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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 16\12\25 ed all'esito della trattazione scritta e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2382\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui sono state riunite le cause aventi R.G. 6468\23 e 7511\24, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso all'avv. F. Vorraro, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso nei giudizi aventi RG 2382\23 e CP_1
7511\24 dagli avv.ti I. Rampino e C. Petrillo.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. C. Falcetta. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 28\4\23 l' ha impugnato l'intimazione di Pt_1
pagamento n. 07120239004079478000, notificata il 14\3\23 ( e non 14\4\23 come erroneamente indicato in ricorso) , relativa alle seguenti cartelle di pagamento :
07120180045532210000 – 07120190013776228000 – 0712019010287973000 ,tutte afferenti CP_ il mancato versamento di rate premio per l'anno 2017 e 2018.
Il successivo 13\11\23 ( RG 6468\23) è stato depositato altro ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria n. 07176202300004710000, notificata il 4\10\23 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento : 07120160062265368000 – 07120180045532210000 – 07120190013776228000
– 07120190102879730000 – 07120210000595157000 – 07120220019234057000 e
07120220172309633000 per la stessa causale ma per gli anni 2015 – 2017 – 2018 – 2019 –
2020 – 2021 e 2022. Infine, il 2\12\24 ( RG 7511\24) è stato depositato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249051976380000, notificata il 22\10\24, relativa alle tre cartelle già oggetto del ricorso depositato il 28\4\23 e ad altra cartella pur impugnata con il ricorso depositato il
13\11\23.
Con i rispettivi atti introduttivi sono state sollevate eccezioni in merito alla non debenza delle somme richieste ed alla mancanza di requisiti formali e sostanziali degli atti impugnati.
CP_ L' in verità con memoria di costituzione alquanto scarna nei contenuti, ha contrastato l'avversa pretesa almeno per i giudizi contraddistinti dai nn. RG 2382\23 e 7511\24.
Più articolata e documentata è stata la costituzione dell' che ha decisamente contrastato CP_2
le richieste di parte ricorrente, deducendo compiutamente in merito all'insussistenza delle eccezioni sollevate con gli atti introduttivi.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.per l'odierna udienza e previo deposito di rituali note le cause sono state decise.
I giudizi in epigrafe, per ovvie ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché in virtù di provvedimenti presidenziali del 7\12\23 e 22\7\25 vanno riuniti.
Devono preliminarmente qualificarsi le azioni intraprese dal ricorrente, che, contestando per un verso la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione e per l'altro eccependo difetti formali e procedurali degli atti, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. , nonché opposizione agli atti esecutivi ax art. 617 stesso codice, norme entrambe espressamente richiamate, ai fini oppositivi, dagli artt. 24 e 29 del d.lvo 46\99.
In tale ottica i giudizi vanno esaminati disgiuntamente.
Per il primo ( RG 2382\23) ne va rilevata l'iammissibilità.
L'atto impugnato non è stato notificato come parte ricorrente deduce addì 14\4\23, bensì il
14\3\23 mediante pec e per come l' ha provato ( cfr. ricevute trasmissione ed CP_2
accettazione allegate alla produzione).
Da tanto ne deriva che l'opposizione è stata depositata in aperto contrasto con i termini, perentori, fissati dai citati artt. 615 e 617 c.p.c. ( rispettivamente 40 e 20 gg).
Siffatta dirimente circostanza rende pertanto il ricorso inammissibile ed esonera il giudicante dall'esame delle questioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio e configurate sia come opposizione all'esecuzione ( es. prescrizione), sia come opposizione agli atti esecutivi.( es. errato calcolo, difetto di notifica degli atti presupposti ed altro) Ne è a dire che la notifica a mezzo per sia da ritenersi irrituale, la S.C., da ultimo, con la sentenza n. 21328 del 5\10\20 ha affermato : “ Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come <<un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art.
1, comma 1, lett. c), – poi, definisce <<copia per immagine su supporto informatico di documento analogico>> come <<il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <> parla di <<documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>>.
Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr Cass. 30948/2019 vedi anche
Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che <<nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente riscossione tramite pec, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
Analisi più compiuta va fatta per il giudizio riunito ( RG n. 6468\23), quello avverso l'iscrizione ipotecaria, che risulta pur esso inammissibile. Questo è da ritenersi tempestivo quantomeno per l'eccezione relativa alla presunta intervenuta prescrizione, ma comunque sussiste un difetto procedurale afferente la mancata CP_ vocatio in ius dell'ente impositore ( nella specie effettivo creditore delle somme.
