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Articolo 8 della Legge 17 aprile 1989, n. 141
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Legge 17 aprile 1989, n. 141
Articolo 8 della Legge 17 aprile 1989, n. 141
Versione
27 aprile 1989
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 27 aprile 1989
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