Art. 12.
Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all' art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , e per quelle sostenute dall'Ente nazionale serico nel disimpegno dei compiti affidatigli dal decreto stesso e relativo regolamento nonche' dalla presente legge, sara' operata sui contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 del citato provvedimento legislativo, una ritenuta di lire 1 per ogni 100 lire di contributo versate.
Le erogazioni sul fondo costituito dall'Ente nazionale serico con la ritenuta suddetta dovranno essere trimestralmente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale competono altresi', d'intesa con il Ministero del tesoro, le determinazioni sulla destinazione dell'eventuale avanzo finale del fondo stesso.
Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all' art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , e per quelle sostenute dall'Ente nazionale serico nel disimpegno dei compiti affidatigli dal decreto stesso e relativo regolamento nonche' dalla presente legge, sara' operata sui contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 del citato provvedimento legislativo, una ritenuta di lire 1 per ogni 100 lire di contributo versate.
Le erogazioni sul fondo costituito dall'Ente nazionale serico con la ritenuta suddetta dovranno essere trimestralmente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale competono altresi', d'intesa con il Ministero del tesoro, le determinazioni sulla destinazione dell'eventuale avanzo finale del fondo stesso.