Con specifico provvedimento del 28\1\25 questo giudicante, rilevata la dedotta mancanza e su espressa richiesta in tal senso della difesa di parte ricorrente, aveva autorizzato la notifica degli atti alla controparte, ma tale autorizzazione è rimasta inevasa.
Sovviene sul punto la sentenza delle SS.UU. della Cassazione, la n. 7514 dell' 8\3\22, che, chiamata a dirimere il contrasto sorto tra le sezioni semplici, ha così statuito : “ Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo , entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, che la attribuisce in via esclusiva all'ente impositore ( comma 5 “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta gg. dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore “) La sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione dell'agente di riscossione al processo e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti di quest'ultimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c. 1 c., soggetto ( incaricato dal creditore) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.”
Pertanto, alla luce della richiamata sentenza e della lettera della legge, in giudizi quale quello in esame la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore, sicchè la proposizione del giudizio nei confronti del concessionario, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario stesso.
Tanto è ancor più rispondente alla lettera della legge e, in particolare, al disposto di cui alla l.
265\02, che parzialmente modificando l'art. 24 del d.lvo 46\99 ha previsto che le opposizioni ad esecuzione vertenti in tema di contributi previdenziali vanno sempre ed in ogni caso notificate all'ente impositore indipendentemente dai motivi posti a sostegno delle stesse.
Il dedotto difetto della legittimazione ( ad agire o contraddire) , come più volte affermato dalla
Suprema Corte ( cfr. Cass. SS.UU.sent. n. 1912\12) è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità e purchè non si sia formato giudicato interno e si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e comporta, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirando a prevenire una sentenza inutiliter data, la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al merito circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della sentenza ( cfr. Cass. 11190\95
; 6160\00 ; 11284\10).
Rimane da esaminare l'ultimo e più recente dei giudizi riuniti ( quello con RG 7511\24).
Innanzitutto il titolo impugnato non è stato notificato come parte ricorrente allega nell'atto introduttivo il 14\4\23 ( frutto di un evidente e superficiale “ copia e incolla” della premessa del primo ricorso) , bensì il 22\10\24, come provato dall' CP_2
Ciò fa sì che le eccezioni sollevate ai punti 1-3-4-5-6 e 7, qualificandosi come opposizioni agli atti esecutivi ( difetto di notifica degli atti presupposti, errato calcolo, difetto di contradditorio preliminare ecc) sono da ritenersi inammissibili per violazione del termine perentorio di cui al già citato art. 617 c.p.c.
Per quanto attiene all'eccezione di cui al punto 2 , presunta prescrizione , va osservato che essa non sussiste per come allegato e provato dalla resistente che ha esibito rituali CP_2
ricevute di accettazione e consegna delle pec afferenti i singoli titoli ( cfr. produzione nel CP_2 giudizio RG 2382\23 ai nn. 6,6-1, 6-2 ; 7, 7-1,7-2 ; 8, 8-1, 8-2 con notifiche rispettivamente avvenute il 19\7\18, 23\1\19 e 4\9\19 ).
In merito alla pur presunta decadenza per violazione del disposto di cui all'art. 25 dpr 60\73 va osservato che la relativa eccezione attiene al quomodo executionis, , con qualificazione della stessa come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, intempestiva, in quanto ( così come per le altre sopra richiamate) avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 gg. dalla notifica degli atti impugnati ex art. 617 c.p.c.
In proposito va infatti evidenziato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto CP_ l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura, ma non comporta invece la decadenza dal diritto.
Va all'uopo richiamata l' ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) che ha così statuito : “L'art. 25
d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo
CP_ CP_ è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' ( nel caso in esame ndr) per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ CP_ accorda all' ( id est ndr) per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale relativo alla formazione del titolo ed ascrivibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
I ricorsi vanno pertanto respinti e le spese, tenuto conto dell'attività svolta e del valore complessivo della controversia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- rigetta i ricorsi per come in epigrafe riuniti e per le motivazioni illustrate;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € CP_ 2.850,00 in favore dell' ed in € 1.600,00 in favore dell' oltre spese forfettarie, IVA e CP_2
CPA come per legge.
CP_
-compensa per intero le spese e competenze di lite tra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 16\12\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 16\12\25 ed all'esito della trattazione scritta e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2382\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui sono state riunite le cause aventi R.G. 6468\23 e 7511\24, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso all'avv. F. Vorraro, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso nei giudizi aventi RG 2382\23 e CP_1
7511\24 dagli avv.ti I. Rampino e C. Petrillo.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. C. Falcetta. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 28\4\23 l' ha impugnato l'intimazione di Pt_1
pagamento n. 07120239004079478000, notificata il 14\3\23 ( e non 14\4\23 come erroneamente indicato in ricorso) , relativa alle seguenti cartelle di pagamento :
07120180045532210000 – 07120190013776228000 – 0712019010287973000 ,tutte afferenti CP_ il mancato versamento di rate premio per l'anno 2017 e 2018.
Il successivo 13\11\23 ( RG 6468\23) è stato depositato altro ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria n. 07176202300004710000, notificata il 4\10\23 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento : 07120160062265368000 – 07120180045532210000 – 07120190013776228000
– 07120190102879730000 – 07120210000595157000 – 07120220019234057000 e
07120220172309633000 per la stessa causale ma per gli anni 2015 – 2017 – 2018 – 2019 –
2020 – 2021 e 2022. Infine, il 2\12\24 ( RG 7511\24) è stato depositato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249051976380000, notificata il 22\10\24, relativa alle tre cartelle già oggetto del ricorso depositato il 28\4\23 e ad altra cartella pur impugnata con il ricorso depositato il
13\11\23.
Con i rispettivi atti introduttivi sono state sollevate eccezioni in merito alla non debenza delle somme richieste ed alla mancanza di requisiti formali e sostanziali degli atti impugnati.
CP_ L' in verità con memoria di costituzione alquanto scarna nei contenuti, ha contrastato l'avversa pretesa almeno per i giudizi contraddistinti dai nn. RG 2382\23 e 7511\24.
Più articolata e documentata è stata la costituzione dell' che ha decisamente contrastato CP_2
le richieste di parte ricorrente, deducendo compiutamente in merito all'insussistenza delle eccezioni sollevate con gli atti introduttivi.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.per l'odierna udienza e previo deposito di rituali note le cause sono state decise.
I giudizi in epigrafe, per ovvie ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché in virtù di provvedimenti presidenziali del 7\12\23 e 22\7\25 vanno riuniti.
Devono preliminarmente qualificarsi le azioni intraprese dal ricorrente, che, contestando per un verso la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione e per l'altro eccependo difetti formali e procedurali degli atti, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. , nonché opposizione agli atti esecutivi ax art. 617 stesso codice, norme entrambe espressamente richiamate, ai fini oppositivi, dagli artt. 24 e 29 del d.lvo 46\99.
In tale ottica i giudizi vanno esaminati disgiuntamente.
Per il primo ( RG 2382\23) ne va rilevata l'iammissibilità.
L'atto impugnato non è stato notificato come parte ricorrente deduce addì 14\4\23, bensì il
14\3\23 mediante pec e per come l' ha provato ( cfr. ricevute trasmissione ed CP_2
accettazione allegate alla produzione).
Da tanto ne deriva che l'opposizione è stata depositata in aperto contrasto con i termini, perentori, fissati dai citati artt. 615 e 617 c.p.c. ( rispettivamente 40 e 20 gg).
Siffatta dirimente circostanza rende pertanto il ricorso inammissibile ed esonera il giudicante dall'esame delle questioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio e configurate sia come opposizione all'esecuzione ( es. prescrizione), sia come opposizione agli atti esecutivi.( es. errato calcolo, difetto di notifica degli atti presupposti ed altro) Ne è a dire che la notifica a mezzo per sia da ritenersi irrituale, la S.C., da ultimo, con la sentenza n. 21328 del 5\10\20 ha affermato : “ Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come <<un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art.
1, comma 1, lett. c), – poi, definisce <<copia per immagine su supporto informatico di documento analogico>> come <<il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <
Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr Cass. 30948/2019 vedi anche
Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che <<nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente riscossione tramite pec, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
Analisi più compiuta va fatta per il giudizio riunito ( RG n. 6468\23), quello avverso l'iscrizione ipotecaria, che risulta pur esso inammissibile. Questo è da ritenersi tempestivo quantomeno per l'eccezione relativa alla presunta intervenuta prescrizione, ma comunque sussiste un difetto procedurale afferente la mancata CP_ vocatio in ius dell'ente impositore ( nella specie effettivo creditore delle somme.
