Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7009 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Reffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza notificata il 14.08.2025 tesa ad ottenere il riesame del decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 10678/2017/PAT/AREA III^/ PAT/AREA III TER del 30.08.2017, notificato in data 05.09.2017, nonché per l'accertamento dell'obbligo e conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere nei termini di legge con provvedimento espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa MA BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza prodotta in data 14 agosto 2025, volta ad ottenere la revoca degli atti che hanno condotto alla revoca della patente di guida già da lui posseduta, a suo tempo intervenuta (nel 2017) in ragione di una condanna penale (per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990); a sostegno della istanza, il ricorrente rappresentava che la revoca era stata disposta in ossequio all’automatismo derivante dall’art. 120, comma 2, del Codice della Strada, prima dell’intervento correttivo della Corte Costituzionale che aveva ricondotto la fattispecie all’esercizio di un potere discrezionale, richiedente la ponderazione degli interessi e una congrua motivazione; da qui, il ricorrente fondava il suo interesse alla rivalutazione della situazione da parte delle Amministrazioni competenti, anche considerando che, dopo la condanna, non era intervenuto alcun fatto nuovo;
Considerato che l’Amministrazione, nel costituirsi, deduceva l’inammissibilità del ricorso non essendo stata l’istanza di autotutela rivolta a tutte le Autorità coinvolte nel presente giudizio (in particolare, non essendo stata la stessa notificata al Ministero dei Trasporti, ma solo alla Prefettura) e comunque la sua infondatezza, assumendo non sussistente alcun obbligo a provvedere in autotutela;
Considerato che all’esito della camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio;
Considerato di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente in relazione al profilo di pretesa incompletezza del contraddittorio procedimentale, sussistendo altri dirimenti e più pregnanti profili che conducono alla inammissibilità/infondatezza del ricorso;
Considerato che il ricorrente ha chiesto, con la sua istanza, di avviare un procedimento amministrativo volto alla rivalutazione positiva della sua situazione sulla scorta dei poteri discrezionali che la Prefettura ora esercita nell’applicare l’art. 120 del Codice della Strada dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018, che ha dichiarato l’illegittimità di tale norma nella parte il cui il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere” alla revoca del titolo abilitativo alla guida per effetto di una condanna per reati inerenti gli stupefacenti;
Ritenuto tuttavia, al riguardo, che anche dopo la richiamata sentenza n. 22/2018 le controversie in materia di revoca della patente continuano ad essere devolute, come per il passato, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ. SS.UU., ord. n. 26391/2020), in quanto aventi ad oggetto, nella sua interezza, il rapporto tra il cittadino e la Prefettura indipendentemente dal fatto che di fronte a istanze di provvedere quest’ultima adotti provvedimenti formali di diniego o mantenga un comportamento inerte comunque ritenuto pregiudizievole dalla controparte; nel caso di specie, occorre avere a riferimento la posizione giuridica soggettiva che l’atto amministrativo tende a comprimere o condizionare, che, in questo caso, è il diritto alla libera circolazione, sicché la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal Prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto (cfr. Cass. Sezz. Un. Civ., cit. nonché Cons. di Stato, III, n. 3843/2024);
Ritenuto che, per consolidata giurisprudenza, l’azione averso il silenzio inadempimento è data solo per l’inerzia dell’Amministrazione nelle materie di cui vi è giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento espresso, e non anche nelle materie in cui il provvedimento espresso, come nella specie la revoca della patente di guida (così come il “contrarius actus”, revoca della revoca), ricada nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, V, n. 6238/2022, ex pluris);
Considerato pertanto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr., in fattispecie del tutto sovrapponibile, Cons. di Stato, III, n. 5804/2025, erroneamente citata da parte ricorrente), il che consente al ricorrente di riproporlo innanzi al giudice munito di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 e segg. c.p.a.;
Considerato, a prescindere da tale profilo, che, per altrettanto consolidata giurisprudenza, anche della sezione, non sussiste a carico dell’Amministrazione un obbligo generalizzato azionabile a provvedere su un’istanza di autotutela (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 7434/2024), né tale obbligo può derivare dalla sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale, posto che la c.d. retroattività delle pronunce della Corte costituzionale incontra il limite delle situazioni consolidate, come è nella specie (cfr. TAR Campania, V, n. 7220/2024);
Considerato che, in relazione a tale ultimo profilo, il ricorso deve essere respinto, perché infondato;
Considerato di regolare le spese secondo soccombenza come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BB, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA BB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.