CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2024, n. 33627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33627 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da,: vElm uS r'?//9 iv,-£ [2é(0/17pv 7-(2 -7,25:3",; RA NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/~i4e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33627 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 08/05/2024 Il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha rigettato il reclamo presentato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 17 aprile 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva parzialmente accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. di AP CO, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., ordinando alla Casa di reclusione di Spoleto di consentire allo stesso, salva l'ordinaria sottoposizione al visto di controllo e in conformità all'esigenze di sicurezza e organizzative, l'acquisto di riviste in libera vendita, non comprese nell'elenco di cui al modello 72. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, non essendovi stato un attuale e grave pregiudizio dei diritti del detenuto, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto accogliere il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche considerando che il detenuto avrebbe potuto acquistare stampe e riviste, anche se non contenute nel modello 72, tramite impresa di mantenimento. Secondo il ricorrente, invece, l'indiscriminata e omnicomprensiva autorizzazione all'acquisto di qualsivoglia rivista diversa da quelle di cui al modello 72 imporrebbe un'inesigibile attività di controllo dell'Amministrazione e legittimerebbe una richiesta generica del detenuto, non in linea con la normativa di riferimento. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 41-bis Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, con riferimento ai detenuti in regime speciale, l'esigenza di sicurezza e prevenzione di veicolazione di messaggi all'esterno non può ritenersi soccombente in relazione alla riviste - nelle quali sono tipicamente presenti inserzioni e messaggi di stampo privato - e 2 che nulla hanno a che fare con il diritto all'informazione o alla cultura, costituendo una mera forma, per quanto nobile, di intrattenimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare la vigente regolamentazione normativa in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere nei confronti dei detenuti soggetti allo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. La disciplina è volta a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l'ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell'elenco, tra l'altro, la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno» (lettera c). L'Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o il personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall'esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo). 3 Tali misure limitative trovano fondamento dalla pluriennale esperienza delle concrete vicende accadute in questo specifico settore: vale a dire che i libri, i giornali e la stampa in genere sono molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, ricevendo o inviando messaggi in codice che, da un lato, non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro, costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti, finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale. Le prescrizioni ministeriali, quindi, non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto a informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso canali sicuri (l'impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria); ciò al fine di impedire una utilizzazione di tale materiale in funzione elusiva delle restrizioni connesse al regime speciale e, in particolare, per evitare che esso venga adoperato per effettuare scambi di messaggi criptici, che risulterebbero non facilmente individuabili ad opera del personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 506 del 17/11/2023, dep. 2024, Morandi, non mass.). D'altronde, la disciplina in esame ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale, la quale - con sentenza n. 122 del 2017 (massima n. 40042) - ha sancito come «l'adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente dell'istituto penitenziario, onde evitare che il libro o la rivista sì trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo». 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente anche l'ordinanza n. 2023/819 del 17 aprile 2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto nei confronti di RA CO. Così deciso 1'8/05/2024
lette/~i4e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33627 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 08/05/2024 Il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha rigettato il reclamo presentato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 17 aprile 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva parzialmente accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. di AP CO, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., ordinando alla Casa di reclusione di Spoleto di consentire allo stesso, salva l'ordinaria sottoposizione al visto di controllo e in conformità all'esigenze di sicurezza e organizzative, l'acquisto di riviste in libera vendita, non comprese nell'elenco di cui al modello 72. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, non essendovi stato un attuale e grave pregiudizio dei diritti del detenuto, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto accogliere il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche considerando che il detenuto avrebbe potuto acquistare stampe e riviste, anche se non contenute nel modello 72, tramite impresa di mantenimento. Secondo il ricorrente, invece, l'indiscriminata e omnicomprensiva autorizzazione all'acquisto di qualsivoglia rivista diversa da quelle di cui al modello 72 imporrebbe un'inesigibile attività di controllo dell'Amministrazione e legittimerebbe una richiesta generica del detenuto, non in linea con la normativa di riferimento. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 41-bis Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, con riferimento ai detenuti in regime speciale, l'esigenza di sicurezza e prevenzione di veicolazione di messaggi all'esterno non può ritenersi soccombente in relazione alla riviste - nelle quali sono tipicamente presenti inserzioni e messaggi di stampo privato - e 2 che nulla hanno a che fare con il diritto all'informazione o alla cultura, costituendo una mera forma, per quanto nobile, di intrattenimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare la vigente regolamentazione normativa in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere nei confronti dei detenuti soggetti allo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. La disciplina è volta a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l'ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell'elenco, tra l'altro, la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno» (lettera c). L'Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o il personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall'esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo). 3 Tali misure limitative trovano fondamento dalla pluriennale esperienza delle concrete vicende accadute in questo specifico settore: vale a dire che i libri, i giornali e la stampa in genere sono molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, ricevendo o inviando messaggi in codice che, da un lato, non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro, costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti, finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale. Le prescrizioni ministeriali, quindi, non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto a informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso canali sicuri (l'impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria); ciò al fine di impedire una utilizzazione di tale materiale in funzione elusiva delle restrizioni connesse al regime speciale e, in particolare, per evitare che esso venga adoperato per effettuare scambi di messaggi criptici, che risulterebbero non facilmente individuabili ad opera del personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 506 del 17/11/2023, dep. 2024, Morandi, non mass.). D'altronde, la disciplina in esame ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale, la quale - con sentenza n. 122 del 2017 (massima n. 40042) - ha sancito come «l'adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente dell'istituto penitenziario, onde evitare che il libro o la rivista sì trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo». 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente anche l'ordinanza n. 2023/819 del 17 aprile 2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto nei confronti di RA CO. Così deciso 1'8/05/2024