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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12803/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 12803/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08.11.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Riccardo Rocca e Alessandra Parte_1
Bossola
e
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Riccardo Parte_2
Rocca e Alessandra Bossola con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e trascritto presso i registri atti di matrimonio del comune di Parte_2
Albignasego al n. 12, parte I, anno 2004, alle seguenti condizioni:
1. il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente conserverà la Per_1
collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la residenza della madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé uando vorrà, accordandosi direttamente con il figlio;
Per_1
3. in considerazione della collocazione prevalente di resso la residenza materna e tenendo Per_1
conto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, i coniugi concordano che la signora
[...]
provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario del figlio;
Pt_1
4. il padre, per tutte le spese straordinarie di contribuirà nella misura del 50% come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Padova, da considerarsi parte integrante del presente atto;
5. le spese legali relative al presente procedimento verranno sostenute dal signor Parte_2
.
[...]
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio in Albignasego Parte_1 Parte_2
in data 09.12.2004, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Albignasego al n. 12, parte I dell'anno 2004 e dall'unione matrimoniale è nato il figlio Persona_2
(nato in [...] il [...]).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 14.09.2017 e la separazione è stata omologata in data 26.09.2017 (decreto n. cronol. 8045/2017 del 03.10.2017).
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Parte_2
è cittadino egiziano), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se
[...]
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 08.11.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato in [...] Per_2
il 27.10.2005), minorenne e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e della concorde volontà delle parti le spese di lite sono poste a carico di
Parte_2
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Albignasego al n. 12, parte
I dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite a carico di . Parte_2
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 12803/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08.11.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Riccardo Rocca e Alessandra Parte_1
Bossola
e
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Riccardo Parte_2
Rocca e Alessandra Bossola con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e trascritto presso i registri atti di matrimonio del comune di Parte_2
Albignasego al n. 12, parte I, anno 2004, alle seguenti condizioni:
1. il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente conserverà la Per_1
collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la residenza della madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé uando vorrà, accordandosi direttamente con il figlio;
Per_1
3. in considerazione della collocazione prevalente di resso la residenza materna e tenendo Per_1
conto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, i coniugi concordano che la signora
[...]
provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario del figlio;
Pt_1
4. il padre, per tutte le spese straordinarie di contribuirà nella misura del 50% come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Padova, da considerarsi parte integrante del presente atto;
5. le spese legali relative al presente procedimento verranno sostenute dal signor Parte_2
.
[...]
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio in Albignasego Parte_1 Parte_2
in data 09.12.2004, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Albignasego al n. 12, parte I dell'anno 2004 e dall'unione matrimoniale è nato il figlio Persona_2
(nato in [...] il [...]).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 14.09.2017 e la separazione è stata omologata in data 26.09.2017 (decreto n. cronol. 8045/2017 del 03.10.2017).
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Parte_2
è cittadino egiziano), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se
[...]
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 08.11.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato in [...] Per_2
il 27.10.2005), minorenne e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e della concorde volontà delle parti le spese di lite sono poste a carico di
Parte_2
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Albignasego al n. 12, parte
I dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite a carico di . Parte_2
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari