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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 21/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
05/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1628/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 349/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
2 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110183348611000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110183348611000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920100009829026000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920100209618805000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920100209618805000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110220289221000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120002335414000 CAN. RADIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120002335414000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130132193519000 TARIFFA RIFIUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130141517775000 TARIFFA RIFIUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920160021421362000 TASSE AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1240/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Appellante: 1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della costituzione dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione poiché effettuata per il tramite di avvocato del libero foro e non dell'Avvocatura generale dello Stato, in carenza di valida procura speciale, nonché di delibera motivata e, conseguentemente, in carenza dello ius postulandi;
2) dichiarare la nullità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata ex art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/92 frutto del cd. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione degli atti prodromici;
3) dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle relative sanzioni ed interessi;
4) in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i giudizi con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore. Appellato:
1. Rigettare l'appello proposto dal Ricorrente_1 siccome infondato in fatto ed in diritto;
2. Confermare, conseguentemente, l'impugnata sentenza;
3. Disporre la trattazione del ricorso con modalità da remoto;
4. Condannare l'appellante al pagamento dei compensi dell'odierno giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato due ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo avverso altrettante intimazioni di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione, riferite a otto cartelle di pagamento relative tra l'altro a IVA, IRPEF, IRAP, TARI e tasse automobilistiche per diverse annualità.
In sede di ricorso la parte eccepiva il difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Nel merito sosteneva la prescrizione della pretesa erariale.
La Corte adita ha respinto i ricorsi riuniti, condannando la contribuente a rifondere le spese di lite liquidate in Euro 3.600,00. Il primo giudice rilevava che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate.
Riteneva inoltre non intervenuta la prescrizione della pretesa, in quanto i tributi erariali sono soggetti al termine ordinario decennale e quelli locali al termine quinquennale. Termini di volta in volta interrotti dalla notificazione di intimazioni negli anni 2017, 2018 e 2019.
Presenta appello la contribuente eccependo che la sentenza non si è pronunciata sulla nullità della costituzione in giudizio dell'Agente per la riscossione tramite avvocato del libero foro e non mediante personale interno. Nel merito, ritiene non provata la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, effettuata a mezzo posta raccomandata con consegna a persona diversa dal destinatario, in quanto nel caso di notifica a persona convivente la procedura di consegna deve essere completata con l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), in questo caso mancante. Inoltre, disconosce la propria sottoscrizione con riferimento a cinque cartelle di pagamento. Precisa inoltre che la presentazione dell'istanza di rateizzazione non può sanare il vizio della notificazione delle cartelle di pagamento. Insiste altresì per la prescrizione della pretesa al 16.05.2022, data di notificazione delle intimazioni di pagamento, insistendo per l'applicabilità del termine quinquennale e di quello triennale per la tassa automobilistica. In ogni caso, si prescrivono in cinque anni interessi e sanzioni. Né la prescrizione può ritenersi interrotta dalle precedenti intimazioni di pagamento, avendo disconosciuto la propria sottoscrizione e comunque non avendo le intimazioni di pagamento efficacia interruttiva della prescrizione. Chiede che vengano annullati gli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione premettendo la legittimità della costituzione in giudizio con difensore del libero foro ai sensi dell'art. 4 novies DL 34/2019, come espressamente previsto da ultimo dal protocollo d'intesa del 25.06.2024 e confermato dalla giurisprudenza più recente. Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento eseguita tramite il servizio postale con consegna a familiare convivente, non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico: l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senza necessità dell'invio di raccomandata informativa. Quanto alle notificazioni eseguite con consegna al destinatario, l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e può essere contestato soltanto con querela di falso, essendo inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione, tra l'altro formulato senza l'indicazione degli elementi e delle prove specifiche a riprova della contestazione. In ogni caso, dopo le cartelle di pagamento sono state notificate tre intimazioni di pagamento, anch'esse validamente notificate e non impugnate dalla parte, pertanto decaduta dal formulare ora rilievi avverso dette cartelle. Da ultimo, rileva l'efficacia di dette intimazioni ai fini interruttivi della prescrizione.
Chiede che venga rigettato l'appello, con rifusione di spese di lite e distrazione di spese.
Parte contribuente presenta memoria illustrativa eccependo l'inammissibilità della costituzione di controparte con l'ausilio del difensore di libero foro, tra l'altro non venendo riportato nella procura alle liti alcun riferimento alle ragioni di derogare rispetto al patrocinio spettante in via esclusiva all'Avvocatura erariale. Ribadisce i vizi della notificazione delle cartelle di pagamento per le quali ha presentato formale disconoscimento di firma, insistendo altresì per la necessità che venga esibito l'originale delle relazioni di notifica. Quanto alle notifiche eseguite a mani di soggetto diverso dal destinatario, insiste per la necessità che venga inviata la
CAN, mancante nel caso di specie. Aggiunge che i medesimi vizi inficiano la validità della notificazione delle intimazioni di pagamento eseguite negli anni 2017, 2018 e 2019. In ogni caso, insiste per l'intervenuta prescrizione, a nulla valendo la notificazione delle intimazioni di pagamento intermedie, che perdono efficacia se l'esecuzione non viene tempestivamente avviata. Da ultimo ribadisce che sanzioni e interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la sentenza di primo grado è priva di motivazione nella parte in cui non si
è pronunciata sull'eccezione sollevata dalla contribuente in ordine alla costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione per il tramite di un avvocato del libero foro e non del proprio personale interno.
Peraltro, stante l'effetto devolutivo del giudizio d'appello, la mancanza di motivazione del provvedimento costituisce nullità relativa che deve essere sanata dal giudice d'appello qualora - come nel caso di specie – davanti a lui vengano riproposte le domande che si assume essere rimaste prive di analisi.
L'eccezione deve pertanto essere esaminata in questa sede, con riferimento alla regolarità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di legale esterno alla propria struttura, sia in primo grado e sia nel giudizio di appello (rilievo quest'ultimo formulato con la memoria illustrativa). Per entrambi i casi, peraltro, l'impugnazione della parte deve essere rigettata.
Già con ordinanza 18350/2019 la Corte di Cassazione – Sezione III ha sostenuto che, accanto alla “facoltà” di avvalersi dell'avvocatura erariale, l'Agenzia per la Riscossione ha “la identica facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro”. Orientamento ribadito dalla giurisprudenza successiva, per tutte la decisione n. 8671/2021 della Corte di Cassazione Sezione VI, che - richiamata la sentenza 30008/2019 delle Sezioni Unite, la riforma del settore introdotta dal DL 193/2016 ed il protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017 – conclude aderendo a quanto affermato da altra decisione della Corte di Cassazione (n. 31241/2019), secondo la quale "anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro".
A sua volta, la successiva ordinanza della Corte di Cassazione n. 28199/2024 premette “che il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda”, con la specificazione che la convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato esime l'agente per la riscossione dal ricorso alla difesa erariale "con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità". La Corte aggiunge che “quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro”, restando “impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati”. In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'agente per la riscossione deve – a pena di inammissibilità - conferire mandato all'Avvocatura di Stato nei giudizi di legittimità; al contrario, nei giudizi di merito ha facoltà di farsi assistere da un proprio dipendente o di conferire mandato ad un avvocato del libero foro.
Neppure può essere accolto il secondo motivo di appello, con il quale la parte eccepisce l'invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento impugnate.
Va premesso che, in considerazione della sua funzione, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR
602/1973 deve ritenersi equiparabile all'avviso di mora, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e) D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria a pena di cristallizzazione dell'obbligazione tributaria. Allorquando l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, pertanto,
l'eventuale invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento e la maturazione della prescrizione deve essere fatta valere da parte contribuente mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento e contestualmente degli atti presupposti, dato che in caso di tempestiva mancata contestazione in tale sede la pretesa erariale diventa definitiva.
Nel caso in esame le intimazioni di pagamento oggetto dell'odierno contendere sono state anticipate dalla notificazione di altre intimazioni di pagamento, due delle quali notificate personalmente alla contribuente
(rispettivamente il 20.04.2017 ed il 07.11.2019). Tali atti, peraltro, non sono stati impugnati e con essi, pertanto, non sono state impugnate le prodromiche cartelle di pagamento che, per effetto dei principi sopra riferiti, sono divenute definitive.
La contribuente ha in realtà eccepito l'invalidità della notificazione di dette intimazioni di pagamento, dichiarando di disconoscere la propria sottoscrizione in calce alle relative relate di notificazione. Ma anche sul punto l'impugnazione deve essere respinta (con argomentazioni che, ad abundantiam, valgono anche per le cartelle di pagamento notificate personalmente alla contribuente). In via generale le disposizioni normative non prevedono come necessaria l'allegazione degli originali degli atti notificati dall'Amministrazione Finanziaria e dei documenti comprovanti la loro notificazione. Tale onere di produzione sussiste soltanto nel caso di disconoscimento della riproduzione da parte del destinatario della notifica.
Peraltro, per consolidato orientamento giurisprudenziale, rimane “fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (per tutte: Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004), in quanto la produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento “non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (per tutte: Cass. Civ., Sez. VI, 18977/2019; Cass., Cass. Civ., Sez. V, 8289/2018). Il giudice, inoltre, “non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate” (Cass. Civ., Sez. VI, 187/2021). Principio che presuppone l'esistenza di “specifiche difformità” e dunque che la contestazione non avvenga con clausole di stile o generiche, ma che debba avvenire “a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" come disciplinato dagli artt. 214 e 215 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. VI, 25292/2018; idem: Cass. Civ., 8059/2017) Ne deriva che perchè possa aversi idoneo disconoscimento è necessario che la parte “evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive… Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte” (Cass. Civ., Sez. II, 27633/2018; idem, tra le altre: Cass. Civ., 29993/2017, Cass. Civ., 12730/2016). Nel caso di specie, l'appellante si è invece limitata a formulare il disconoscimento delle notificazioni delle quali risulta essere personalmente destinataria, senza esprimere una specifica contestazione della conformità delle copie fotostatiche prodotte, non essendone pertanto accertabile alcuna difformità. In conclusione, il contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso, unico strumento idoneo a contestare l'autenticità di quanto riportato sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va respinto anche laddove eccepisce la prescrizione delle pretese contenute nelle intimazioni di pagamento. A prescindere dalla disamina dei termini di prescrizione applicabili
(decennale per i tributi statali, quinquennale per i tributi locali e le sanzioni, triennale per la tassa automobilistica), i termini prescrizionali nella fattispecie risultano ripetutamente interrotti, dapprima dalla notificazione delle cartelle di pagamento e - quand'anche alcune di esse non fossero state regolarmente notificate – con la notificazione delle intimazioni di pagamento del 20.04.2017 e del 07.11.2019, poi di nuovo tempestivamente interrotti il 16.05.2022 (meno di tre anni dopo) con la notificazione delle intimazioni di pagamento oggetto del contendere.
In proposito va infatti rammentato che "è fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui va senz'altro riconosciuta l'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 c.c., all'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, quale atto della sequenza procedimentale specificamente contenente "l'intimazione ad adempiere" entro il termine di giorni cinque dalla notifica dell'atto (cfr. Cass. n.
1658 del 2013; Cass. n. 9120 del 2009; Cass. n. 2227 del 2018)" (Cass. Civ., Sez. VI, 15307/2021).
Per tutte tali ragioni, l'appello della contribuente deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello della contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la contribuente alle spese del grado, liquidate in euro 4000,00 oltre oneri di legge, con distrazione a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Brescia, 05 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
UC CI TO CO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
05/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
ALBERTI CESARE, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1628/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 349/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
2 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110183348611000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110183348611000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920100009829026000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920100209618805000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920100209618805000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920110220289221000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120002335414000 CAN. RADIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920120002335414000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130132193519000 TARIFFA RIFIUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920130141517775000 TARIFFA RIFIUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920160021421362000 TASSE AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1240/2025 depositato il
06/06/2025
Richieste delle parti:
Appellante: 1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della costituzione dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione poiché effettuata per il tramite di avvocato del libero foro e non dell'Avvocatura generale dello Stato, in carenza di valida procura speciale, nonché di delibera motivata e, conseguentemente, in carenza dello ius postulandi;
2) dichiarare la nullità derivata dell'Intimazione di pagamento impugnata ex art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/92 frutto del cd. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione degli atti prodromici;
3) dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle relative sanzioni ed interessi;
4) in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i giudizi con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore. Appellato:
1. Rigettare l'appello proposto dal Ricorrente_1 siccome infondato in fatto ed in diritto;
2. Confermare, conseguentemente, l'impugnata sentenza;
3. Disporre la trattazione del ricorso con modalità da remoto;
4. Condannare l'appellante al pagamento dei compensi dell'odierno giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato due ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo avverso altrettante intimazioni di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione, riferite a otto cartelle di pagamento relative tra l'altro a IVA, IRPEF, IRAP, TARI e tasse automobilistiche per diverse annualità.
In sede di ricorso la parte eccepiva il difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Nel merito sosteneva la prescrizione della pretesa erariale.
La Corte adita ha respinto i ricorsi riuniti, condannando la contribuente a rifondere le spese di lite liquidate in Euro 3.600,00. Il primo giudice rilevava che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate.
Riteneva inoltre non intervenuta la prescrizione della pretesa, in quanto i tributi erariali sono soggetti al termine ordinario decennale e quelli locali al termine quinquennale. Termini di volta in volta interrotti dalla notificazione di intimazioni negli anni 2017, 2018 e 2019.
Presenta appello la contribuente eccependo che la sentenza non si è pronunciata sulla nullità della costituzione in giudizio dell'Agente per la riscossione tramite avvocato del libero foro e non mediante personale interno. Nel merito, ritiene non provata la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, effettuata a mezzo posta raccomandata con consegna a persona diversa dal destinatario, in quanto nel caso di notifica a persona convivente la procedura di consegna deve essere completata con l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), in questo caso mancante. Inoltre, disconosce la propria sottoscrizione con riferimento a cinque cartelle di pagamento. Precisa inoltre che la presentazione dell'istanza di rateizzazione non può sanare il vizio della notificazione delle cartelle di pagamento. Insiste altresì per la prescrizione della pretesa al 16.05.2022, data di notificazione delle intimazioni di pagamento, insistendo per l'applicabilità del termine quinquennale e di quello triennale per la tassa automobilistica. In ogni caso, si prescrivono in cinque anni interessi e sanzioni. Né la prescrizione può ritenersi interrotta dalle precedenti intimazioni di pagamento, avendo disconosciuto la propria sottoscrizione e comunque non avendo le intimazioni di pagamento efficacia interruttiva della prescrizione. Chiede che vengano annullati gli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione premettendo la legittimità della costituzione in giudizio con difensore del libero foro ai sensi dell'art. 4 novies DL 34/2019, come espressamente previsto da ultimo dal protocollo d'intesa del 25.06.2024 e confermato dalla giurisprudenza più recente. Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento eseguita tramite il servizio postale con consegna a familiare convivente, non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico: l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, senza necessità dell'invio di raccomandata informativa. Quanto alle notificazioni eseguite con consegna al destinatario, l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e può essere contestato soltanto con querela di falso, essendo inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione, tra l'altro formulato senza l'indicazione degli elementi e delle prove specifiche a riprova della contestazione. In ogni caso, dopo le cartelle di pagamento sono state notificate tre intimazioni di pagamento, anch'esse validamente notificate e non impugnate dalla parte, pertanto decaduta dal formulare ora rilievi avverso dette cartelle. Da ultimo, rileva l'efficacia di dette intimazioni ai fini interruttivi della prescrizione.
Chiede che venga rigettato l'appello, con rifusione di spese di lite e distrazione di spese.
Parte contribuente presenta memoria illustrativa eccependo l'inammissibilità della costituzione di controparte con l'ausilio del difensore di libero foro, tra l'altro non venendo riportato nella procura alle liti alcun riferimento alle ragioni di derogare rispetto al patrocinio spettante in via esclusiva all'Avvocatura erariale. Ribadisce i vizi della notificazione delle cartelle di pagamento per le quali ha presentato formale disconoscimento di firma, insistendo altresì per la necessità che venga esibito l'originale delle relazioni di notifica. Quanto alle notifiche eseguite a mani di soggetto diverso dal destinatario, insiste per la necessità che venga inviata la
CAN, mancante nel caso di specie. Aggiunge che i medesimi vizi inficiano la validità della notificazione delle intimazioni di pagamento eseguite negli anni 2017, 2018 e 2019. In ogni caso, insiste per l'intervenuta prescrizione, a nulla valendo la notificazione delle intimazioni di pagamento intermedie, che perdono efficacia se l'esecuzione non viene tempestivamente avviata. Da ultimo ribadisce che sanzioni e interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la sentenza di primo grado è priva di motivazione nella parte in cui non si
è pronunciata sull'eccezione sollevata dalla contribuente in ordine alla costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione per il tramite di un avvocato del libero foro e non del proprio personale interno.
Peraltro, stante l'effetto devolutivo del giudizio d'appello, la mancanza di motivazione del provvedimento costituisce nullità relativa che deve essere sanata dal giudice d'appello qualora - come nel caso di specie – davanti a lui vengano riproposte le domande che si assume essere rimaste prive di analisi.
L'eccezione deve pertanto essere esaminata in questa sede, con riferimento alla regolarità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di legale esterno alla propria struttura, sia in primo grado e sia nel giudizio di appello (rilievo quest'ultimo formulato con la memoria illustrativa). Per entrambi i casi, peraltro, l'impugnazione della parte deve essere rigettata.
Già con ordinanza 18350/2019 la Corte di Cassazione – Sezione III ha sostenuto che, accanto alla “facoltà” di avvalersi dell'avvocatura erariale, l'Agenzia per la Riscossione ha “la identica facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro”. Orientamento ribadito dalla giurisprudenza successiva, per tutte la decisione n. 8671/2021 della Corte di Cassazione Sezione VI, che - richiamata la sentenza 30008/2019 delle Sezioni Unite, la riforma del settore introdotta dal DL 193/2016 ed il protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017 – conclude aderendo a quanto affermato da altra decisione della Corte di Cassazione (n. 31241/2019), secondo la quale "anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro".
A sua volta, la successiva ordinanza della Corte di Cassazione n. 28199/2024 premette “che il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda”, con la specificazione che la convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato esime l'agente per la riscossione dal ricorso alla difesa erariale "con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità". La Corte aggiunge che “quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro”, restando “impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati”. In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'agente per la riscossione deve – a pena di inammissibilità - conferire mandato all'Avvocatura di Stato nei giudizi di legittimità; al contrario, nei giudizi di merito ha facoltà di farsi assistere da un proprio dipendente o di conferire mandato ad un avvocato del libero foro.
Neppure può essere accolto il secondo motivo di appello, con il quale la parte eccepisce l'invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento impugnate.
Va premesso che, in considerazione della sua funzione, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR
602/1973 deve ritenersi equiparabile all'avviso di mora, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e) D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria a pena di cristallizzazione dell'obbligazione tributaria. Allorquando l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, pertanto,
l'eventuale invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento e la maturazione della prescrizione deve essere fatta valere da parte contribuente mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento e contestualmente degli atti presupposti, dato che in caso di tempestiva mancata contestazione in tale sede la pretesa erariale diventa definitiva.
Nel caso in esame le intimazioni di pagamento oggetto dell'odierno contendere sono state anticipate dalla notificazione di altre intimazioni di pagamento, due delle quali notificate personalmente alla contribuente
(rispettivamente il 20.04.2017 ed il 07.11.2019). Tali atti, peraltro, non sono stati impugnati e con essi, pertanto, non sono state impugnate le prodromiche cartelle di pagamento che, per effetto dei principi sopra riferiti, sono divenute definitive.
La contribuente ha in realtà eccepito l'invalidità della notificazione di dette intimazioni di pagamento, dichiarando di disconoscere la propria sottoscrizione in calce alle relative relate di notificazione. Ma anche sul punto l'impugnazione deve essere respinta (con argomentazioni che, ad abundantiam, valgono anche per le cartelle di pagamento notificate personalmente alla contribuente). In via generale le disposizioni normative non prevedono come necessaria l'allegazione degli originali degli atti notificati dall'Amministrazione Finanziaria e dei documenti comprovanti la loro notificazione. Tale onere di produzione sussiste soltanto nel caso di disconoscimento della riproduzione da parte del destinatario della notifica.
Peraltro, per consolidato orientamento giurisprudenziale, rimane “fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (per tutte: Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004), in quanto la produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento “non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (per tutte: Cass. Civ., Sez. VI, 18977/2019; Cass., Cass. Civ., Sez. V, 8289/2018). Il giudice, inoltre, “non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate” (Cass. Civ., Sez. VI, 187/2021). Principio che presuppone l'esistenza di “specifiche difformità” e dunque che la contestazione non avvenga con clausole di stile o generiche, ma che debba avvenire “a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" come disciplinato dagli artt. 214 e 215 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. VI, 25292/2018; idem: Cass. Civ., 8059/2017) Ne deriva che perchè possa aversi idoneo disconoscimento è necessario che la parte “evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive… Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte” (Cass. Civ., Sez. II, 27633/2018; idem, tra le altre: Cass. Civ., 29993/2017, Cass. Civ., 12730/2016). Nel caso di specie, l'appellante si è invece limitata a formulare il disconoscimento delle notificazioni delle quali risulta essere personalmente destinataria, senza esprimere una specifica contestazione della conformità delle copie fotostatiche prodotte, non essendone pertanto accertabile alcuna difformità. In conclusione, il contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso, unico strumento idoneo a contestare l'autenticità di quanto riportato sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello va respinto anche laddove eccepisce la prescrizione delle pretese contenute nelle intimazioni di pagamento. A prescindere dalla disamina dei termini di prescrizione applicabili
(decennale per i tributi statali, quinquennale per i tributi locali e le sanzioni, triennale per la tassa automobilistica), i termini prescrizionali nella fattispecie risultano ripetutamente interrotti, dapprima dalla notificazione delle cartelle di pagamento e - quand'anche alcune di esse non fossero state regolarmente notificate – con la notificazione delle intimazioni di pagamento del 20.04.2017 e del 07.11.2019, poi di nuovo tempestivamente interrotti il 16.05.2022 (meno di tre anni dopo) con la notificazione delle intimazioni di pagamento oggetto del contendere.
In proposito va infatti rammentato che "è fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui va senz'altro riconosciuta l'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 c.c., all'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, quale atto della sequenza procedimentale specificamente contenente "l'intimazione ad adempiere" entro il termine di giorni cinque dalla notifica dell'atto (cfr. Cass. n.
1658 del 2013; Cass. n. 9120 del 2009; Cass. n. 2227 del 2018)" (Cass. Civ., Sez. VI, 15307/2021).
Per tutte tali ragioni, l'appello della contribuente deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello della contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la contribuente alle spese del grado, liquidate in euro 4000,00 oltre oneri di legge, con distrazione a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Brescia, 05 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
UC CI TO CO