Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 21/01/2026, n. 178
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Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'agente per la riscossione, nei giudizi di merito, ha facoltà di farsi assistere da un proprio dipendente o di conferire mandato ad un avvocato del libero foro, non essendo richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio.

  • Rigettato
    Vizio procedurale originato da omessa rituale notificazione degli atti prodromici

    L'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, è autonomamente impugnabile. L'eventuale invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento e la maturazione della prescrizione devono essere fatte valere mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento e contestualmente degli atti presupposti. Nel caso di specie, le intimazioni di pagamento oggetto del contendere sono state anticipate da altre intimazioni di pagamento, notificate personalmente alla contribuente e non impugnate, rendendo definitive le cartelle di pagamento presupposte.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato e delle relative sanzioni ed interessi

    I termini prescrizionali risultano ripetutamente interrotti dalla notificazione delle cartelle di pagamento e, successivamente, dalla notificazione delle intimazioni di pagamento del 20.04.2017 e del 07.11.2019, poi di nuovo tempestivamente interrotti il 16.05.2022 con la notificazione delle intimazioni di pagamento oggetto del contendere. L'intimazione di pagamento è atto idoneo a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento

    Per le notificazioni eseguite tramite il servizio postale con consegna a familiare convivente, non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica né annotazione specifica sull'avviso di ricevimento. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si ritiene ritualmente consegnato. Per le notificazioni eseguite con consegna al destinatario, l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e può essere contestato soltanto con querela di falso, essendo inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione formulato senza indicazione di elementi specifici. L'appellante si è limitata a formulare il disconoscimento senza esprimere una specifica contestazione della conformità delle copie fotostatiche prodotte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 21/01/2026, n. 178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 178
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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