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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 27/02/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1270/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3614/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso località 1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 542/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 57 2023 00073231 08 IRES-ALTRO 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 921/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Latina impugna la Sentenza N.542/03/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva accolto il Ricorso.
L'appellante rileva che la nuova iscrizione contenuta nella cartella non poteva che essere tale considerato che la precedente andava necessariamente sgravata a seguito di Sentenza C.T.P. N.10/03/20 sfavorevole all'Ufficio.
L'appellante deduce inoltre che in riscossione vi è quanto dovuto per l'atto N.RC4010401426/2007 (2003).
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Il contribuente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che sussiste l'illegittimità della cartella impugnata dal Sig. Resistente_1 perché l'Amministrazione ha notificato erroneamente al contribuente il Ruolo N. PC4010401426/2007-2003 già in precedenza notificato nella data 15/11/2007 in completa violazione della censura di cui all'art. 50 D.P.R.
N.602/73.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate, mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3614/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso località 1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 542/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 57 2023 00073231 08 IRES-ALTRO 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 921/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Latina impugna la Sentenza N.542/03/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva accolto il Ricorso.
L'appellante rileva che la nuova iscrizione contenuta nella cartella non poteva che essere tale considerato che la precedente andava necessariamente sgravata a seguito di Sentenza C.T.P. N.10/03/20 sfavorevole all'Ufficio.
L'appellante deduce inoltre che in riscossione vi è quanto dovuto per l'atto N.RC4010401426/2007 (2003).
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.
Il contribuente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che sussiste l'illegittimità della cartella impugnata dal Sig. Resistente_1 perché l'Amministrazione ha notificato erroneamente al contribuente il Ruolo N. PC4010401426/2007-2003 già in precedenza notificato nella data 15/11/2007 in completa violazione della censura di cui all'art. 50 D.P.R.
N.602/73.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate, mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.