Con specifico provvedimento del 28\1\25 questo giudicante, rilevata la dedotta mancanza e su espressa richiesta in tal senso della difesa di parte ricorrente, aveva autorizzato la notifica degli atti alla controparte, ma tale autorizzazione è rimasta inevasa.
Sovviene sul punto la sentenza delle SS.UU. della Cassazione, la n. 7514 dell' 8\3\22, che, chiamata a dirimere il contrasto sorto tra le sezioni semplici, ha così statuito : “ Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo , entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, che la attribuisce in via esclusiva all'ente impositore ( comma 5 “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta gg. dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore “) La sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione dell'agente di riscossione al processo e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti di quest'ultimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c. 1 c., soggetto ( incaricato dal creditore) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.”
Pertanto, alla luce della richiamata sentenza e della lettera della legge, in giudizi quale quello in esame la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore, sicchè la proposizione del giudizio nei confronti del concessionario, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario stesso.
Tanto è ancor più rispondente alla lettera della legge e, in particolare, al disposto di cui alla l.
265\02, che parzialmente modificando l'art. 24 del d.lvo 46\99 ha previsto che le opposizioni ad esecuzione vertenti in tema di contributi previdenziali vanno sempre ed in ogni caso notificate all'ente impositore indipendentemente dai motivi posti a sostegno delle stesse.
Il dedotto difetto della legittimazione ( ad agire o contraddire) , come più volte affermato dalla
Suprema Corte ( cfr. Cass. SS.UU.sent. n. 1912\12) è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità e purchè non si sia formato giudicato interno e si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e comporta, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirando a prevenire una sentenza inutiliter data, la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al merito circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della sentenza ( cfr. Cass. 11190\95
; 6160\00 ; 11284\10).
Rimane da esaminare l'ultimo e più recente dei giudizi riuniti ( quello con RG 7511\24).
Innanzitutto il titolo impugnato non è stato notificato come parte ricorrente allega nell'atto introduttivo il 14\4\23 ( frutto di un evidente e superficiale “ copia e incolla” della premessa del primo ricorso) , bensì il 22\10\24, come provato dall' CP_2
Ciò fa sì che le eccezioni sollevate ai punti 1-3-4-5-6 e 7, qualificandosi come opposizioni agli atti esecutivi ( difetto di notifica degli atti presupposti, errato calcolo, difetto di contradditorio preliminare ecc) sono da ritenersi inammissibili per violazione del termine perentorio di cui al già citato art. 617 c.p.c.
Per quanto attiene all'eccezione di cui al punto 2 , presunta prescrizione , va osservato che essa non sussiste per come allegato e provato dalla resistente che ha esibito rituali CP_2
ricevute di accettazione e consegna delle pec afferenti i singoli titoli ( cfr. produzione nel CP_2 giudizio RG 2382\23 ai nn. 6,6-1, 6-2 ; 7, 7-1,7-2 ; 8, 8-1, 8-2 con notifiche rispettivamente avvenute il 19\7\18, 23\1\19 e 4\9\19 ).
In merito alla pur presunta decadenza per violazione del disposto di cui all'art. 25 dpr 60\73 va osservato che la relativa eccezione attiene al quomodo executionis, , con qualificazione della stessa come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, intempestiva, in quanto ( così come per le altre sopra richiamate) avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 gg. dalla notifica degli atti impugnati ex art. 617 c.p.c.
In proposito va infatti evidenziato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto CP_ l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura, ma non comporta invece la decadenza dal diritto.
Va all'uopo richiamata l' ordinanza della S.C. ( n. 27726\19 ) che ha così statuito : “L'art. 25
d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e l'iscrizione a ruolo
CP_ CP_ è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' ( nel caso in esame ndr) per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere
l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Del resto già con Cass. 5963\18 ; 19708\11 e 15211\17, si era stabilito che : “ In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge CP_ CP_ accorda all' ( id est ndr) per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”.
Depongono in tal senso : il tenore letterale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo secondo le forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale a quello sostanziale;
la ratio stessa dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale relativo alla formazione del titolo ed ascrivibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
I ricorsi vanno pertanto respinti e le spese, tenuto conto dell'attività svolta e del valore complessivo della controversia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- rigetta i ricorsi per come in epigrafe riuniti e per le motivazioni illustrate;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in € CP_ 2.850,00 in favore dell' ed in € 1.600,00 in favore dell' oltre spese forfettarie, IVA e CP_2
CPA come per legge.
CP_
-compensa per intero le spese e competenze di lite tra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 16\12\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano