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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3067/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel San Giorgio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1758 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della Tari anno 2020 N.
1758 del 18.2.2025.
Con il primo motivo si rileva l'entità sproporzionata della pretesa non chiarita nel calcolo, nella misura né nei presupposti allo stesso sottesi.
Con il secondo motivo si lamenta l'assenza del presupposto impositivo dal momento che esso ricadrebbe su una superficie di mq 347 pertinenziale rispetto allo svolgimento di attività produttiva svolta dal ricorrente, come tale assoggettata a smaltimento autonomo di rifiuti speciali come da contratti allegati.
Ad avviso della difesa la pretesa dovrebbe limitarsi al solo locale di mq 59 adibito ad uffici.
Il Comune di Castel San Giorgio nel costituirsi ha rappresentato che il ricorrente non svolge attività produttiva, bensì commerciale e che, comunque, l'area scoperta in esame presenta carattere di autonoma operatività e, quindi, assoggettabile alla Tari.
Con una successiva memoria depositata in data 8 luglio 2025, il Comune di Castel San Giorgio ha sollevato l'eccezione di intempestività del ricorso e, quindi, di inammissibilità, documentando che la notifica era avvenuta sin dal 6.3.2025 e, cioè, decorsi 10 giorni dalla accettazione da parte del sistema della notifica dell'avviso di accertamento a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso introduttivo è stato proposto senza che fosse possibile evincere la data di notifica dell'atto impugnato, elemento essenziale per verificare il rispetto del termine perentorio di 60 giorni di cui agli artt.
21 e 22 del D.lgs. n. 546/1992. Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass.
n. 40543/2021), la prova del perfezionamento della notifica postale deve essere fornita mediante deposito della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), nel caso in cui la raccomandata non sia stata consegnata direttamente al destinatario.
Si osserva, altresì, che ai sensi dell'articolo 68 Dlgs 175/24 (già articolo 22 Dlgs 546/92) il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità- rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte si costituisce a norma dell'articolo 69 Dlgs 175/24 ( già articolo 23 Dlgs 546/92)- al deposito del ricorso con allegazione della relata di notifica ovvero di fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie si osserva che la difesa di parte ricorrente si è limitata a rappresentare nel ricorso che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 13 marzo 2025.
Tale circostanza, invero, non risulta in alcun modo documentata.
Di contro, la difesa dell'ente impositore ha prodotto una attestazione opponibile a terzi dalla quale si legge che la pec contenente l'avviso di accertamento è stata consegnata all'indirizzo della ricorrente inserito nei registri pubblici il giorno 27 febbraio 2025 alle ore 19,50.
Il ricorso risulta essere stato notificato in data 12 maggio 2025.
Sulla base di tali evidenze documentali l'impugnazione risulta essere stata proposta oltre il termine dei 60 giorni che, tenuto conto della attestazione prodotta dall'ente impositore, è spirato in data 28 aprile 2025.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pocessuali a beneficio del comune di Castel San Giorgio liquidandole in euro 350,oltre accessori come per legge
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3067/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel San Giorgio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1758 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento della Tari anno 2020 N.
1758 del 18.2.2025.
Con il primo motivo si rileva l'entità sproporzionata della pretesa non chiarita nel calcolo, nella misura né nei presupposti allo stesso sottesi.
Con il secondo motivo si lamenta l'assenza del presupposto impositivo dal momento che esso ricadrebbe su una superficie di mq 347 pertinenziale rispetto allo svolgimento di attività produttiva svolta dal ricorrente, come tale assoggettata a smaltimento autonomo di rifiuti speciali come da contratti allegati.
Ad avviso della difesa la pretesa dovrebbe limitarsi al solo locale di mq 59 adibito ad uffici.
Il Comune di Castel San Giorgio nel costituirsi ha rappresentato che il ricorrente non svolge attività produttiva, bensì commerciale e che, comunque, l'area scoperta in esame presenta carattere di autonoma operatività e, quindi, assoggettabile alla Tari.
Con una successiva memoria depositata in data 8 luglio 2025, il Comune di Castel San Giorgio ha sollevato l'eccezione di intempestività del ricorso e, quindi, di inammissibilità, documentando che la notifica era avvenuta sin dal 6.3.2025 e, cioè, decorsi 10 giorni dalla accettazione da parte del sistema della notifica dell'avviso di accertamento a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevata la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso introduttivo è stato proposto senza che fosse possibile evincere la data di notifica dell'atto impugnato, elemento essenziale per verificare il rispetto del termine perentorio di 60 giorni di cui agli artt.
21 e 22 del D.lgs. n. 546/1992. Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass.
n. 40543/2021), la prova del perfezionamento della notifica postale deve essere fornita mediante deposito della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), nel caso in cui la raccomandata non sia stata consegnata direttamente al destinatario.
Si osserva, altresì, che ai sensi dell'articolo 68 Dlgs 175/24 (già articolo 22 Dlgs 546/92) il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità- rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte si costituisce a norma dell'articolo 69 Dlgs 175/24 ( già articolo 23 Dlgs 546/92)- al deposito del ricorso con allegazione della relata di notifica ovvero di fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie si osserva che la difesa di parte ricorrente si è limitata a rappresentare nel ricorso che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 13 marzo 2025.
Tale circostanza, invero, non risulta in alcun modo documentata.
Di contro, la difesa dell'ente impositore ha prodotto una attestazione opponibile a terzi dalla quale si legge che la pec contenente l'avviso di accertamento è stata consegnata all'indirizzo della ricorrente inserito nei registri pubblici il giorno 27 febbraio 2025 alle ore 19,50.
Il ricorso risulta essere stato notificato in data 12 maggio 2025.
Sulla base di tali evidenze documentali l'impugnazione risulta essere stata proposta oltre il termine dei 60 giorni che, tenuto conto della attestazione prodotta dall'ente impositore, è spirato in data 28 aprile 2025.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pocessuali a beneficio del comune di Castel San Giorgio liquidandole in euro 350,oltre accessori come per legge