TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1490
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene che le controversie in materia di revoca della patente continuino ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in caso di inerzia dell'Amministrazione, poiché incidono sul diritto alla libera circolazione. Pertanto, l'azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile solo nelle materie di giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento espresso.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene che le controversie in materia di revoca della patente continuino ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in caso di inerzia dell'Amministrazione, poiché incidono sul diritto alla libera circolazione. Pertanto, l'azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile solo nelle materie di giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento espresso.

  • Rigettato
    Inesistenza di un obbligo di provvedere su istanza di autotutela

    Il Collegio ritiene che non sussista a carico dell'Amministrazione un obbligo generalizzato azionabile a provvedere su un'istanza di autotutela, né tale obbligo può derivare dalla sopravvenienza di una pronuncia della Corte Costituzionale, posto che la c.d. retroattività delle pronunce della Corte costituzionale incontra il limite delle situazioni consolidate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1490
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1490
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo