Art. 13.
Al fine di assicurare continuita' all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all' articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e' autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.
Per l'attuazione della legge dello Stato in favore della rinascita delle zone terremotate della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Marche, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e' iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.
Al fine di assicurare continuita' all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all' articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , e' autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.
Per l'attuazione della legge dello Stato in favore della rinascita delle zone terremotate della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Marche, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e' iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.