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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13101 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 44611/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Raul Carosi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse dichiarato illegittimo il provvedimento prot. n. 7014.05/10/2023.0575877, con cui CP_1
l' rigettava la domanda di pensione di rev à dalla stessa presentata;
chiedeva, CP_1
, la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, a far data dalla morte del dante causa;
il tutto con con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, di aver presentato domanda per ottenere la pensione di reversibilità del padre defunto, Sig. ; di aver ricevuto comunicazione del Persona_1
01.10.2023, con cui l rigettava la richiesta per mancanza del requisito sanitario, non CP_1 ritenendola inabile ata della morte del familiare;
di aver presentato ricorso amministrativo avverso detta decisione, risultato anch'esso infruttuoso, attesa la conferma dell' della determinazione precedentemente assunta, ritenendo la richiedente non CP_1 inabile ai sensi dell'art. 2 della Legge 222/1984. Contestava quindi la legittimità dei provvedimenti di diniego, sostenendo di possedere i requisiti fondanti il diritto alla pensione di reversibilità, quali l'inabilità al lavoro e la
“vivenza a carico” del defunto. Deduceva, in ordine al requisito sanitario, di essere stata riconosciuta invalida totale con sentenza del Tribunale di Roma n. 4233/2007, e di essere destinataria di pensione di invalidità civile. Relativamente al profilo della “vivenza a carico”, sosteneva di aver sempre convissuto con il padre e di essere stata mantenuta dallo stesso. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa veniva quindi istruita mediante prova documentale e svolgimento di ctu medico- legale finalizzata a verificare la sussistenza dello stato di invalidità della ricorrente, contestato in fase amministrativa e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento. Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, l'art. 13 della Legge 218/1952, per come sostituito dall'art. 22 della Legge 903/1965, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.” Per quanto concerne i figli maggiorenni, pertanto, i requisiti richiesti per l'erogazione del suddetto beneficio consistono nell'inabilità al lavoro e nella c.d. “vivenza a carico”. Per quanto attiene al primo dei predetti elementi, si osserva quanto segue. L'accertamento del requisito della “inabilita'” (di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti, attribuisce rilevanza al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa debba essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. Sez. L -Ord. n. 8678 del 09/04/2018). Precisa, inoltre, la giurisprudenza che detta condizione debba esistere al momento del decesso del genitore, pensionato o assicurato, “restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga posteriormente a tale momento, attesa l'inapplicabilità del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c.” (Cass. L., sent. 15440/2004). Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti e della perizia espletata nel corso del presente giudizio, deve concludersi per la sussistenza del suddetto requisito, inteso nei termini sopra descritti. Le argomentazioni medico-legali svolte nella relazione, in maniera diffusa e analitica, hanno infatti evidenziato come “… l'interessata, al momento della morte del proprio genitore (14/01/2017), risultava affetta da “esiti di Ca Mammella dx con metastasi linfonodali trattato con mastectomia radicale, pagina 2 di 4 linfoadenectomia omolaterale, CHT e OT, e severo linfedema secondario all'arto superiore dx;
pregressa frattura sacro-coccige e anca sinistra con lombosciatalgia ricorrente;
sindrome ansioso depressiva”, giungendo quindi a concludere per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge 222/1984, al momento del decesso del genitore, risultando la ricorrente totalmente inabile al lavoro in maniera assoluta e permanente. In ordine all'ulteriore requisito richiesto dalla normativa sopra richiamata, la giurisprudenza di legittimità risulta pacifica nel ritenere che “… il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata) (Cass. L., ord. 9237/2018, in senso conforme Cass. L., ord. 15041/2024). La “convivenza”, pertanto, non costituisce una condizione necessaria ed indefettibile affinché si consideri integrata la condizione della “vivenza a carico”, e quest'ultima non deve comunque intendersi in modo assoluto, potendo la stessa sussistere anche quando il richiedente la reversibilità possieda redditi propri, purché risulti provato che del suo mantenimento, in via prevalente e continuativa, se ne faceva carico il soggetto defunto. Ebbene, deve ritenersi che tale situazione ricorra nel caso in esame. La ricorrente, infatti, nell'anno della morte del padre (2017) non risulta “aver percepito ne' dichiarato redditi”, coma da certificazione dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 12 ric.), mentre il de cuius risultava destinatario di prestazioni come da estratto contributivo in atti CP_1
(cfr. doc. 9 ric.), di talché è ragionevole pr re che fosse quest'ultimo a sostenere economicamente la figlia, già riconosciuta invalida civile al 100% (cfr. doc. 5 e 6 ric.). Si osserva inoltre che, sebbene i due non risultassero conviventi, emerge comunque che gli stessi risiedessero presso due unità abitative situate nel medesimo immobile, contraddistinte da numeri consecutivi, identificativi degli interni: 1 e 2 (cfr. doc. 13 e 14 ric.); circostanza questa che, valutata unitamente al quadro probatorio complessivo, risulta corroborare la sussistenza di una situazione di comunione di vita familiare, o di quasi convivenza che, in uno con l'assenza di titolarità di redditi in capo alla ricorrente, nell'anno del decesso del genitore, lascia presumere ragionevolmente la dipendenza economica della figlia dal padre. Per quanto attiene, poi, alla decorrenza del beneficio in esame, anche nei suoi più recenti arresti la giurisprudenza ha confermato che, “… in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese succe alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)” (Cass. Civ., ord. 18400/2022). Ne consegue, quindi, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' all'erogazione della CP_1 pensione di reversibilità a far data dal mese di febbraio 2017. Ebbene, nel caso di specie, in conseguenza della contestazione sullo stato di invalidità della ricorrente, deve darsi atto che, a norma dell'articolo 8 della legge 222/84, spetta la prestazione oggetto di causa, ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, intendendosi per inabili, le persone pagina 3 di 4 che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La ctu medico-legale svolta nel caso di specie, per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla parte ricorrente, ha accertato che costei, al momento della morte del proprio genitore (in data 14/01/2017), risultava affetta da “esiti di Ca Mammella dx con metastasi linfonodali trattato con mastectomia radicale, linfoadenectomia omolaterale, CHT e OT, e severo linfedema secondario all'arto superiore dx;
pregressa frattura sacro-coccige e anca sinistra con lombosciatalgia ricorrente;
sindrome ansioso depressiva”. Precisava il ctu che “Tale quadro clinico, considerando le patologie documentate e la sintomatologia che verosimilmente ne è derivata, può essere considerato causa di una inabilità al lavoro totale, con impossibilità a svolgere qualsivoglia attività proficua. Nel caso in oggetto, quindi, le infermità riscontrate, stante il danno funzionale complessivo che determinavano, configuravano una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa… cosicchè la sig.ra al momento del decesso del genitore Parte_1
(14/01/2017), AVEVA i requisit 222\84 ed era, quindi, totalmente inabile al lavoro in maniera assoluta e permanente” (cfr. ctu in atti). La domanda, pertanto, deve essere accolta come da dispositivo In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere poste a carico dell' in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. CP_1
Le per la ctu svolta, vengono liquidate come da separato decreto, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di reversibilità, relativa alla domanda amministrativa presentata il 05.09.2023 e protocollata al n. 7014.05/09/2023.0516693 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei CP_1 CP_1 maturati e maturandi di detta prestazione, a decorrere dal mese successivo alla data del decesso del genitore, , oltre interessi come per legge;
Persona_1
- condanna l' al favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in 3,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Liquida le spese della ctu medico-legale come da separato decreto. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 44611/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Raul Carosi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, affinché venisse dichiarato illegittimo il provvedimento prot. n. 7014.05/10/2023.0575877, con cui CP_1
l' rigettava la domanda di pensione di rev à dalla stessa presentata;
chiedeva, CP_1
, la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, a far data dalla morte del dante causa;
il tutto con con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, di aver presentato domanda per ottenere la pensione di reversibilità del padre defunto, Sig. ; di aver ricevuto comunicazione del Persona_1
01.10.2023, con cui l rigettava la richiesta per mancanza del requisito sanitario, non CP_1 ritenendola inabile ata della morte del familiare;
di aver presentato ricorso amministrativo avverso detta decisione, risultato anch'esso infruttuoso, attesa la conferma dell' della determinazione precedentemente assunta, ritenendo la richiedente non CP_1 inabile ai sensi dell'art. 2 della Legge 222/1984. Contestava quindi la legittimità dei provvedimenti di diniego, sostenendo di possedere i requisiti fondanti il diritto alla pensione di reversibilità, quali l'inabilità al lavoro e la
“vivenza a carico” del defunto. Deduceva, in ordine al requisito sanitario, di essere stata riconosciuta invalida totale con sentenza del Tribunale di Roma n. 4233/2007, e di essere destinataria di pensione di invalidità civile. Relativamente al profilo della “vivenza a carico”, sosteneva di aver sempre convissuto con il padre e di essere stata mantenuta dallo stesso. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa veniva quindi istruita mediante prova documentale e svolgimento di ctu medico- legale finalizzata a verificare la sussistenza dello stato di invalidità della ricorrente, contestato in fase amministrativa e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve trovare accoglimento. Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, l'art. 13 della Legge 218/1952, per come sostituito dall'art. 22 della Legge 903/1965, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.” Per quanto concerne i figli maggiorenni, pertanto, i requisiti richiesti per l'erogazione del suddetto beneficio consistono nell'inabilità al lavoro e nella c.d. “vivenza a carico”. Per quanto attiene al primo dei predetti elementi, si osserva quanto segue. L'accertamento del requisito della “inabilita'” (di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti, attribuisce rilevanza al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa debba essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. Sez. L -Ord. n. 8678 del 09/04/2018). Precisa, inoltre, la giurisprudenza che detta condizione debba esistere al momento del decesso del genitore, pensionato o assicurato, “restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga posteriormente a tale momento, attesa l'inapplicabilità del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c.” (Cass. L., sent. 15440/2004). Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti e della perizia espletata nel corso del presente giudizio, deve concludersi per la sussistenza del suddetto requisito, inteso nei termini sopra descritti. Le argomentazioni medico-legali svolte nella relazione, in maniera diffusa e analitica, hanno infatti evidenziato come “… l'interessata, al momento della morte del proprio genitore (14/01/2017), risultava affetta da “esiti di Ca Mammella dx con metastasi linfonodali trattato con mastectomia radicale, pagina 2 di 4 linfoadenectomia omolaterale, CHT e OT, e severo linfedema secondario all'arto superiore dx;
pregressa frattura sacro-coccige e anca sinistra con lombosciatalgia ricorrente;
sindrome ansioso depressiva”, giungendo quindi a concludere per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge 222/1984, al momento del decesso del genitore, risultando la ricorrente totalmente inabile al lavoro in maniera assoluta e permanente. In ordine all'ulteriore requisito richiesto dalla normativa sopra richiamata, la giurisprudenza di legittimità risulta pacifica nel ritenere che “… il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata) (Cass. L., ord. 9237/2018, in senso conforme Cass. L., ord. 15041/2024). La “convivenza”, pertanto, non costituisce una condizione necessaria ed indefettibile affinché si consideri integrata la condizione della “vivenza a carico”, e quest'ultima non deve comunque intendersi in modo assoluto, potendo la stessa sussistere anche quando il richiedente la reversibilità possieda redditi propri, purché risulti provato che del suo mantenimento, in via prevalente e continuativa, se ne faceva carico il soggetto defunto. Ebbene, deve ritenersi che tale situazione ricorra nel caso in esame. La ricorrente, infatti, nell'anno della morte del padre (2017) non risulta “aver percepito ne' dichiarato redditi”, coma da certificazione dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 12 ric.), mentre il de cuius risultava destinatario di prestazioni come da estratto contributivo in atti CP_1
(cfr. doc. 9 ric.), di talché è ragionevole pr re che fosse quest'ultimo a sostenere economicamente la figlia, già riconosciuta invalida civile al 100% (cfr. doc. 5 e 6 ric.). Si osserva inoltre che, sebbene i due non risultassero conviventi, emerge comunque che gli stessi risiedessero presso due unità abitative situate nel medesimo immobile, contraddistinte da numeri consecutivi, identificativi degli interni: 1 e 2 (cfr. doc. 13 e 14 ric.); circostanza questa che, valutata unitamente al quadro probatorio complessivo, risulta corroborare la sussistenza di una situazione di comunione di vita familiare, o di quasi convivenza che, in uno con l'assenza di titolarità di redditi in capo alla ricorrente, nell'anno del decesso del genitore, lascia presumere ragionevolmente la dipendenza economica della figlia dal padre. Per quanto attiene, poi, alla decorrenza del beneficio in esame, anche nei suoi più recenti arresti la giurisprudenza ha confermato che, “… in caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese succe alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)” (Cass. Civ., ord. 18400/2022). Ne consegue, quindi, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' all'erogazione della CP_1 pensione di reversibilità a far data dal mese di febbraio 2017. Ebbene, nel caso di specie, in conseguenza della contestazione sullo stato di invalidità della ricorrente, deve darsi atto che, a norma dell'articolo 8 della legge 222/84, spetta la prestazione oggetto di causa, ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, intendendosi per inabili, le persone pagina 3 di 4 che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La ctu medico-legale svolta nel caso di specie, per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla parte ricorrente, ha accertato che costei, al momento della morte del proprio genitore (in data 14/01/2017), risultava affetta da “esiti di Ca Mammella dx con metastasi linfonodali trattato con mastectomia radicale, linfoadenectomia omolaterale, CHT e OT, e severo linfedema secondario all'arto superiore dx;
pregressa frattura sacro-coccige e anca sinistra con lombosciatalgia ricorrente;
sindrome ansioso depressiva”. Precisava il ctu che “Tale quadro clinico, considerando le patologie documentate e la sintomatologia che verosimilmente ne è derivata, può essere considerato causa di una inabilità al lavoro totale, con impossibilità a svolgere qualsivoglia attività proficua. Nel caso in oggetto, quindi, le infermità riscontrate, stante il danno funzionale complessivo che determinavano, configuravano una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa… cosicchè la sig.ra al momento del decesso del genitore Parte_1
(14/01/2017), AVEVA i requisit 222\84 ed era, quindi, totalmente inabile al lavoro in maniera assoluta e permanente” (cfr. ctu in atti). La domanda, pertanto, deve essere accolta come da dispositivo In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere poste a carico dell' in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. CP_1
Le per la ctu svolta, vengono liquidate come da separato decreto, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di reversibilità, relativa alla domanda amministrativa presentata il 05.09.2023 e protocollata al n. 7014.05/09/2023.0516693 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei CP_1 CP_1 maturati e maturandi di detta prestazione, a decorrere dal mese successivo alla data del decesso del genitore, , oltre interessi come per legge;
Persona_1
- condanna l' al favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in 3,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi. Liquida le spese della ctu medico-legale come da separato decreto. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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