(Requisizione di mezzi di trasporto neutrali non preveduti dall'articolo precedente).
Le navi e gli aeromobili neutrali che si trovano nei porti e negli aerodromi nazionali, possono essere, contro compenso, requisiti solo per imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta.
La stessa disposizione si applica per ogni altro mezzo non ferroviario di trasporto, appartenente a uno Stato neutrale o ad altra persona neutrale, che si trovi nel territorio dello Stato.