Articolo 7 del Decreto 15 marzo 2007, n. 55
Articolo 6Articolo 8
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12 maggio 2007
Art. 7. Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i trenini turistici 1. La circolazione dei trenini turistici e' subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell' articolo 93 del Codice della strada , dei componenti il complesso, ognuno dei quali e' dotato di targa e carta di circolazione.
2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.
3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada , deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della strada si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 12 maggio 2007
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