CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2025, n. 37413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37413 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - US IC ZI LL UR R.G.N. 22691/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di L'Aquila; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
letta la memoria depositata dal difensore di VA FA, Avv. Franco Augusto Gastalfo, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, con unico motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37413 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LL UR ZI Data Udienza: 14/10/2025 6.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che non consentito per le ragioni che seguono. Si deve, in tal senso, osservare: - che il ricorso è stato proposto in modo del tutto generico, attesa la mancata evocazione da parte del ricorrente del vizio, denunciabile in sede di legittimità, che caratterizzerebbe il provvedimento impugnato;
- che è stata articolata una critica non consentita in questa sede, essendosi il ricorso limitato a proporre una censura di fatto quanto alla valutazione e ricostruzione della condotta ascritta al VA dal Tribunale. Il Tribunale ha invece considerato, in modo logico ed argomentato, quale elemento di discrimine la presenza di un tempo apprezzabile tra la richiesta e la successiva reazione violenta, tanto da non poter ritener sussistente la provvista indiziaria in ordine al reato provvisoriamente imputato. Il ricorrente ha proposto una propria diversa (e ritenuta più plausibile) valutazione degli elementi acquisiti, ritenendo in fatto inesistente lo scarto temporale tra le due azioni, senza effettivamente confrontarsi con la ricostruzione in diritto del provvedimento impugnato e senza allegare il vizio valutabile in sede di legittimità, in assenza, dunque, di effettivo confronto con la motivazione (che ha richiamato la assenza di un rapporto di strumentalità tra la violenza e minaccia e la eventuale condizione psicologica di costrizione della vittima). In conclusione, si deve ribadire che in tema dimisurecautelaripersonali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Dichiara inammissibile il ricorso. Il Consigliere estensore ZI LL UR 2
letta la memoria depositata dal difensore di VA FA, Avv. Franco Augusto Gastalfo, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, con unico motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37413 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LL UR ZI Data Udienza: 14/10/2025 6.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che non consentito per le ragioni che seguono. Si deve, in tal senso, osservare: - che il ricorso è stato proposto in modo del tutto generico, attesa la mancata evocazione da parte del ricorrente del vizio, denunciabile in sede di legittimità, che caratterizzerebbe il provvedimento impugnato;
- che è stata articolata una critica non consentita in questa sede, essendosi il ricorso limitato a proporre una censura di fatto quanto alla valutazione e ricostruzione della condotta ascritta al VA dal Tribunale. Il Tribunale ha invece considerato, in modo logico ed argomentato, quale elemento di discrimine la presenza di un tempo apprezzabile tra la richiesta e la successiva reazione violenta, tanto da non poter ritener sussistente la provvista indiziaria in ordine al reato provvisoriamente imputato. Il ricorrente ha proposto una propria diversa (e ritenuta più plausibile) valutazione degli elementi acquisiti, ritenendo in fatto inesistente lo scarto temporale tra le due azioni, senza effettivamente confrontarsi con la ricostruzione in diritto del provvedimento impugnato e senza allegare il vizio valutabile in sede di legittimità, in assenza, dunque, di effettivo confronto con la motivazione (che ha richiamato la assenza di un rapporto di strumentalità tra la violenza e minaccia e la eventuale condizione psicologica di costrizione della vittima). In conclusione, si deve ribadire che in tema dimisurecautelaripersonali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Dichiara inammissibile il ricorso. Il Consigliere estensore ZI LL UR 2