CASS
Sentenza 4 luglio 2022
Sentenza 4 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2022, n. 25537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25537 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE NT GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25537 Anno 2022 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava a NE NT NE, indagato per i reati di cui ai capi 4 (usura), 5(estorsione ed usura) e 6 (estorsione aggravata) la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di NE NT NE, osservando che lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una ipotesi di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, procedimento conclusosi con sentenza di condanna n.1667/21 emanata dal Tribunale di Padova in data 6/7/2021; che l'ordinanza applicativa della misura cautelare appariva riferibile alla partecipazione del ricorrente a condotte integranti ipotesi di reato di estorsione aggravata e di usura evidentemente ed oggettivamente connesse ex art. 12 lett. b) cod.proc.pen. con le condotte già oggetto della richiamata sentenza di condanna, con un conseguente eventuale trattamento sanzionatorio limitato alla sola possibilità di un minimo aumento della già comminata pena della reclusione a seguito dell'applicazione dell'art. 81 cod.pen.; il difensore sostiene quindi la sussistenza di una ipotesi di contestazione a catena ove l'attuale ricorrente veniva sottoposto a più misure cautelari personali coercitive della medesima specie in riferimento a svariate ipotesi di condotte delittuose oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod.proc.pen.. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 274 e 275 connma 3 cod.proc.pen. laddove era stata evidenziata una improbabile se non impossibile esigenza cautelare in riferimento al presunto pericolo di reiterazione del reato, pur affermando in essere la sussistenza a carico dell'indagato di altra misura cautelare della stessa specie decorrente dal 16/10/2019 nell'ambito del procedimento penale n.5047/2019 RGNR DDA Venezia;
inoltre, non si era tenuto conto della intervenuta dissociazione dell'indagato dai contesti criminali di riferimento. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Innanzitutto si deve ribadire il principio secondo cui "In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di 2 /VN retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti.'(Sez.5, Sentenza n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 — 01) Si deve inoltre precisare che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorchè modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita' delle fonti indiziarie (art.273 cod.proc.pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod.proc.pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente privo di specificità, non indicando quali atti avesse a disposizione il Pubblico Ministero per poter effettuare un'unica contestazione, e da quali atti risulti che fosse nelle condizioni di conoscere in termini di necessaria gravità indiziaria i fatti relativi ai diversi reati di associazione mafiosa ed estorsione contelti nel procedimento n.5047/19 RGNR e quelli oggetto del presente procedimento di cui all'ordinanza impugnata;
in particolare, atteso che le persone offese dei reati di estorsione sono diverse, non viene precisato quali attività di indagine siano state svolte che avrebbero permesso al Pubblico Ministero di contestare fin dal primo procedimento anche i fatti oggetto del presente procedimento. 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, premessa la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. e che il Tribunale ha rilevato che non sussistono elementi che consentano di attestare la rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, l'ordinanza impugnata ha motivato espressamente sulla attualità delle esigenze cautelari, rilevando la pericolosità di NE, condannato a 16 anni di reclusione per i delitti di cui all'art. 416 bis e 629-416 bis 1 cod.pen. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/06/2022
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25537 Anno 2022 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 10/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava a NE NT NE, indagato per i reati di cui ai capi 4 (usura), 5(estorsione ed usura) e 6 (estorsione aggravata) la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di NE NT NE, osservando che lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una ipotesi di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, procedimento conclusosi con sentenza di condanna n.1667/21 emanata dal Tribunale di Padova in data 6/7/2021; che l'ordinanza applicativa della misura cautelare appariva riferibile alla partecipazione del ricorrente a condotte integranti ipotesi di reato di estorsione aggravata e di usura evidentemente ed oggettivamente connesse ex art. 12 lett. b) cod.proc.pen. con le condotte già oggetto della richiamata sentenza di condanna, con un conseguente eventuale trattamento sanzionatorio limitato alla sola possibilità di un minimo aumento della già comminata pena della reclusione a seguito dell'applicazione dell'art. 81 cod.pen.; il difensore sostiene quindi la sussistenza di una ipotesi di contestazione a catena ove l'attuale ricorrente veniva sottoposto a più misure cautelari personali coercitive della medesima specie in riferimento a svariate ipotesi di condotte delittuose oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod.proc.pen.. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 274 e 275 connma 3 cod.proc.pen. laddove era stata evidenziata una improbabile se non impossibile esigenza cautelare in riferimento al presunto pericolo di reiterazione del reato, pur affermando in essere la sussistenza a carico dell'indagato di altra misura cautelare della stessa specie decorrente dal 16/10/2019 nell'ambito del procedimento penale n.5047/2019 RGNR DDA Venezia;
inoltre, non si era tenuto conto della intervenuta dissociazione dell'indagato dai contesti criminali di riferimento. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Innanzitutto si deve ribadire il principio secondo cui "In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa della misura che deduca la violazione della regola di 2 /VN retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti.'(Sez.5, Sentenza n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 — 01) Si deve inoltre precisare che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorchè modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita' delle fonti indiziarie (art.273 cod.proc.pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod.proc.pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente privo di specificità, non indicando quali atti avesse a disposizione il Pubblico Ministero per poter effettuare un'unica contestazione, e da quali atti risulti che fosse nelle condizioni di conoscere in termini di necessaria gravità indiziaria i fatti relativi ai diversi reati di associazione mafiosa ed estorsione contelti nel procedimento n.5047/19 RGNR e quelli oggetto del presente procedimento di cui all'ordinanza impugnata;
in particolare, atteso che le persone offese dei reati di estorsione sono diverse, non viene precisato quali attività di indagine siano state svolte che avrebbero permesso al Pubblico Ministero di contestare fin dal primo procedimento anche i fatti oggetto del presente procedimento. 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, premessa la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. e che il Tribunale ha rilevato che non sussistono elementi che consentano di attestare la rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, l'ordinanza impugnata ha motivato espressamente sulla attualità delle esigenze cautelari, rilevando la pericolosità di NE, condannato a 16 anni di reclusione per i delitti di cui all'art. 416 bis e 629-416 bis 1 cod.pen. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/06/2022