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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8329/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005796 CONTR.SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo n. 53230005796, prot. QB/2023/734807, notificato in data 31 ottobre
2023, Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche contestava alla società ImmobilSmeralda S.r.l.
l'infedele dichiarazione, con conseguente evasione, del contributo di soggiorno per l'anno d'imposta 2022, in relazione alla struttura ricettiva denominata "Affittacamere Denominazione_1", sita in Roma.
L'atto impositivo traeva origine da una discrepanza rilevata dall'Ente a seguito di "verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". Secondo la prospettazione dell'Ufficio, i pernottamenti risultanti da tali banche dati per l'anno 2022 ammontavano a 1081, a fronte dei quali la contribuente non avrebbe presentato alcuna dichiarazione (pernotti dichiarati pari a 0). Di conseguenza,
l'Amministrazione procedeva alla liquidazione dell'imposta presuntamente evasa, quantificata in € 3.783,50
(determinata moltiplicando 1081 pernotti per la tariffa di € 3,50), e all'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione nella misura dell'80% dell'imposta (€ 3.026,80), oltre a interessi (€ 158,75) e spese di notifica, per un importo totale richiesto di € 6.971,05.
Avverso tale atto, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva, in data 29 dicembre 2023, il ricorso in esame, corredato da istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Il ricorso era affidato ai seguenti motivi.
1) Erroneità del presupposto dell'avviso di accertamento. La ricorrente deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa, asserendo di aver, in realtà, regolarmente adempiuto ai propri obblighi dichiarativi e di versamento per l'anno 2022. A sostegno di ciò, produceva le comunicazioni trimestrali inviate alla piattaforma di Roma Capitale e le relative ricevute di bonifico. Da tale documentazione emergeva la dichiarazione di un totale di 1044 pernotti (di cui 970 imponibili e 74 esenti) e il versamento dell'importo complessivo di € 3.395,00
(pari a 970 pernotti x € 3,50). La società spiegava che il mancato rinvenimento di tali adempimenti da parte dell'Ente era ascrivibile a un "mero errore materiale". Nello specifico, la Sig.ra Nominativo_1 (all'epoca incaricata della gestione), nell'inviare telematicamente le dichiarazioni, aveva erroneamente indicato nella sezione "tipologia delle strutture ricettive" la dicitura "locazione breve" in luogo di "affittacamere". Per tale ragione, il sistema automatizzato dell'Ente non aveva rinvenuto le dichiarazioni nella sezione corretta
("affittacamere"), generando l'accertamento.
2) Violazione meramente formale e inapplicabilità delle sanzioni (Art. 10 Statuto del Contribuente). La ricorrente, sviluppando la tesi dell'errore materiale, evidenziava come tale inesattezza non avesse arrecato alcun pregiudizio economico alle casse di Roma Capitale. Ciò in quanto, per l'anno d'imposta 2022, la tariffa del contributo di soggiorno era identica sia per la tipologia "locazione breve" sia per "affittacamere", essendo pari per entrambe a € 3,50 a pernotto. Le tariffe, infatti, sarebbero state differenziate solo a partire dal 1° ottobre 2023. L'errore, non avendo inciso sulla determinazione dell'imposta né sul suo versamento, doveva pertanto qualificarsi come "mera violazione formale" ai sensi dell'art. 10 della L. 212/2000, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate.
3) Erroneità del numero dei pernotti addebitati. In via subordinata, la ricorrente contestava il dato di 1081 pernotti utilizzato dall'Ufficio. Produceva, a tal fine, le ricevute di trasmissione delle "Società_1" alla Polizia di Stato, dalle quali risultavano, per il 2022, 1044 pernotti effettivi (coerenti con le sue dichiarazioni trimestrali) e non 1081.
4) In via ulteriormente gradata, la società osservava che, anche qualora si volesse ritenere corretto il dato di 1081 pernotti, la differenza rispetto ai 1044 già dichiarati e versati sarebbe stata di soli 37 pernotti.
L'eventuale imposta residua a debito sarebbe stata, quindi, pari a € 129,50 (37 x € 3,50), e non l'intero importo di € 3.783,50 richiesto.
Roma Capitale si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali insisteva per la legittimità dell'operato dei propri Uffici. L'Ente resistente confermava che l'accertamento era scaturito dal mancato rinvenimento di dichiarazioni trimestrali o annuali per la struttura "Affittacamere Denominazione_1 ", regolarmente autorizzata. Ribadiva che il dato dei 1081 pernotti era stato "autodichiarato alla Questura dallo stesso ricorrente" e reso disponibile all'Amministrazione tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.M.
11/11/2020.
L'Amministrazione contestava la tesi della "mera violazione formale", sostenendo che l'irregolare imputazione dei dati (inserimento come "locazione breve" e a nome di una persona fisica anziché della società) avesse, di fatto, "compromesso l'attività di controllo dell'Amministrazione".
Tuttavia, in ossequio "al principio di collaborazione e buona fede", Roma Capitale si dichiarava "disponibile a portare in deduzione da tale numero i pernottamenti ordinari ed esenti già comunicati attraverso la struttura
'locazione breve' erroneamente inserita dal ricorrente". L'Ente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.
In prossimità dell'udienza di trattazione, la parte ricorrente depositava memorie illustrative, con cui ribadiva la propria assoluta buona fede, ulteriormente comprovata dalla circostanza (ammessa dalla stessa
Amministrazione) di aver regolarmente comunicato le presenze alla Questura.1
In tale sede, la Ricorrente_1 S.r.l., "prendendo atto della disponibilità espressa da Roma Capitale... di portare in deduzione i pernotti già dichiarati da quelli accertati", si dichiarava "a sua volta - disponibile al versamento della differenza residua", quantificata in 37 pernotti. Insisteva, tuttavia, per la "conseguente inapplicabilità delle sanzioni", data la natura meramente formale della violazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato resta assorbita dalla presente decisione sul merito della controversia, che esaurisce la materia del contendere.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
L'Ente ha accertato 1081 pernotti a fronte di 0 dichiarati, ma la parte ricorrente ha fornito ampia prova documentale di aver, in realtà, dichiarato 1044 pernotti e versato il relativo contributo di € 3.395,00.
Il mancato abbinamento tra i versamenti effettuati e la struttura "Affittacamere" è pacificamente ascrivibile a un errore materiale della contribuente, consistito nell'errata selezione della tipologia "locazione breve".
Roma Capitale, nelle proprie controdeduzioni, ha superato l'impostazione rigida dell'atto e, invocando i principi di buona fede e collaborazione, si è dichiarata "disponibile a portare in deduzione" i pernotti e i versamenti erroneamente imputati. A sua volta, la ricorrente, nelle memorie illustrative, ha "preso atto" di tale apertura e, rinunciando a contestare la minima discrepanza numerica tra il dato della Questura (1081)
e il proprio (1044), si è dichiarata "disponibile al versamento della differenza residua".
Alla luce di tale convergenza processuale, questo Collegio ritiene pacifico e provato quanto segue:
a) Il numero totale di pernotti imponibili per l'anno 2022 è pari a 1081.
b) La ricorrente ha già dichiarato e versato il contributo per 1044 pernotti (970 imponibili e 74 esenti), come da documentazione allegata.
c) La differenza residua di pernotti, da assoggettare a imposta, è pari a 37 (1081 - 1044).
La maggiore imposta dovuta dalla Ricorrente_1 S.r.l., calcolata sulla tariffa di € 3,50, deve, pertanto, essere rideterminata nel minor importo di € 129,50 (37 pernotti x € 3,50).
La pretesa originaria per l'imposta, pari a € 3.783,50, deve quindi essere parzialmente annullata e ridotta a tale importo con conseguente ricaduta sulla determinazione delle sanzioni e degli interessi.
Riguardo alle spese di giudizio, ricorre una situazione di soccombenza reciproca a cui consegue la totale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 41, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso determina l'imposta dovuta in euro € 129,50, oltre sanzioni ed interessi.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 14.11.2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8329/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005796 CONTR.SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento esecutivo n. 53230005796, prot. QB/2023/734807, notificato in data 31 ottobre
2023, Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche contestava alla società ImmobilSmeralda S.r.l.
l'infedele dichiarazione, con conseguente evasione, del contributo di soggiorno per l'anno d'imposta 2022, in relazione alla struttura ricettiva denominata "Affittacamere Denominazione_1", sita in Roma.
L'atto impositivo traeva origine da una discrepanza rilevata dall'Ente a seguito di "verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". Secondo la prospettazione dell'Ufficio, i pernottamenti risultanti da tali banche dati per l'anno 2022 ammontavano a 1081, a fronte dei quali la contribuente non avrebbe presentato alcuna dichiarazione (pernotti dichiarati pari a 0). Di conseguenza,
l'Amministrazione procedeva alla liquidazione dell'imposta presuntamente evasa, quantificata in € 3.783,50
(determinata moltiplicando 1081 pernotti per la tariffa di € 3,50), e all'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione nella misura dell'80% dell'imposta (€ 3.026,80), oltre a interessi (€ 158,75) e spese di notifica, per un importo totale richiesto di € 6.971,05.
Avverso tale atto, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva, in data 29 dicembre 2023, il ricorso in esame, corredato da istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Il ricorso era affidato ai seguenti motivi.
1) Erroneità del presupposto dell'avviso di accertamento. La ricorrente deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa, asserendo di aver, in realtà, regolarmente adempiuto ai propri obblighi dichiarativi e di versamento per l'anno 2022. A sostegno di ciò, produceva le comunicazioni trimestrali inviate alla piattaforma di Roma Capitale e le relative ricevute di bonifico. Da tale documentazione emergeva la dichiarazione di un totale di 1044 pernotti (di cui 970 imponibili e 74 esenti) e il versamento dell'importo complessivo di € 3.395,00
(pari a 970 pernotti x € 3,50). La società spiegava che il mancato rinvenimento di tali adempimenti da parte dell'Ente era ascrivibile a un "mero errore materiale". Nello specifico, la Sig.ra Nominativo_1 (all'epoca incaricata della gestione), nell'inviare telematicamente le dichiarazioni, aveva erroneamente indicato nella sezione "tipologia delle strutture ricettive" la dicitura "locazione breve" in luogo di "affittacamere". Per tale ragione, il sistema automatizzato dell'Ente non aveva rinvenuto le dichiarazioni nella sezione corretta
("affittacamere"), generando l'accertamento.
2) Violazione meramente formale e inapplicabilità delle sanzioni (Art. 10 Statuto del Contribuente). La ricorrente, sviluppando la tesi dell'errore materiale, evidenziava come tale inesattezza non avesse arrecato alcun pregiudizio economico alle casse di Roma Capitale. Ciò in quanto, per l'anno d'imposta 2022, la tariffa del contributo di soggiorno era identica sia per la tipologia "locazione breve" sia per "affittacamere", essendo pari per entrambe a € 3,50 a pernotto. Le tariffe, infatti, sarebbero state differenziate solo a partire dal 1° ottobre 2023. L'errore, non avendo inciso sulla determinazione dell'imposta né sul suo versamento, doveva pertanto qualificarsi come "mera violazione formale" ai sensi dell'art. 10 della L. 212/2000, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate.
3) Erroneità del numero dei pernotti addebitati. In via subordinata, la ricorrente contestava il dato di 1081 pernotti utilizzato dall'Ufficio. Produceva, a tal fine, le ricevute di trasmissione delle "Società_1" alla Polizia di Stato, dalle quali risultavano, per il 2022, 1044 pernotti effettivi (coerenti con le sue dichiarazioni trimestrali) e non 1081.
4) In via ulteriormente gradata, la società osservava che, anche qualora si volesse ritenere corretto il dato di 1081 pernotti, la differenza rispetto ai 1044 già dichiarati e versati sarebbe stata di soli 37 pernotti.
