Articolo 8 della Legge 17 aprile 1989, n. 141
Articolo 7
Versione
27 aprile 1989
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 27 aprile 1989