tribunale di
Enna il 19.02.2025;
- condanna Parte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore di , liquidate in € Controparte_1
2.540,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Enna, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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