L'eventuale imposta residua a debito sarebbe stata, quindi, pari a € 129,50 (37 x € 3,50), e non l'intero importo di € 3.783,50 richiesto.
Roma Capitale si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali insisteva per la legittimità dell'operato dei propri Uffici. L'Ente resistente confermava che l'accertamento era scaturito dal mancato rinvenimento di dichiarazioni trimestrali o annuali per la struttura "Affittacamere Denominazione_1 ", regolarmente autorizzata. Ribadiva che il dato dei 1081 pernotti era stato "autodichiarato alla Questura dallo stesso ricorrente" e reso disponibile all'Amministrazione tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.M.
11/11/2020.
L'Amministrazione contestava la tesi della "mera violazione formale", sostenendo che l'irregolare imputazione dei dati (inserimento come "locazione breve" e a nome di una persona fisica anziché della società) avesse, di fatto, "compromesso l'attività di controllo dell'Amministrazione".
Tuttavia, in ossequio "al principio di collaborazione e buona fede", Roma Capitale si dichiarava "disponibile a portare in deduzione da tale numero i pernottamenti ordinari ed esenti già comunicati attraverso la struttura
'locazione breve' erroneamente inserita dal ricorrente". L'Ente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.
In prossimità dell'udienza di trattazione, la parte ricorrente depositava memorie illustrative, con cui ribadiva la propria assoluta buona fede, ulteriormente comprovata dalla circostanza (ammessa dalla stessa
Amministrazione) di aver regolarmente comunicato le presenze alla Questura.1
In tale sede, la Ricorrente_1 S.r.l., "prendendo atto della disponibilità espressa da Roma Capitale... di portare in deduzione i pernotti già dichiarati da quelli accertati", si dichiarava "a sua volta - disponibile al versamento della differenza residua", quantificata in 37 pernotti. Insisteva, tuttavia, per la "conseguente inapplicabilità delle sanzioni", data la natura meramente formale della violazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato resta assorbita dalla presente decisione sul merito della controversia, che esaurisce la materia del contendere.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
L'Ente ha accertato 1081 pernotti a fronte di 0 dichiarati, ma la parte ricorrente ha fornito ampia prova documentale di aver, in realtà, dichiarato 1044 pernotti e versato il relativo contributo di € 3.395,00.
Il mancato abbinamento tra i versamenti effettuati e la struttura "Affittacamere" è pacificamente ascrivibile a un errore materiale della contribuente, consistito nell'errata selezione della tipologia "locazione breve".
Roma Capitale, nelle proprie controdeduzioni, ha superato l'impostazione rigida dell'atto e, invocando i principi di buona fede e collaborazione, si è dichiarata "disponibile a portare in deduzione" i pernotti e i versamenti erroneamente imputati. A sua volta, la ricorrente, nelle memorie illustrative, ha "preso atto" di tale apertura e, rinunciando a contestare la minima discrepanza numerica tra il dato della Questura (1081)
e il proprio (1044), si è dichiarata "disponibile al versamento della differenza residua".
Alla luce di tale convergenza processuale, questo Collegio ritiene pacifico e provato quanto segue:
a) Il numero totale di pernotti imponibili per l'anno 2022 è pari a 1081.
b) La ricorrente ha già dichiarato e versato il contributo per 1044 pernotti (970 imponibili e 74 esenti), come da documentazione allegata.
c) La differenza residua di pernotti, da assoggettare a imposta, è pari a 37 (1081 - 1044).
La maggiore imposta dovuta dalla Ricorrente_1 S.r.l., calcolata sulla tariffa di € 3,50, deve, pertanto, essere rideterminata nel minor importo di € 129,50 (37 pernotti x € 3,50).
La pretesa originaria per l'imposta, pari a € 3.783,50, deve quindi essere parzialmente annullata e ridotta a tale importo con conseguente ricaduta sulla determinazione delle sanzioni e degli interessi.
Riguardo alle spese di giudizio, ricorre una situazione di soccombenza reciproca a cui consegue la totale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 41, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso determina l'imposta dovuta in euro € 129,50, oltre sanzioni ed interessi.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 14.11.2025.