Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 759
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento eseguita con il rito degli irreperibili presso il Comune di Acerra, in conformità all'art. 60 DPR n. 600/73, in quanto il contribuente era iscritto all'AIRE e l'atto era stato precedentemente spedito all'indirizzo estero con esito negativo.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione

    L'eccezione di prescrizione e decadenza, eventualmente maturate prima della notifica dell'avviso di accertamento, andava proposta impugnando l'atto impositivo e non può essere esaminata in assenza di tale impugnazione. Inoltre, tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella dell'intimazione, non è maturata la prescrizione decennale dell'imposta né quella quinquennale di interessi e sanzioni, anche a causa della sospensione dei termini per la pandemia.

  • Rigettato
    Prescrizione di interessi e sanzioni

    Vedi motivazione precedente relativa alla prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 759
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 759
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo