Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2023, proposto da UE UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Rubechi e Katia Coleschi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Anghiari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza urbanistica registro generale n. 2 del 04.06.2022, notificata in data 04.06.2022, avente per oggetto “ Ordinanza per l’applicazione di sanzione pecuniaria per opere realizzate senza titolo in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgv n. 42/2004, art. 136 lett. c) e d) foglio 74 particella 169 di proprietà comunale e foglio 74 parte della particella 165 di proprietà Sig.ra UR UE ” con la quale si ingiunge a UR UE, residente in [...], n. 102 nella sua qualità di destinataria dell’ingiunzione non ottemperata, il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00 in favore del Comune di Anghiari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti e conseguentemente, ove occorrer debba, anche dell’ordinanza urbanistica Registro Generale n. 1 del 18.03.2022 notificata il 19.03.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Anghiari;
Vista la dichiarazione depositata il 30.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa TE LI e lette le istanze di passaggio in decisione degli atti depositate dai difensori delle parti;
Rilevato che con nota datata 30.01.2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a seguito dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti;
Ritenuto , quindi, di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto , infine, di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio e all’intervenuta adesione a tale richiesta da parte del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT IA UC, Presidente
TE LI, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LI | RT IA UC |
IL SEGRETARIO