Art. 7. Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti i trenini turistici 1. La circolazione dei trenini turistici e' subordinata all'immatricolazione, ai sensi dell' articolo 93 del Codice della strada , dei componenti il complesso, ognuno dei quali e' dotato di targa e carta di circolazione.
2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.
3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada , deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della strada si vedano le note alle premesse.
2. Sulla carta di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.
3. L'ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del Codice della strada , deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 93 e 100 del Codice della strada si vedano le note alle premesse.