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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4007 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Strada Statale 113 n.68 C.F._1
98057 Milazzo ITALIA presso lo studio dell'Avv. PANASITI ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI
OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il sig. ha chiesto Parte_1
l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato, alle dipendenze dell'azienda agricola “RI ER VA, per gli anni dal 2012 al 2015 e dal 2017 al 2019, con conseguente iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le giornate indicate e il riconoscimento delle correlate prestazioni economiche di malattia.
Deduce di avere svolto attività di bracciante addetto alla custodia di bovini, ovini e caprini, alle operazioni di transumanza, manutenzione dei recinti e dei fili elettrificati, sfalcio e raccolta dell'erba, nonché alla pulitura e coltivazione di terreni ad uliveto e raccolta delle olive, con orario giornaliero di circa otto ore, regolarmente retribuito e – sino all'intervento dell' – iscritto negli elenchi CP_1 nominativi per un numero di giornate corrispondente a quello effettivamente lavorato. CP_ Espone che, a seguito di accertamento ispettivo sull'azienda RI, sono stati adottati provvedimenti di cancellazione delle giornate lavorative a suo carico per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, provvedimenti resi pubblici mediante pubblicazione telematica degli elenchi di variazione;
assume di avere proposto nei termini i ricorsi amministrativi al e successivamente il CP_2 presente ricorso giurisdizionale.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo CP_1 in via preliminare l'inammissibilità per mancata evocazione del datore di lavoro quale litisconsorte necessario e la decadenza dall'azione ex art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970; nel merito ha richiamato il verbale di accertamento del
24.9.2019, da cui emergerebbe la natura fittizia dei rapporti di lavoro agricolo denunciati dall'azienda RI, alla luce della sproporzione tra fabbisogno ettaro- colturale e manodopera dichiarata, nonché di plurime incongruenze documentali e fattuali.
Con note autorizzate, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando le eccezioni preliminari e la valenza probatoria del verbale ispettivo, ritenuto generico rispetto alla posizione del sig.
e non idoneo a superare la prova offerta dal lavoratore (documentale e Pt_1 testimoniale).
All'udienza del 20.7.2023 è stato escusso il teste , il Testimone_1 quale ha dichiarato di avere lavorato egli stesso alle dipendenze del RI negli anni 2015-2018, svolgendo le medesime mansioni del ricorrente, e di avere visto il sig. lavorare con lui in campagna, confermando l'orario di lavoro, la Pt_1 retribuzione giornaliera e le principali attività (custodia animali, transumanza, manutenzione recinzioni, pulizia dei terreni, raccolta delle olive). Ha precisato che nel 2016 il “non c'era”. Pt_1
1. Sulle eccezioni preliminari
1.1. Litisconsorzio necessario del datore di lavoro L'eccezione è infondata.
Oggetto del presente giudizio è il rapporto previdenziale intercorrente tra il lavoratore e l' , avente ad oggetto l'iscrizione negli elenchi nominativi dei CP_1 lavoratori agricoli e il riconoscimento delle conseguenti prestazioni economiche.
Non è richiesta in questa sede la condanna del datore di lavoro al versamento di contributi né si discute direttamente dell'adempimento delle obbligazioni retributive e contributive in suo capo, ma solo del diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi e a percepire le prestazioni in base a tale iscrizione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi aventi ad oggetto esclusivamente la reiscrizione negli elenchi agricoli e/o il riconoscimento di prestazioni previdenziali nei confronti dell' , non sussiste litisconsorzio CP_1 necessario del datore di lavoro, trattandosi di rapporto previdenziale autonomo rispetto a quello di lavoro.(Doctrine)
Ne consegue che il contraddittorio è integro nei confronti del solo ente previdenziale.
1.2. Decadenza dall'azione ex art. 22 d.l. n. 7/1970
L' ha eccepito la decadenza dall'azione, assumendo che il ricorrente CP_1 avrebbe proposto il ricorso oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. n.
7/1970 per impugnare i provvedimenti definitivi di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi.
Dagli atti risulta che:
i provvedimenti di cancellazione relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015,
2017 e 2018 sono stati pubblicati sul sito tra il 10 e il 25 marzo 2020; CP_1 il provvedimento relativo all'anno 2019 è stato pubblicato tra il 15 e il 30 settembre 2020; il sig. ha proposto ricorso amministrativo al CISOA in data Pt_1
6.4.2020 per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e in data 22.9.2020 per l'anno 2019;
i ricorsi amministrativi non sono stati definiti nei termini, formandosi il silenzio-rigetto; il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 14.12.2020. La Suprema Corte, con orientamento consolidato (da ultimo Cass. n.
6259/2019 e successive conformi), ha affermato che, in caso di proposizione dei ricorsi amministrativi di cui all'art. 11 d.lgs. n. 375/1993, il termine decadenziale di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, da intendersi coincidente con la notifica del provvedimento conclusivo ovvero, in caso di inerzia, con la scadenza dei termini per la decisione, ferma la possibilità per il lavoratore di agire entro 360 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione (240 giorni per il doppio grado amministrativo + 120 giorni ex art. 22 cit.).(Studio Cerbone)
Applicando tali principi al caso concreto, avuto riguardo alle date di pubblicazione degli elenchi, di proposizione dei ricorsi amministrativi e del ricorso giudiziario, deve ritenersi che l'azione sia stata esercitata nei termini, tenuto conto anche della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale da COVID-19 richiamata dal ricorrente nelle note.
L'eccezione di decadenza va pertanto respinta.
2. In diritto – quadro normativo e giurisprudenziale
Il sistema di tutela dei lavoratori agricoli a tempo determinato è imperniato sull'iscrizione negli elenchi nominativi tenuti dall' , la quale costituisce CP_1 presupposto necessario per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali
(disoccupazione agricola, malattia, ecc.).
L'ente previdenziale, ai sensi degli artt. 9 e 11 d.lgs. n. 375/1993, è titolare di un potere di controllo sulla veridicità delle denunce contributive e delle giornate lavorative dichiarate, potendo – all'esito degli accertamenti ispettivi – procedere alla cancellazione o al disconoscimento delle giornate ritenute non riconducibili a rapporti di lavoro effettivi.
La giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata e più volte ribadita anche in recenti pronunce (Cass. nn. 29108/2022, 1295/2023, ord. nn.
11787/2024, 3003 e 3009/2024, 8629/2025), ha affermato che:
l'iscrizione negli elenchi ha mera funzione di agevolazione probatoria, che viene meno quando l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro sottostante;
in tale evenienza, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro grava integralmente sul lavoratore, non potendosi pretendere dall'ente previdenziale la prova “positiva” dell'inesistenza del rapporto;
i verbali di accertamento ispettivo fanno piena prova, sino a querela di falso, dei fatti avvenuti in presenza degli ispettori o da essi compiuti, costituendo comunque una fonte di convincimento particolarmente qualificata quanto alle circostanze da essi descritte;
buste paga, CUD, modelli fiscali e DMAG costituiscono documentazione di provenienza datoriale, non sufficiente, da sola, a dimostrare l'effettività del lavoro, specie laddove l' abbia contestato la veridicità dell'intero impianto CP_1 occupazionale aziendale.
Questo è il quadro entro cui va valutata la domanda del sig. Pt_1
3. Valutazione delle risultanze istruttorie
3.1. Il verbale ispettivo CP_1
Dalla memoria difensiva dell' e dal verbale di accertamento CP_1
24.9.2019 emerge che l'azienda “RI ER VA è stata oggetto di approfondita verifica, estesa al periodo 11.5.2010-30.6.2019, comprendente: accessi in azienda, acquisizione di documentazione contabile, fiscale e previdenziale, sopralluoghi sui terreni siti nei comuni interessati, analisi del fabbisogno ettaro-colturale e dell'effettiva consistenza dell'allevamento.
Gli ispettori hanno accertato, tra l'altro: una marcata sproporzione tra la manodopera bracciantile denunciata negli anni (con punte fino a oltre 2.000 giornate annue) e il fabbisogno di lavoro stimabile sulla base delle superfici e delle colture effettivamente praticate;
l'esistenza di terreni dichiarati in denuncia aziendale ma successivamente concessi in affitto a terzi, non più nella concreta disponibilità dell'azienda; condizioni dei fondi (pascolo allo stato brado, uliveti incolti, strutture fatiscenti) non compatibili con il consistente impiego di manodopera dichiarato;
incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal titolare, nonché discordanze tra i registri aziendali e quanto riscontrato in loco. Sulla base di tali elementi, l' ha disconosciuto la genuinità dei CP_1 rapporti di lavoro agricolo denunciati dall'azienda nel periodo 2010-2019, disponendo la cancellazione delle giornate dagli elenchi nominativi, fra cui quelle riferite al sig. Pt_1
Tale verbale, come detto, costituisce un importante elemento di prova a favore della tesi dell'ente previdenziale e può essere superato soltanto da una prova contraria specifica, puntuale e convincente fornita dal lavoratore.
3.2. La prova offerta dal ricorrente
Il ricorrente ha prodotto buste paga, documentazione fiscale e previdenziale relativa ai rapporti con l'azienda RI, estratto conto contributivo, ricorsi amministrativi e ha dedotto prova testimoniale.
Quanto alla documentazione (buste paga, DMAG, ecc.), deve ribadirsi che si tratta di atti unilaterali, provenienti dal datore di lavoro o dallo stesso sistema dichiarativo aziendale oggetto di verifica, che non possono, da soli, ritenersi idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, una volta che l' abbia contestato l'autenticità sostanziale dell'impianto occupazionale CP_1 aziendale.
Per quanto concerne la prova testimoniale, il teste ha confermato Tes_1 di avere lavorato alle dipendenze del RI e di avere visto il lavorare Pt_1 con lui, svolgendo le mansioni descritte nel ricorso, con orario e retribuzione corrispondenti a quanto allegato;
ha precisato, tuttavia, che il ricorrente non era presente nel 2016 e ha dichiarato di avere a sua volta cause pendenti contro l' , nelle quali il sig. figura come teste. CP_1 Pt_1
Le dichiarazioni rese sono certamente significative, ma presentano alcuni limiti: il teste riferisce in maniera diretta e circostanziata solo per il periodo 2015-
2018, non avendo conoscenza diretta dei rapporti 2012-2014 e 2019; emerge una situazione di reciprocità testimoniale tra teste e ricorrente, che impone particolare cautela nella valutazione dell'attendibilità;
Nel complesso, la prova testimoniale, pur confermando l'esistenza di un'attività lavorativa in agricoltura svolta dal sig. per taluni periodi, si Pt_1 rivela generica e parziale quanto alla durata e alla continuità dei rapporti oggetto di cancellazione e non appare sufficiente, da sola, a scalfire il quadro probatorio di segno opposto emergente dal verbale ispettivo, che riguarda l'intero assetto aziendale e il complesso dei lavoratori impiegati.
Alla luce dei principi espressi dalla Cassazione – secondo cui, in presenza di disconoscimento dell' , il lavoratore deve fornire prova rigorosa CP_1 dell'esistenza, della durata e dell'onerosità del rapporto di lavoro dedotto, non essendo sufficiente il mero richiamo alla pregressa iscrizione negli elenchi – deve concludersi che, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sul ricorrente non risulta adeguatamente assolto per l'intero arco temporale rivendicato.
Non è possibile, sulla base delle sole risultanze acquisite, procedere a una ricostruzione puntuale e attendibile delle giornate effettivamente lavorate dal sig.
distinta anno per anno, né individuare con sufficiente sicurezza quali Pt_1 periodi, fra quelli cancellati, possano ritenersi comunque sorretti da prova certa di effettività.
In un contesto di sistematico disconoscimento delle denunce aziendali per manodopera fittizia, l'unica testimonianza escussa, con i limiti sopra evidenziati, non è idonea a ribaltare l'esito dell'accertamento ispettivo per gli anni dal 2012 al
2015 e dal 2017 al 2019.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato quanto alla domanda di reiscrizione negli elenchi nominativi per le giornate in contestazione.
3.3. Sulle prestazioni economiche di malattia
La domanda di riconoscimento delle indennità di malattia per i periodi indicati nel ricorso è consequenziale al riconoscimento dell'iscrizione negli elenchi con almeno 51 giornate annue di lavoro agricolo.
La Suprema Corte ha chiarito che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto indefettibile per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali;
in difetto di tempestiva impugnazione o di accertata illegittimità del provvedimento di esclusione o cancellazione, il giudice non può riconoscere la prestazione.
Poiché nel caso concreto non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi per le giornate oggetto di cancellazione, deve conseguentemente escludersi la sussistenza del presupposto per l'erogazione delle prestazioni economiche richieste, con rigetto anche di tale domanda.
4. Sulle spese di lite
La controversia attiene a materia previdenziale caratterizzata da elevata tecnicità e da un quadro normativo e giurisprudenziale non sempre univoco, come dimostrato anche dalla produzione difensiva delle parti e dalla necessità di coordinare disciplina sugli elenchi agricoli, pubblicazione telematica e rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Si ravvisano, pertanto, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo