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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15039/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 21/02/1976), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LOREFICE SALVATORE;
(ROMA (RM), 18/12/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LOREFICE SALVATORE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/08/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di mutuo rispetto,
con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E.
e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini
di legge;
- i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e,
pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- la figlia, ancora minorenne, è affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori e gli stessi hanno concordato tra loro il seguente
protocollo: il minore sarà collocato presso la madre ed il padre potrà
comunque trascorrere liberamente del tempo con lei, in base alle esigenze
scolastiche della stessa e previo accordo con la madre;
- entrambi i coniugi provvederanno, in pari misura, al mantenimento
di entrambi i figli e sosterranno ogni spesa per vitto, alloggio, istruzione,
attività sportive e ricreative ed ogni altro genere di spesa loro riconducibile;
- ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora
reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro
documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in
caso di rinnovo dei predetti documenti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15039/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 21/02/1976) e (ROMA (RM), Controparte_1
18/12/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
05/08/2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1018, Parte II, Serie A06, Anno 2000, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15039/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 21/02/1976), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LOREFICE SALVATORE;
(ROMA (RM), 18/12/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. LOREFICE SALVATORE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/08/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di mutuo rispetto,
con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E.
e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini
di legge;
- i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e,
pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- la figlia, ancora minorenne, è affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori e gli stessi hanno concordato tra loro il seguente
protocollo: il minore sarà collocato presso la madre ed il padre potrà
comunque trascorrere liberamente del tempo con lei, in base alle esigenze
scolastiche della stessa e previo accordo con la madre;
- entrambi i coniugi provvederanno, in pari misura, al mantenimento
di entrambi i figli e sosterranno ogni spesa per vitto, alloggio, istruzione,
attività sportive e ricreative ed ogni altro genere di spesa loro riconducibile;
- ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora
reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro
documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in
caso di rinnovo dei predetti documenti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15039/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 21/02/1976) e (ROMA (RM), Controparte_1
18/12/1973) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
05/08/2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1018, Parte II, Serie A06, Anno 2000, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi