Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1506 / 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1506 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Ceva (CN), Via dei Parte_1 C.F._1
Ravera n. 5, presso lo studio dell'Avv. Loredana Giaccone (pec:
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in atti;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Fossano (CN), Via CP_1 C.F._2
G. Falletti n. 36, presso lo studio dell'Avv. Ileana Marmi (pec: , Email_2 dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Mondovì n. 52/2023 del 18 aprile
2023, depositata in data 4 maggio 2023, non notificata.
Conclusioni: con il deposito delle note di precisazione delle conclusioni del 31 agosto 2024 -
17 settembre 2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso richiamando i propri atti e scritti difensivi.
1
= in parziale riforma della sentenza n. 52/2023 pronunciata dal GIUDICE di PACE di
MONDOVI' e pubblicata il 04/05//2023;
= dichiarare che, stante la soccombenza, il SI. è tenuto a rifondere le spese legali CP_1 sostenute dalla SI.ra conseguentemente all'azione del SI. , pertanto, Pt_1 CP_1
= condannare il SI. a rifondere alla SI.ra le spese sostenute in relazione CP_1 Pt_1 ed a causa alle richieste contro di lei formulate e di cui alla sentenza emessa dall'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Mondovì,
= con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio che si propongono nella seguente misura (in base alle tariffe) fase di esame e studio € 425,00, fase introduttiva del giudizio € 425,00, fase di trattazione € 851,00 e fase decisionale € 851,00: totale € 2.552,00.
Il difensore di parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Adito, disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 52/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Mondovì.
- Condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per i motivi meglio precisati in atti, in particolare con riferimento alla domanda di refusione delle spese di mediazione già definite nell'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti il 19/01/2023 e prodotto nel giudizio di primo grado dall'attore come doc. 4).
- In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado venga contenuta al minimo.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Giudizio di I grado.
2 Con atto di citazione, regolarmente notificato a cura del competente Ufficiale Giudiziario in data 12 maggio 2022, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Mondovì, , chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione in proprio Parte_1 favore di alcuni beni mobili di sua proprietà (rasaerba, pompa idrovora Scuba, trattore, livellatore e forca) oltre al risarcimento dei danni patiti dal proprio veicolo (liquidati nella misura di euro 2.000,00) nonché degli ulteriori danni subiti in conseguenza della mancata restituzione dei beni medesimi.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice assumeva:
a) che le parti avevano intrattenuto una stabile relazione amorosa, durata un decennio, sino all'anno 2019;
b) che, durante tale periodo, il SI. aveva concesso in prestito alla SI.ra , CP_1 Pt_1 ricoverandoli presso i suoi magazzini, alcuni beni di sua proprietà, tra i quali:
- Opel Meriva targata CN488NF;
- Trattore targato CN079590;
- Livellatore;
- Forca;
- Catene per bovini;
- Pompa idrovora;
- Pompa Scuba;
- RA;
CP_2
c) che, terminata la relazione, la SI.ra si era rifiutata di restituire i menzionati beni Pt_1 al SI. e aveva impedito al medesimo l'accesso presso la propria abitazione al CP_1 fine di prelevarli;
d) che il SI. aveva, pertanto, inviato alla controparte formale richiesta di CP_1 restituzione dei beni, da quest'ultima contestate;
e) che i tentativi stragiudiziali di bonario componimento della lite erano risultati vani e, conseguentemente, il SI. aveva dato avvio al procedimento di mediazione cui CP_1 la controparte aveva aderito e, nel corso dell'incontro del 13 gennaio 2022, le parti si erano accordate esclusivamente in relazione ad alcuni beni (autoveicolo Opel Meriva, pompa per irrigazione, due catene di bovini);
3 f) che, pertanto, le parti non avevano raggiunto un accordo sugli ulteriori beni (rasaerba, pompa idrovora Scuba, trattore, livellatore e forca), con conseguente declaratoria di manata conciliazione nell'ambito della procedura di mediazione;
g) che, in data 20 gennaio 2022, il SI. i era recato presso l'abitazione della SI.ra CP_1
per ritirare i beni su cui era intercorso l'accordo delle parti;
Pt_1
h) che, durante il recupero del veicolo Opel Meriva, il SI. aveva notato come la CP_1 stessa presentasse numerosi danni, per la riparazione dei quali, si era reso necessario l'esborso dell'importo di euro 2.000,00;
i) che gli ulteriori beni non consegnati dalla SI.ra erano stati acquistati dal SI. Pt_1
d erano di sua esclusiva proprietà. CP_1
Tanto premesso, concludeva affinché il Giudice di Pace adito volesse: “In via CP_1 preliminare,
- esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.320 comma 1, с.p.c-;
Nel merito:
- fissata l'udienza per la comparizione delle parti e accolte le prove ivi dedotte,
- Voglia accogliere le domande attoree e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione dei seguenti beni: rasaerba, pompa idrovora Scuba, trattore, livellatore e forca
- Voglia altresì condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'autovettura attorea che si quantificano nella misura di € 2.000,00, nonché al risarcimento degli ulteriori danni patiti dall'attore per la mancata restituzione dei beni medesimi, il cui ammontare potrà essere indicato dal Giudice in via equitativa, e comunque entro i limiti di competenza per valore del medesimo.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta , Parte_1 la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto. In particolare, parte convenuta contestava la circostanza che i beni di cui l'attore aveva chiesto la restituzione fossero di proprietà di quest'ultimo, rappresentando di essere essa stessa proprietaria dei beni rivendicati.
Contestava, altresì, sia in punto an che in punto quantum le domande risarcitorie proposte dalla controparte. Evidenziava che il trattore – di proprietà e nel possesso della famiglia Pt_1
4 – era stato volturato a nome del SI. in data 21 marzo 2014 a seguito della morte del CP_1 proprio genitore, titolare di una azienda agricola, onde evitare la vendita del bene e per consentirne all'attore l'utilizzo presso la propria azienda agricola;
contestava il valore di tale bene indicato dall'attore nel proprio atto di citazione, rilevando come lo stesso fosse di gran lunga superiore e pari all'importo di euro 11.000,00 circa. Eccepiva, inoltre, l'operatività della disposizione di cui all'art. 1153 c.c.; eccepiva, infine, l'incompetenza per valore del Giudice di
Pace adito in favore della competenza del Tribunale di Cuneo. Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE
= dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito;
NEL MERITO
= respingersi ogni domanda attorea perchè infondata;
= dichiarare che nessun danno ha subito il SI. CP_1
= dichiarare che tutti i beni di cui l'attore chiede la consegna sono di proprietà della SI.ra
ed Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
= condannare il SI. a consegnare alla SI.ra l'importo di € 500,00 ricavato dalla CP_1 Pt_1 vendita dell'autoveicolo di sua proprietà;
IN VIA SUBORDINATA ed EVENTUALE,
= dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di vendita del trattore dalla famiglia al SI. Pt_1
dell'acquisto da parte del SI. ell'autovettura Opel Meriva;
CP_1 CP_1
IN OGNI CASO
= con il favore delle spese tutte”.
Il Giudice di Pace di Mondovì, all'udienza del 7 luglio 2022, di prima comparizione e trattazione, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
alla successiva udienza, su istanza delle parti, concedeva dunque i termini di cui all'art. 320, comma 4 cod. proc. civ. per il deposito di memorie autorizzate;
ritenuta la causa matura per la decisione in relazione alla eccezione preliminare di difetto di competenza, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 gennaio 2023 ove, sulle conclusioni delle parti, era trattenuta in decisione. Con ordinanza depositata in data 7 febbraio 2023, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio sulla questione, rilevata d'ufficio dal Giudice di Pace di Mondovì, della propria incompetenza per materia, in relazione alla quale veniva dunque stimolato il contraddittorio
5 delle parti. Veniva, pertanto, nuovamente tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti e, alla successiva udienza del 18 aprile 2023, precisate nuovamente le rispettive conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
La sentenza del Giudice di Pace di Mondovì.
Con sentenza emessa in data 18 aprile 2023, depositata il successivo 4 maggio 2023, il
Giudice di Pace di Mondovì, evidenziata la distinzione tra azione di rivendicazione ed azione di restituzione in relazione alla diversa causa petendi alle stesse sottesa, una di carattere reale e l'altra di natura obbligatoria, e qualificata la domanda attorea quale rivendica, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Cuneo, nulla statuendo in relazione alle spese del giudizio.
Giudizio d'appello.
Pertanto, con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo pec in data 10 giugno 2023,
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, proponendo Parte_1 CP_1 appello avverso la menzionata sentenza n. 52/2023 del Giudice di Pace di Mondovì del 18 aprile 2023, depositata e pubblicata in data 4 maggio 2023, non notificata, limitando la propria censura esclusivamente al capo afferente alle spese del giudizio, attesa l'erronea applicazione dei principi sanciti dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soccombenza.
In particolare, parte appellante invocava l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 90
c.p.c., laddove il Giudice di Pace di Mondovì dichiarando la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Cuneo, aveva omesso qualsivoglia statuizione in punto spese di lite, essendo, invece, prevista ex lege la condanna del soccombete alla refusione delle spese in favore della controparte. Parte appellante concludeva, pertanto, affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “= respinta ogni avversa domanda, istanza, deduzione e produzione;
= riservando la richiesta di sospensione dell'eventuale giudizio conseguente alla disposta riassunzione;
= in parziale riforma della sentenza n. 52/2023 pronunciata dal GIUDICE di PACE di
MONDOVI' e pubblicata il 04/05//2023;
= dichiarare che, stante la soccombenza, il SI. è tenuto a rifondere le spese legali CP_1 sostenute dalla SI.ra conseguentemente all'azione del SI. , pertanto, Pt_1 CP_1
6 = condannare il SI. a rifondere alla SI.ra le spese sostenute in relazione CP_1 Pt_1 ed a causa alle richieste contro di lei formulate e di cui alla sentenza emessa dall'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Mondovì,
= con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio che si propongono nella seguente misura (in base alle tariffe) fase di esame e studio € 425,00, fase introduttiva del giudizio € 425,00, fase di trattazione € 851,00 e fase decisionale € 851,00: totale € 2.552,00.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato il CP_1 quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto del gravame proposto. In particolare, parte appellata rilevava che il Giudice di prime cure – nel dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cuneo – non aveva ritenuto fondata l'eccezione sollevata dalla controparte ma aveva considerato sussistere la diversa ipotesi di competenza per materia del
Tribunale alla luce di una diversa qualificazione della domanda attorea con conseguente assenza di una ipotesi di soccombenza. Nel contestare altresì la quantificazione delle spese operate dalla parte appellante, parte appellata concludeva, pertanto, chiedendo “- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 52/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Mondovì.
- Condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per i motivi sovra indicati.
- In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado venga contenuta al minimo.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA”.
All'esito dell'udienza del 29 novembre 2023, di prima comparizione e trattazione della causa, con ordinanza resa in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era dunque rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 20 novembre 2024, previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali.
La causa, pertanto, perveniva alla menzionata udienza cartolare del 20 novembre 2024 ove, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, era riservata in decisione ai sensi della norma di cui all'art. 189 c.p.c.-.
7 • Ammissibilità.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dello stesso, effettuata a mezzo pec (10 giugno 2023), rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (4 maggio 2023) e la sua procedibilità essendo stata iscritta a ruolo la causa nel successivo termine di giorni 10 (10 giugno 2023).
• Merito.
Tutto quanto innanzi premesso, l'appello appare fondato e, pertanto, merita di essere accolto per le ragioni di seguito meglio precisate.
Preliminarmente, si deve osservare come, avverso l'ordinanza (ovvero la sentenza, come nel caso in esame) che abbia accolto l'eccezione di incompetenza per materia e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 21.1.2022 n. 1848; Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza 5.11.2021 n. 32003).
Soprattutto, a seguito della riassunzione tempestiva della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente, quest'ultimo deve provvedere a regolare le spese processuali esclusivamente per il giudizio svoltosi dinanzi a sé, e non anche di quello tenutosi avanti al giudice dichiaratosi incompetente. Come ha osservato la Suprema Corte, infatti, il giudice innanzi al quale le parti,
a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 7.2.2017, n. 3122).
Ciò fonda, senz'altro, l'interesse di a proporre appello avverso la sentenza n. Parte_1
52/2023 emessa dal Giudice di Pace di Mondovì in data 4 maggio 2023. Infatti, se il giudice innanzi a cui la causa è stata riassunta, vale a dire il Tribunale di Cuneo, non dovesse provvedere sulle spese del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Mondovì dichiaratosi incompetente, l'odierna appellante non potrebbe contestare tale ipotetica decisione. Se,
8 invece, il Tribunale di Cuneo dovesse statuire sulle predette spese, l'odierno appellato, CP_1 potrebbe con piena ragione impugnare tale liquidazione.
[...]
Parte appellata, nel costituirsi nel presente giudizio, ha evidenziato come non potesse trovare applicazione il principio di soccombenza atteso che la declaratoria di incompetenza non era fondata sull'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta in primo grado – la quale aveva avuto ad oggetto esclusivamente il valore della causa – ma sulla questione rilevata d'ufficio dal giudice della diversa qualificazione della domanda proposta da parte attrice.
Appare, invero, evidente che nella sentenza di primo grado non è dato rinvenirsi alcuna motivazione in relazione alla disciplina delle spese di lite, atteso che il Giudice di Pace di
Mondovì si è limitato a disporre “Nulla sulle spese”.
Ciò nondimeno, quanto dedotto da parte appellata in ordine alla circostanza che il giudice di prime cure – nel dichiarare la propria incompetenza – non abbia accolto l'eccezione sollevata dalla convenuta/odierna appellante (afferente ad ipotesi, del tutto diversa, di incompetenza per valore del Giudice di Pace adito) ma abbia posto a fondamento della propria pronuncia una questione dallo stesso corrisponde al vero e, pertanto, pur essendo errata la statuizione del giudice di primo grado con cui nulla viene disposto in relazione alla liquidazione delle spese di lite, all'esito del presente giudizio le stesse devono essere integralmente compensate.
Ed invero, il motivo solo in rito della pronuncia del Giudice di Pace di Mondovì – peraltro fondato su questione dallo stesso rilevata d'ufficio con ordinanza del 7 febbraio 2023 – nonché la scarsa attività processuale svolta, la peculiarità della vicenda dedotta in giudizio e la controvertibilità delle interpretazioni delle norme applicate costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
In definitiva, pur risultando l'appello proposto da fondato quanto alla dedotta Parte_1 errata omissione della liquidazione delle spese di lite della fase del giudizio celebrata innanzi al Giudice di Pace di Mondovì e definita con la sentenza di incompetenza appellata, in riforma della sentenza appellata le spese del primo grado di giudizio devono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., atteso il motivo solo in rito della pronuncia del giudice di prime cure nonché la scarsa attività processuale svolta innanzi al medesimo, la
9 peculiarità della vicenda dedotta in giudizio e la controvertibilità delle interpretazioni delle norme applicate.
• Spese di lite.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass., ord. 14.02.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.04.2018, n. 77), che sono individuabili nell'esito non favorevole per la parte appellante, pure vittoriosa quanto alla richiesta riforma della statuizione sulle spese, dell'impugnazione dalla stessa proposta, non essendo stata accolta la domanda di condanna in proprio favore delle spese di lite del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 52/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Mondovì in data 18 aprile 2023, depositata il successivo 4 maggio
2023, non notificata, nei soli limiti della statuizione inerente alle spese del giudizio, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 15 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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