CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OR AN, LA
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4465/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di SC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5111/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014109010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014109010000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, e l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di SC, l'intimazione di pagamento n.
07120249014109010000, di € 4.836,26 a titolo imposta IRPEF relativamente all'anno 2012, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli in data 20.06.2024, e l'avviso di accertamento n.
250TEKM001933 sotteso alla suddetta intimazione di pagamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Centro Operativo di SC.
A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente dedusse:
1) la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 250TEKM001933, asseritamente eseguita in data
28.11.2018;
2) l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione di quanto preteso con gli atti impugnati, trattandosi di imposta IRPEF relativa all'anno 2012;
3) la prescrizione di interessi e sanzioni pari ad € 2.748,25.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate di SC che chiese il rigetto del ricorso.
Non si costituì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con la sentenza n. 5111/25 del 20.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che nel 2018, epoca della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, eseguita per irreperibilità della ricorrente nel domicilio in Acerra, la stessa era residente e domiciliata da 18 anni in Svizzera, a Lucerna, come risultante dall'IR e dalla domiciliazione tributaria.
Pertanto la notificazione per irreperibilità nel precedente indirizzo acerrano era nulla. Da ciò conseguiva l'illegittimità della intimazione di pagamento perché emessa in assenza di un titolo definitivo presupposto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di SC.
La contribuente ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il primo giudice abbia errato nel ritenere invalida la notifica dell'avviso di accertamento n. 250TEKM001933, sotteso alla intimazione di pagamento, eseguita in data 28.11.2018, con il rito degli irreperibili, in quanto la Resistente_1 era risultata irreperibile all'indirizzo dichiarato, Ind_1
in Lucerna. Di conseguenza, l'atto fu regolarmente notificato ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/1973. Il motivo è fondato.
È documentato che la Resistente_1, originariamente residente ad Acerra, trasferì la propria residenza in Svizzera, iscrivendo all'IR fin dal 1990 il proprio indirizzo estero LUZERN 6005 - Indirizzo_1
.
Ai sensi dell'art. 60, comma 4, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre
1973, n. 600, < di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero … In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)>>.
La norma richiamata (cioè il primo comma, lett. e) stabilisce che < eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione>>.
Nel marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate spedì alla Res_1 l'avviso di accertamento n. 250TEKM001933, mediante raccomandata postale A/R, all'indirizzo dichiarato all'IR (Indirizzo_1 in Lucerna), ma la destinataria risultò irreperibile, come si evince dalla attestazione apposta sulla busta raccomandata.
Dopo di che, l'Ufficio spedì l'atto al Comune di Acerra affinchè procedesse alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., così come previsto dall'art. 60 del DPR n. 600/73, 1° comma lett. e).
Il Responsabile Albo Pretorio e Notificazioni del Comune di Acerra diede seguito alla richiesta, pubblicando l'atto nell'Albo per otto giorni dal 21 al 28 novembre 2018.
Tali essendo le risultanze documentali, la notifica dell'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi valida, in quanto perfezionata in conformità dell'art. 60 DPR n. 600/73 presso il Comune di Acerra, ove la contribuente risiedeva, prima del trasferimento della propria residenza in Svizzera e iscrizione all'IR.
Per tale ragione, le contrarie considerazioni dell'appellato, circa la invalidità della notifica, non sono condivisibili.
Dall'accoglimento del motivo di appello discende il rigetto dell'originario ricorso della contribuente perché:
A) l'intimazione impugnata non è viziata dalla omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto eseguita il 28.11.2018;
B) l'eccezione di decadenza e prescrizione (eventualmente) maturate prima della notifica dell'avviso di accertamento, andava proposta impugnando l'atto impositivo. In mancanza, non può essere esaminata;
C) tra la data di notifica dell'avviso di accertamento del 28.11.2018 e quella della intimazione
(20.06.2024), non è maturata la prescrizione decennale dell'imposta erariale, ma neppure quella quinquennale di interessi e sanzioni, per effetto della sospensione dei termini di 542 giorni (dal
08/03/2020 al 31/08/2021) disposta dall'art. 68, comma 1 d.l. n. 18/2021 (cd. decreto Cura Italia).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va accolto, con il conseguenziale rigetto del ricorso della contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez.22, così provvede:
-accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente;
-condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di
SC liquidate per il primo grado in € 400,00 e per il secondo grado in € 600,00, oltre spese di CU.
Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Mauro de Luca
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OR AN, LA
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4465/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di SC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5111/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014109010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249014109010000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, e l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di SC, l'intimazione di pagamento n.
07120249014109010000, di € 4.836,26 a titolo imposta IRPEF relativamente all'anno 2012, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli in data 20.06.2024, e l'avviso di accertamento n.
250TEKM001933 sotteso alla suddetta intimazione di pagamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate,
Centro Operativo di SC.
A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente dedusse:
1) la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 250TEKM001933, asseritamente eseguita in data
28.11.2018;
2) l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione di quanto preteso con gli atti impugnati, trattandosi di imposta IRPEF relativa all'anno 2012;
3) la prescrizione di interessi e sanzioni pari ad € 2.748,25.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate di SC che chiese il rigetto del ricorso.
Non si costituì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Con la sentenza n. 5111/25 del 20.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, accoglieva il ricorso.
Per quel che rileva, osservava che nel 2018, epoca della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, eseguita per irreperibilità della ricorrente nel domicilio in Acerra, la stessa era residente e domiciliata da 18 anni in Svizzera, a Lucerna, come risultante dall'IR e dalla domiciliazione tributaria.
Pertanto la notificazione per irreperibilità nel precedente indirizzo acerrano era nulla. Da ciò conseguiva l'illegittimità della intimazione di pagamento perché emessa in assenza di un titolo definitivo presupposto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di SC.
La contribuente ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il primo giudice abbia errato nel ritenere invalida la notifica dell'avviso di accertamento n. 250TEKM001933, sotteso alla intimazione di pagamento, eseguita in data 28.11.2018, con il rito degli irreperibili, in quanto la Resistente_1 era risultata irreperibile all'indirizzo dichiarato, Ind_1
in Lucerna. Di conseguenza, l'atto fu regolarmente notificato ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/1973. Il motivo è fondato.
È documentato che la Resistente_1, originariamente residente ad Acerra, trasferì la propria residenza in Svizzera, iscrivendo all'IR fin dal 1990 il proprio indirizzo estero LUZERN 6005 - Indirizzo_1
.
Ai sensi dell'art. 60, comma 4, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre
1973, n. 600, < di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero … In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)>>.
La norma richiamata (cioè il primo comma, lett. e) stabilisce che < eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione>>.
Nel marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate spedì alla Res_1 l'avviso di accertamento n. 250TEKM001933, mediante raccomandata postale A/R, all'indirizzo dichiarato all'IR (Indirizzo_1 in Lucerna), ma la destinataria risultò irreperibile, come si evince dalla attestazione apposta sulla busta raccomandata.
Dopo di che, l'Ufficio spedì l'atto al Comune di Acerra affinchè procedesse alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., così come previsto dall'art. 60 del DPR n. 600/73, 1° comma lett. e).
Il Responsabile Albo Pretorio e Notificazioni del Comune di Acerra diede seguito alla richiesta, pubblicando l'atto nell'Albo per otto giorni dal 21 al 28 novembre 2018.
Tali essendo le risultanze documentali, la notifica dell'avviso di accertamento presupposto deve ritenersi valida, in quanto perfezionata in conformità dell'art. 60 DPR n. 600/73 presso il Comune di Acerra, ove la contribuente risiedeva, prima del trasferimento della propria residenza in Svizzera e iscrizione all'IR.
Per tale ragione, le contrarie considerazioni dell'appellato, circa la invalidità della notifica, non sono condivisibili.
Dall'accoglimento del motivo di appello discende il rigetto dell'originario ricorso della contribuente perché:
A) l'intimazione impugnata non è viziata dalla omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto eseguita il 28.11.2018;
B) l'eccezione di decadenza e prescrizione (eventualmente) maturate prima della notifica dell'avviso di accertamento, andava proposta impugnando l'atto impositivo. In mancanza, non può essere esaminata;
C) tra la data di notifica dell'avviso di accertamento del 28.11.2018 e quella della intimazione
(20.06.2024), non è maturata la prescrizione decennale dell'imposta erariale, ma neppure quella quinquennale di interessi e sanzioni, per effetto della sospensione dei termini di 542 giorni (dal
08/03/2020 al 31/08/2021) disposta dall'art. 68, comma 1 d.l. n. 18/2021 (cd. decreto Cura Italia).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va accolto, con il conseguenziale rigetto del ricorso della contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez.22, così provvede:
-accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente;
-condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di
SC liquidate per il primo grado in € 400,00 e per il secondo grado in € 600,00, oltre spese di CU.
Così deciso in data 19.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Mauro de Luca