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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1548 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], Ganzirri, C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò detta Carmen (C.F.
; che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], [C.F.: Controparte_1
] residente in [...], C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Materia del
Foro di Messina (c.f. pec: CodiceFiscale_4
fax: 0906413480), ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il suo studio in Messina, Via dei Verdi 55; PARTE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 18.04.2025, chiedeva Parte_1
la modifica delle condizioni economiche stabilite con la sentenza di divorzio n. 526/2015, successivamente parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello di Messina con sentenza n. 700/2015, pubblicata in data
10.12.2015, con la quale era stato rideterminato in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annua in base agli indici ISTAT, l'assegno posto a carico della deducente per il mantenimento del figlio , nato a [...] il Per_1
06.10.1995. In particolare, la ricorrente domandava la revoca dell'obbligo di versare il suddetto assegno mensile di mantenimento, per sopravvenuti giustificati motivi, evidenziando che il figlio aveva conseguito la Per_1
laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere nel luglio 2024, con il massimo dei voti, ma con un ritardo significativo rispetto ai tempi ordinari del percorso accademico e, nonostante il titolo acquisito, non aveva intrapreso alcuna attività lavorativa né si era attivato concretamente nella ricerca di un'occupazione, manifestando una condotta di totale inerzia.
Osservava che tale atteggiamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, contrastava con il principio di autoresponsabilità che imponeva al figlio maggiorenne di adoperarsi per raggiungere l'autonomia economica, pena la cessazione del diritto al mantenimento. La ricorrente, inoltre, rappresentava un significativo peggioramento della propria situazione economica e patrimoniale, in quanto, dopo il collocamento in pensione dal 1° ottobre
2024, aveva subito una riduzione del reddito mensile di oltre 800,00 euro rispetto al periodo lavorativo ed attualmente percepiva una pensione di circa 1.070,00 euro mensili, a fronte di numerosi obblighi finanziari derivanti da mutui e prestiti contratti negli anni, per un totale di esborsi mensili superiori a 1.500 euro;
a ciò si aggiungevano rilevanti spese
2 mediche dovute a una condizione clinica complessa, documentata da interventi chirurgici e patologie croniche, tra cui una pancreatite acuta, cataratta bilaterale, rinoplastica funzionale, ipertiroidismo e problemi metabolici. Alla luce di tali circostanze, la ricorrente affermava che non sussistevano più i presupposti per il mantenimento del figlio , sia Per_1
per la sua età e il titolo di studio conseguito, sia per la sua inattività lavorativa, sia per la ridotta capacità contributiva della madre. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e documentale volta a dimostrare l'inerzia del figlio e le difficoltà economiche della ricorrente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 12/13.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata l'11.09.2025, si costituiva il quale si opponeva alla domanda di Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio avanzata dalla ex coniuge, contestando la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , ritenendola infondata sia in fatto che in diritto. Per_1
Evidenziava che il figlio , attualmente ventinovenne, non aveva Per_1
ancora concluso il proprio percorso formativo, essendo iscritto al corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere, dopo aver conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti e la lode. Osservava che la prosecuzione degli studi universitari, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituiva presupposto sufficiente per il mantenimento da parte dei genitori, in quanto espressione di un progetto educativo coerente e finalizzato all'autonomia economica. Sottolineava che il figlio aveva dimostrato impegno e responsabilità, superando difficoltà personali e familiari derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, e che la durata del percorso accademico era stata influenzata anche dalla pandemia da
Covid-19. In merito alla situazione economica della ricorrente, il resistente
3 contestava l'esistenza di motivi sopravvenuti idonei a giustificare la revisione dell'assegno, evidenziando che le difficoltà economiche rappresentate dalla , consistenti in prestiti e mutui contratti Pt_1
volontariamente, non costituivano circostanze nuove rispetto a quelle già valutate in sede di divorzio. Al contrario, sottolineava che la ricorrente aveva raggiunto una maggiore stabilità economica a seguito del Per_ pensionamento e dell'emancipazione del figlio , già convivente con lei, il quale aveva ottenuto un dottorato retribuito. Inoltre, la non Pt_1
aveva più sostenuto spese di locazione ed aveva beneficiato del trattamento di fine servizio. Osservava che, viceversa, egli, continuando a convivere con il figlio , versava in una condizione economica precaria, Per_1
derivante da un'attività lavorativa stagionale presso l'azienda forestale regionale, con redditi inferiori a 12.000,00 euro annui e periodi di totale assenza di retribuzione tra gennaio e maggio di ogni anno, sicché, in tale contesto, l'assegno di mantenimento versato dalla risultava Pt_1
indispensabile per garantire al figlio il soddisfacimento delle esigenze primarie e la prosecuzione degli studi. Il resistente lamentava, inoltre,
l'inadempimento della rispetto agli obblighi di mantenimento, Pt_1
con un debito maturato pari a euro 6.951,32. Alla luce di quanto esposto, chiedeva il rigetto integrale delle domande proposte dalla ricorrente, con conferma dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , ovvero, in via subordinata, la rimodulazione Per_1
dell'importo tenendo conto delle accresciute esigenze del beneficiario.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
18.09.2025, ribadiva integralmente le argomentazioni Parte_1
già svolte nel ricorso introduttivo, insistendo nella richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_3
ormai trentenne. Contestava recisamente le deduzioni formulate da controparte, evidenziando come il figlio, pur avendo conseguito la laurea
4 triennale nel luglio 2024, con un ritardo di due anni rispetto alla durata ordinaria del corso, non aveva mai dimostrato un concreto impegno nella ricerca di un'occupazione, né aveva fornito prova di circostanze oggettive che giustificavano il mancato raggiungimento dell'autonomia economica.
Sottolineava che il figlio aveva intrapreso il percorso Per_1
universitario solo dopo aver interrotto per anni la scuola dell'obbligo, conseguendo il diploma di scuola superiore all'età di ventiquattro anni. A suo avviso, tale condotta denotava una persistente indolenza e una mancanza di progettualità, aggravata dalla scelta di proseguire gli studi con il biennio di specializzazione senza alcuna attivazione nel mercato del lavoro, nonostante l'età avanzata e le difficoltà economiche dei genitori. In merito alla propria situazione economica, contestava le affermazioni del resistente, secondo cui le proprie fonti di reddito sarebbero rimaste inalterate rispetto al tempo della pronuncia di divorzio. Al contrario, evidenziava di essere andata in pensione dal 1° ottobre 2024, con una riduzione del reddito mensile di oltre 800,00 euro rispetto agli anni di servizio, circostanza documentata mediante produzione del cedolino pensionistico;
tale mutamento, unitamente agli oneri finanziari e alle spese mediche già rappresentati, aveva determinato un significativo peggioramento della propria capacità contributiva, integrando i presupposti per la revisione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 473-bis.29
c.p.c.. Concludeva insistendo nella richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , sia per il venir meno dei presupposti Per_1
soggettivi in capo al beneficiario, sia per il sopravvenuto mutamento delle proprie condizioni economiche, e confermava la richiesta di ammissione della prova testimoniale già articolata nel ricorso introduttivo.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
29.09.2025 contestava le deduzioni avversarie, Controparte_1
ribadendo che il figlio aveva subito mostrato di volere Per_1
5 completare il percorso formativo intrapreso, posto che la laurea triennale offriva possibilità lavorative limitate, mentre la madre aveva arbitrariamente deciso di non tutelare più le aspirazioni del figlio, ormai prossimo alla laurea magistrale, benché quest'ultimo avesse avviato la sua formazione universitaria da adulto con l'accordo dei genitori, consapevoli del fatto che il figlio aveva interrotto gli studi a causa del malessere vissuto in famiglia. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale mediante l'audizione dei due figli.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il
02.10.2025 rilevava che le ambizioni del figlio Parte_1
apparivano velleitarie, in considerazione della sua totale inerzia Per_1
per diversi anni, e negava in ogni caso che ella fosse d'accordo a fare intraprendere al figlio un percorso universitario ormai in età adulta, pur non avendo lo stesso dimostrato dedizione allo studio ed alla formazione personale e professionale. Eccepiva l'inammissibilità dell'audizione del figlio come teste, in quanto incapace a testimoniare, avendo un Per_1
diretto interesse nella causa e l'inconducenza dei capitoli di prova indicati Per_ dalla controparte relativi al percorso formativo del figlio . In subordine, chiedeva l'ammissione di prova contraria.
All'udienza del 09.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice tentava la conciliazione delle parti. Il procuratore del resistente riferiva che, a fini transattivi, aveva proposto alla controparte il versamento dell'assegno nella misura già stabilita fino al mese di settembre
2026, mentre il procuratore della ricorrente dichiarava che la propria assistita avrebbe potuto pagare sino al prossimo mese di settembre solo la minore somma di € 100,00 al mese, tenuto conto del fatto che la pensione dalla stessa percepita veniva interamente impiegata per pagare i debiti e che il figlio poteva contare anche su una piccola borsa di studio, dell'importo complessivo annuale di circa € 2.000,00. La dichiarava che una Pt_1
6 somma superiore sarebbe stata del tutto incompatibile con le proprie risorse economiche e precisava che non le è stato ancora corrisposto il FS, evidenziando che la somma che verosimilmente le sarebbe stata corrisposta a titolo di FS ammontava a circa 27.000,00 – 28.000,00 euro, in quanto una parte sarebbe stata detratta automaticamente dall per saldare il CP_2
debito derivante dalla sospensione di un finanziamento per la durata CP_2
di un anno ed un'altra parte, pari a quasi € 5.000,00, sarebbe stata detratta per rivalsa contributiva. La segnalava che, in effetti, aveva un Pt_1
debito nei confronti del per mantenimento non pagato, ma CP_1
contava di estinguere tale debito non appena avrebbe avuto il denaro necessario;
osservava che, avendo entrate inferiori alle uscite, la somma che avrebbe ricevuto a titolo di FS, avrebbe dovuto essere impiegata anche per vivere giornalmente e che lei avrebbe potuto essere costretta a andare a vivere presso qualche congiunto per ricavare qualche piccola somma dalla locazione della casa in cui viveva, che era di sua proprietà. Il procuratore della ricorrente dichiarava, infine, che la propria assistita avrebbe voluto, altresì, versare l'assegno direttamente al figlio, pur essendo consapevole che ciò si sarebbe potuto realizzare solo con il consenso della controparte.
Esperito, pertanto, senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti
7 il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione. In ogni caso, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno. Con riferimento al contributo per il mantenimento della prole, pertanto, le circostanze sopravvenute possono incidere su tutti gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione dell'assegno, vale a dire tutti i criteri indicati nell'art. 337 ter c.c. per la quantificazione dell'assegno e, con riferimento ai figli maggiorenni, anche i requisiti per lo stesso riconoscimento dell'assegno, vale a dire la convivenza con il genitore richiedente, poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento, ed il mancato raggiungimento dell'autonomia economica. Va, poi, sottolineato che, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno
8 sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n.
1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto che il figlio Per_1
era stato posto dai genitori nella condizione di conseguire l'autonomia economica, avendo lo stesso conseguito la triennale in Lingue e Letterature
Straniere nel luglio 2024 ed essendo ormai decorso un termine congruo per conseguire un inserimento lavorativo, anche in considerazione del fatto che il ragazzo aveva raggiunto ormai l'età di 30 anni (29 anni alla data di instaurazione del giudizio) e la sua condotta diligente nella ricerca di un lavoro avrebbe dovuto essere valutata con rigore crescente man mano che l'età aumentava. Ha, inoltre, evidenziato che il ragazzo aveva ripreso gli studi in età adulta e che la volontà di proseguire gli studi appariva, pertanto, velleitaria.
Per la decisione della causa si deve premettere che il concetto di
“indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del
“principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata
9 dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha sottolineato che il figlio aveva ormai raggiunto una età per la quale avrebbe dovuto ritenersi che lo stesso era ormai autonomo, in quanto la prosecuzione degli studi universitari, iniziati in età adulta, appariva del tutto velleitaria.
Tale argomentazione non appare, però, condivisibile, poiché occorre guardare alle specifiche circostanze del caso e in tale materia non è possibile procedere sulla base di generalizzazioni arbitrarie. Non esiste, infatti, una età a partire dalla quale il figlio debba ritenersi autonomo ed occorre guardare alle peculiarità di ogni singolo caso. Nella fattispecie in esame è pacifico che il figlio ha iniziato gli studi universitari con Per_1
grande ritardo ed i genitori hanno assecondato il suo desiderio di proseguire gli studi nella consapevolezza che la precedente interruzione era stata una
10 conseguenza dei traumi subiti a causa della disgregazione della unità familiare. Invero, la ha affermato di non avere mai acconsentito Pt_1
alla prosecuzione degli studi del figlio , al quale aveva al Per_1
contrario proposto un inserimento lavorativo che il ragazzo aveva rifiutato, ma tale ricostruzione dei fatti si scontra con il fatto obiettivo che il ragazzo ha intrapreso gli studi per conseguire la laurea in Lingue e Letterature
Straniere ed entrambi i genitori lo hanno sostenuto in tale sforzo, sicché non è verosimile che la madre fosse contraria a tale decisione, avendo la stessa tenuto nel tempo un comportamento che contraddice tale affermazione. In ogni caso, la circostanza che il figlio abbia intrapreso gli studi universitari tardivamente non può imputarsi a colpa del figlio ed è del tutto verosimile che, come sostenuto dal , il figlio abbuia subito CP_1
le conseguenze psicologiche della disgregazione della unità familiare, che ne ha turbato la serenità ed ha impedito lo svolgimento di un regolare percorso di studi. Di ciò vi sono, infatti, numerosi elementi sintomatici, Per_ quali la circostanza che analogo percorso ha effettuato anche il figlio , non essendo stato contestato dalla ricorrente che anche quest'ultimo abbia ripreso gli studi tardivamente ed abbia raggiunto brillanti risultati;
la circostanza che il percorso di studi del figlio risulta, sulla base Per_1
della documentazione prodotta, di livello eccellente, tale da escludere che l'interruzione degli studi sia dipesa da scarse capacità del giovane ad applicarsi nello studio;
la circostanza che gli stessi genitori hanno di fatto appoggiato, con un inequivoco comportamento concludente, tale sua decisione di riprendere gli studi.
D'altra parte, va osservato che il percorso formativo del figlio
è ancora in corso, in quanto lo stesso risulta iscritto al corso di Per_1
laurea magistrale ed ha sostenuto brillantemente numerosi esami, sicché deve escludersi che la decisione di continuare gli studi sia velleitaria, né si può ritenere che solo in ragione del raggiungimento dell'età di 30 anni sia
11 venuto meno l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., il figlio ha diritto di essere mantenuto dai genitori “nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, sicché nel caso in esame è evidente che tale diritto permane nella misura in cui il figlio ha Per_1
mostrato di avere la capacità di proseguire proficuamente il percorso formativo e di avere la legittima aspirazione di conseguire la laurea magistrale, che gli potrebbe consentire di avere un più agevole accesso nel mondo del lavoro.
Alla stregua delle superiori considerazioni deve, allora, escludersi che sia cessato l'obbligo della di provvedere al mantenimento Pt_1
del figlio maggiorenne . Per_1
Quanto, poi, alla domanda subordinata di riduzione dell'assegno, va osservato che la ricorrente ha fornito una rappresentazione della propria condizione economica parziale e confusa, tenendo un comportamento processuale del quale occorre tenere conto ai sensi dell'art. 473 bis .18
c.p.c.. Infatti, la stessa ha affermato che, essendo stata posta in quiescenza, aveva subito una riduzione delle entrate di circa € 800,00 e che era gravata da debiti che non le consentivano di continuare a provvedere alle necessità del figlio, essendo addirittura superiori alle entrate.
Quanto alle entrate, nondimeno, la ricorrente non ha prodotto documentazione di alcun tipo per verificare con esattezza i redditi della ricorrente prima del suo collocamento in quiescenza. Invero, è stata prodotta sentenza della Corte di Appello n. 700/2015, con la quale è stato rideterminato l'assegno per il figlio sulla base di una diversa Per_1
valutazione delle emergenze probatorie illustrate nella sentenza n.
526/2015 emessa dal Tribunale di Messina, dove si dava atto che lavorava come forestale con un reddito annuo di € Controparte_1
10.335,00. mentre la percepiva uno stipendio mensile di € Pt_1
12 2.137,57 al netto delle ritenute previdenziali. Non è noto, però, per quale motivo la somma versata mensilmente dal datore di lavoro a titolo di retribuzione, quale risulta dagli estratti conto prodotti, fosse nell'ultimo anno sensibilmente inferiore rispetto a quella indicata nella predetta sentenza di divorzio, ma non risulta in alcun modo dimostrata l'affermazione secondo cui la avrebbe subito una prima Pt_1
consistente riduzione dei redditi a seguito di un mutamento di mansioni (è stato prodotto, infatti, solo un ordine di servizio che non documenta alcuna riduzione dei redditi) e può solo ipotizzarsi, in assenza di dichiarazioni dei redditi, che la retribuzione fosse gravata da debiti. Peraltro, anche le entrate dopo il collocamento in quiescenza non sono pienamente comprensibili.
Infatti dall'esame degli estratti conto (sino al mese di dicembre 2024 la risultava titolare di due distinti conti presso banca Pt_1 CP_3
risulta che la stessa ha percepito, pure dopo che era stata posta in quiescenza, emolumenti aventi diversa origine (in data 20.12.2024 €
800,00; in data 27.11.2024, € 1443,00; in data 25.10.2024 € 1.438,00), che si sono aggiunti ai ratei di pensione, di importo, peraltro, variabile (in data
02.12.2024 € 1.498,00; in data 04.11.2024: € 1.188,00; in data 01.10.2024
€ 1.188,00). Si può, allora, solo ragionevolmente ipotizzare che i redditi della a seguito del suo collocamento in quiescenza si siano Pt_1
ridotti, anche se in misura inferiore rispetto a quella indicata, posto che l'ammontare del rateo di pensione da ultimo corrisposto risulta gravato da un debito trattenuto alla fonte di circa € 327,00), ma ciò non è sufficiente per ritenere che le attuali risorse economiche si siano contratte in misura tale da non consentire alla di sostenere il figlio negli Pt_1 Per_1
studi, tenuto conto del fatto che ormai tali studi sono prossimi al completamento e che la ha ammesso che nel mese di ottobre di Pt_1
quest'anno le verrà corrisposto il FS, che le è stato già liquidato da del quale non ha fornito documentazione, pur avendo affermato in udienza che
13 si tratta di una somma di circa € 27.000,00 – 28.000,00, peraltro al netto di un finanziamento (più precisamente al netto delle somme dovute a seguito della sospensione del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa).
La ha allegato, poi, di essere gravata da numerosi prestiti Pt_1
ed ha documentato:
1) un mutuo n. 17901/2011 per Ristrutturazione alloggio di proprietà con rate dell'importo mensile di € 452,10 attualmente interrotto fino alla liquidazione del FS (è stato sospeso da ottobre 2024 a ottobre 2025)
2) prestito del contingente 04/2024 con rate mensili di € CP_2
327,87,
3) un prestito Findomestic con nate mensili di € 377,90 (poi divenuto con rate pari a € 395,60) contratto il 25.06.2019 con la causale rifinanziamento con progetto,
4) un prestito con rate di € 132,49 contratto il 01.04.2020 CP_3
5) un prestito contratto il 09.01.2024 per "consolidamento CP_4
terzi" con rata mensile di importo indicato in € 300,75 (risultante anche dagli estratti conto).
Va, nondimeno, osservato che il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa è anteriore rispetto al provvedimento con il quale
è stata fissata la misura dell'assegno, mentre non è stato documentato che gli altri prestiti fossero in qualche modio “necessari”, sicché non se ne può tenere conto ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per il mantenimento del figlio, tenuto conto del fatto che la parte non può sottrarsi al proprio obbligo di mantenimento nei confronti della prole, creando una esposizione debitoria. D'altronde, va osservato che dall'esame degli estratti conto, anche quelli riferibili alla carata di credito, risulta che la effettuava numerose spese, non sempre necessarie, sicché è Pt_1
verosimile che il ricorso al credito sia anche la conseguenza del suo stile di vita.
14 Infine, va osservato che non può attribuirsi rilievo neppure alla circostanza che il figlio beneficia di una borsa di studio, tenuto Per_1
conto del fatto che essa non determina una riduzione delle esigenze del figlio, ma è stata riconosciuta a quest'ultimo proprio in ragione dell'aumento delle sue esigenze, in conseguenza degli studi universitari.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso proposto dalla va integralmente rigettato, mentre in ragione della complessità Pt_1
della situazione di fatto e della sua mutevolezza nel tempo, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., rigetta il ricorso proposto da e dichiara interamente compensate tra le Parte_1
parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 14/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1548 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...], Ganzirri, C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò detta Carmen (C.F.
; che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], [C.F.: Controparte_1
] residente in [...], C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Materia del
Foro di Messina (c.f. pec: CodiceFiscale_4
fax: 0906413480), ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il suo studio in Messina, Via dei Verdi 55; PARTE
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 18.04.2025, chiedeva Parte_1
la modifica delle condizioni economiche stabilite con la sentenza di divorzio n. 526/2015, successivamente parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello di Messina con sentenza n. 700/2015, pubblicata in data
10.12.2015, con la quale era stato rideterminato in € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annua in base agli indici ISTAT, l'assegno posto a carico della deducente per il mantenimento del figlio , nato a [...] il Per_1
06.10.1995. In particolare, la ricorrente domandava la revoca dell'obbligo di versare il suddetto assegno mensile di mantenimento, per sopravvenuti giustificati motivi, evidenziando che il figlio aveva conseguito la Per_1
laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere nel luglio 2024, con il massimo dei voti, ma con un ritardo significativo rispetto ai tempi ordinari del percorso accademico e, nonostante il titolo acquisito, non aveva intrapreso alcuna attività lavorativa né si era attivato concretamente nella ricerca di un'occupazione, manifestando una condotta di totale inerzia.
Osservava che tale atteggiamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, contrastava con il principio di autoresponsabilità che imponeva al figlio maggiorenne di adoperarsi per raggiungere l'autonomia economica, pena la cessazione del diritto al mantenimento. La ricorrente, inoltre, rappresentava un significativo peggioramento della propria situazione economica e patrimoniale, in quanto, dopo il collocamento in pensione dal 1° ottobre
2024, aveva subito una riduzione del reddito mensile di oltre 800,00 euro rispetto al periodo lavorativo ed attualmente percepiva una pensione di circa 1.070,00 euro mensili, a fronte di numerosi obblighi finanziari derivanti da mutui e prestiti contratti negli anni, per un totale di esborsi mensili superiori a 1.500 euro;
a ciò si aggiungevano rilevanti spese
2 mediche dovute a una condizione clinica complessa, documentata da interventi chirurgici e patologie croniche, tra cui una pancreatite acuta, cataratta bilaterale, rinoplastica funzionale, ipertiroidismo e problemi metabolici. Alla luce di tali circostanze, la ricorrente affermava che non sussistevano più i presupposti per il mantenimento del figlio , sia Per_1
per la sua età e il titolo di studio conseguito, sia per la sua inattività lavorativa, sia per la ridotta capacità contributiva della madre. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e documentale volta a dimostrare l'inerzia del figlio e le difficoltà economiche della ricorrente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 12/13.05.2025.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata l'11.09.2025, si costituiva il quale si opponeva alla domanda di Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio avanzata dalla ex coniuge, contestando la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , ritenendola infondata sia in fatto che in diritto. Per_1
Evidenziava che il figlio , attualmente ventinovenne, non aveva Per_1
ancora concluso il proprio percorso formativo, essendo iscritto al corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere, dopo aver conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti e la lode. Osservava che la prosecuzione degli studi universitari, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituiva presupposto sufficiente per il mantenimento da parte dei genitori, in quanto espressione di un progetto educativo coerente e finalizzato all'autonomia economica. Sottolineava che il figlio aveva dimostrato impegno e responsabilità, superando difficoltà personali e familiari derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, e che la durata del percorso accademico era stata influenzata anche dalla pandemia da
Covid-19. In merito alla situazione economica della ricorrente, il resistente
3 contestava l'esistenza di motivi sopravvenuti idonei a giustificare la revisione dell'assegno, evidenziando che le difficoltà economiche rappresentate dalla , consistenti in prestiti e mutui contratti Pt_1
volontariamente, non costituivano circostanze nuove rispetto a quelle già valutate in sede di divorzio. Al contrario, sottolineava che la ricorrente aveva raggiunto una maggiore stabilità economica a seguito del Per_ pensionamento e dell'emancipazione del figlio , già convivente con lei, il quale aveva ottenuto un dottorato retribuito. Inoltre, la non Pt_1
aveva più sostenuto spese di locazione ed aveva beneficiato del trattamento di fine servizio. Osservava che, viceversa, egli, continuando a convivere con il figlio , versava in una condizione economica precaria, Per_1
derivante da un'attività lavorativa stagionale presso l'azienda forestale regionale, con redditi inferiori a 12.000,00 euro annui e periodi di totale assenza di retribuzione tra gennaio e maggio di ogni anno, sicché, in tale contesto, l'assegno di mantenimento versato dalla risultava Pt_1
indispensabile per garantire al figlio il soddisfacimento delle esigenze primarie e la prosecuzione degli studi. Il resistente lamentava, inoltre,
l'inadempimento della rispetto agli obblighi di mantenimento, Pt_1
con un debito maturato pari a euro 6.951,32. Alla luce di quanto esposto, chiedeva il rigetto integrale delle domande proposte dalla ricorrente, con conferma dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , ovvero, in via subordinata, la rimodulazione Per_1
dell'importo tenendo conto delle accresciute esigenze del beneficiario.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
18.09.2025, ribadiva integralmente le argomentazioni Parte_1
già svolte nel ricorso introduttivo, insistendo nella richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_3
ormai trentenne. Contestava recisamente le deduzioni formulate da controparte, evidenziando come il figlio, pur avendo conseguito la laurea
4 triennale nel luglio 2024, con un ritardo di due anni rispetto alla durata ordinaria del corso, non aveva mai dimostrato un concreto impegno nella ricerca di un'occupazione, né aveva fornito prova di circostanze oggettive che giustificavano il mancato raggiungimento dell'autonomia economica.
Sottolineava che il figlio aveva intrapreso il percorso Per_1
universitario solo dopo aver interrotto per anni la scuola dell'obbligo, conseguendo il diploma di scuola superiore all'età di ventiquattro anni. A suo avviso, tale condotta denotava una persistente indolenza e una mancanza di progettualità, aggravata dalla scelta di proseguire gli studi con il biennio di specializzazione senza alcuna attivazione nel mercato del lavoro, nonostante l'età avanzata e le difficoltà economiche dei genitori. In merito alla propria situazione economica, contestava le affermazioni del resistente, secondo cui le proprie fonti di reddito sarebbero rimaste inalterate rispetto al tempo della pronuncia di divorzio. Al contrario, evidenziava di essere andata in pensione dal 1° ottobre 2024, con una riduzione del reddito mensile di oltre 800,00 euro rispetto agli anni di servizio, circostanza documentata mediante produzione del cedolino pensionistico;
tale mutamento, unitamente agli oneri finanziari e alle spese mediche già rappresentati, aveva determinato un significativo peggioramento della propria capacità contributiva, integrando i presupposti per la revisione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 473-bis.29
c.p.c.. Concludeva insistendo nella richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio , sia per il venir meno dei presupposti Per_1
soggettivi in capo al beneficiario, sia per il sopravvenuto mutamento delle proprie condizioni economiche, e confermava la richiesta di ammissione della prova testimoniale già articolata nel ricorso introduttivo.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
29.09.2025 contestava le deduzioni avversarie, Controparte_1
ribadendo che il figlio aveva subito mostrato di volere Per_1
5 completare il percorso formativo intrapreso, posto che la laurea triennale offriva possibilità lavorative limitate, mentre la madre aveva arbitrariamente deciso di non tutelare più le aspirazioni del figlio, ormai prossimo alla laurea magistrale, benché quest'ultimo avesse avviato la sua formazione universitaria da adulto con l'accordo dei genitori, consapevoli del fatto che il figlio aveva interrotto gli studi a causa del malessere vissuto in famiglia. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale mediante l'audizione dei due figli.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il
02.10.2025 rilevava che le ambizioni del figlio Parte_1
apparivano velleitarie, in considerazione della sua totale inerzia Per_1
per diversi anni, e negava in ogni caso che ella fosse d'accordo a fare intraprendere al figlio un percorso universitario ormai in età adulta, pur non avendo lo stesso dimostrato dedizione allo studio ed alla formazione personale e professionale. Eccepiva l'inammissibilità dell'audizione del figlio come teste, in quanto incapace a testimoniare, avendo un Per_1
diretto interesse nella causa e l'inconducenza dei capitoli di prova indicati Per_ dalla controparte relativi al percorso formativo del figlio . In subordine, chiedeva l'ammissione di prova contraria.
All'udienza del 09.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice tentava la conciliazione delle parti. Il procuratore del resistente riferiva che, a fini transattivi, aveva proposto alla controparte il versamento dell'assegno nella misura già stabilita fino al mese di settembre
2026, mentre il procuratore della ricorrente dichiarava che la propria assistita avrebbe potuto pagare sino al prossimo mese di settembre solo la minore somma di € 100,00 al mese, tenuto conto del fatto che la pensione dalla stessa percepita veniva interamente impiegata per pagare i debiti e che il figlio poteva contare anche su una piccola borsa di studio, dell'importo complessivo annuale di circa € 2.000,00. La dichiarava che una Pt_1
6 somma superiore sarebbe stata del tutto incompatibile con le proprie risorse economiche e precisava che non le è stato ancora corrisposto il FS, evidenziando che la somma che verosimilmente le sarebbe stata corrisposta a titolo di FS ammontava a circa 27.000,00 – 28.000,00 euro, in quanto una parte sarebbe stata detratta automaticamente dall per saldare il CP_2
debito derivante dalla sospensione di un finanziamento per la durata CP_2
di un anno ed un'altra parte, pari a quasi € 5.000,00, sarebbe stata detratta per rivalsa contributiva. La segnalava che, in effetti, aveva un Pt_1
debito nei confronti del per mantenimento non pagato, ma CP_1
contava di estinguere tale debito non appena avrebbe avuto il denaro necessario;
osservava che, avendo entrate inferiori alle uscite, la somma che avrebbe ricevuto a titolo di FS, avrebbe dovuto essere impiegata anche per vivere giornalmente e che lei avrebbe potuto essere costretta a andare a vivere presso qualche congiunto per ricavare qualche piccola somma dalla locazione della casa in cui viveva, che era di sua proprietà. Il procuratore della ricorrente dichiarava, infine, che la propria assistita avrebbe voluto, altresì, versare l'assegno direttamente al figlio, pur essendo consapevole che ciò si sarebbe potuto realizzare solo con il consenso della controparte.
Esperito, pertanto, senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti
7 il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione. In ogni caso, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno. Con riferimento al contributo per il mantenimento della prole, pertanto, le circostanze sopravvenute possono incidere su tutti gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione dell'assegno, vale a dire tutti i criteri indicati nell'art. 337 ter c.c. per la quantificazione dell'assegno e, con riferimento ai figli maggiorenni, anche i requisiti per lo stesso riconoscimento dell'assegno, vale a dire la convivenza con il genitore richiedente, poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento, ed il mancato raggiungimento dell'autonomia economica. Va, poi, sottolineato che, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno
8 sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n.
1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto che il figlio Per_1
era stato posto dai genitori nella condizione di conseguire l'autonomia economica, avendo lo stesso conseguito la triennale in Lingue e Letterature
Straniere nel luglio 2024 ed essendo ormai decorso un termine congruo per conseguire un inserimento lavorativo, anche in considerazione del fatto che il ragazzo aveva raggiunto ormai l'età di 30 anni (29 anni alla data di instaurazione del giudizio) e la sua condotta diligente nella ricerca di un lavoro avrebbe dovuto essere valutata con rigore crescente man mano che l'età aumentava. Ha, inoltre, evidenziato che il ragazzo aveva ripreso gli studi in età adulta e che la volontà di proseguire gli studi appariva, pertanto, velleitaria.
Per la decisione della causa si deve premettere che il concetto di
“indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del
“principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata
9 dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ. 13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n.
5088; Cass. civ. 22.06.2016 n. 12952).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha sottolineato che il figlio aveva ormai raggiunto una età per la quale avrebbe dovuto ritenersi che lo stesso era ormai autonomo, in quanto la prosecuzione degli studi universitari, iniziati in età adulta, appariva del tutto velleitaria.
Tale argomentazione non appare, però, condivisibile, poiché occorre guardare alle specifiche circostanze del caso e in tale materia non è possibile procedere sulla base di generalizzazioni arbitrarie. Non esiste, infatti, una età a partire dalla quale il figlio debba ritenersi autonomo ed occorre guardare alle peculiarità di ogni singolo caso. Nella fattispecie in esame è pacifico che il figlio ha iniziato gli studi universitari con Per_1
grande ritardo ed i genitori hanno assecondato il suo desiderio di proseguire gli studi nella consapevolezza che la precedente interruzione era stata una
10 conseguenza dei traumi subiti a causa della disgregazione della unità familiare. Invero, la ha affermato di non avere mai acconsentito Pt_1
alla prosecuzione degli studi del figlio , al quale aveva al Per_1
contrario proposto un inserimento lavorativo che il ragazzo aveva rifiutato, ma tale ricostruzione dei fatti si scontra con il fatto obiettivo che il ragazzo ha intrapreso gli studi per conseguire la laurea in Lingue e Letterature
Straniere ed entrambi i genitori lo hanno sostenuto in tale sforzo, sicché non è verosimile che la madre fosse contraria a tale decisione, avendo la stessa tenuto nel tempo un comportamento che contraddice tale affermazione. In ogni caso, la circostanza che il figlio abbia intrapreso gli studi universitari tardivamente non può imputarsi a colpa del figlio ed è del tutto verosimile che, come sostenuto dal , il figlio abbuia subito CP_1
le conseguenze psicologiche della disgregazione della unità familiare, che ne ha turbato la serenità ed ha impedito lo svolgimento di un regolare percorso di studi. Di ciò vi sono, infatti, numerosi elementi sintomatici, Per_ quali la circostanza che analogo percorso ha effettuato anche il figlio , non essendo stato contestato dalla ricorrente che anche quest'ultimo abbia ripreso gli studi tardivamente ed abbia raggiunto brillanti risultati;
la circostanza che il percorso di studi del figlio risulta, sulla base Per_1
della documentazione prodotta, di livello eccellente, tale da escludere che l'interruzione degli studi sia dipesa da scarse capacità del giovane ad applicarsi nello studio;
la circostanza che gli stessi genitori hanno di fatto appoggiato, con un inequivoco comportamento concludente, tale sua decisione di riprendere gli studi.
D'altra parte, va osservato che il percorso formativo del figlio
è ancora in corso, in quanto lo stesso risulta iscritto al corso di Per_1
laurea magistrale ed ha sostenuto brillantemente numerosi esami, sicché deve escludersi che la decisione di continuare gli studi sia velleitaria, né si può ritenere che solo in ragione del raggiungimento dell'età di 30 anni sia
11 venuto meno l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., il figlio ha diritto di essere mantenuto dai genitori “nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, sicché nel caso in esame è evidente che tale diritto permane nella misura in cui il figlio ha Per_1
mostrato di avere la capacità di proseguire proficuamente il percorso formativo e di avere la legittima aspirazione di conseguire la laurea magistrale, che gli potrebbe consentire di avere un più agevole accesso nel mondo del lavoro.
Alla stregua delle superiori considerazioni deve, allora, escludersi che sia cessato l'obbligo della di provvedere al mantenimento Pt_1
del figlio maggiorenne . Per_1
Quanto, poi, alla domanda subordinata di riduzione dell'assegno, va osservato che la ricorrente ha fornito una rappresentazione della propria condizione economica parziale e confusa, tenendo un comportamento processuale del quale occorre tenere conto ai sensi dell'art. 473 bis .18
c.p.c.. Infatti, la stessa ha affermato che, essendo stata posta in quiescenza, aveva subito una riduzione delle entrate di circa € 800,00 e che era gravata da debiti che non le consentivano di continuare a provvedere alle necessità del figlio, essendo addirittura superiori alle entrate.
Quanto alle entrate, nondimeno, la ricorrente non ha prodotto documentazione di alcun tipo per verificare con esattezza i redditi della ricorrente prima del suo collocamento in quiescenza. Invero, è stata prodotta sentenza della Corte di Appello n. 700/2015, con la quale è stato rideterminato l'assegno per il figlio sulla base di una diversa Per_1
valutazione delle emergenze probatorie illustrate nella sentenza n.
526/2015 emessa dal Tribunale di Messina, dove si dava atto che lavorava come forestale con un reddito annuo di € Controparte_1
10.335,00. mentre la percepiva uno stipendio mensile di € Pt_1
12 2.137,57 al netto delle ritenute previdenziali. Non è noto, però, per quale motivo la somma versata mensilmente dal datore di lavoro a titolo di retribuzione, quale risulta dagli estratti conto prodotti, fosse nell'ultimo anno sensibilmente inferiore rispetto a quella indicata nella predetta sentenza di divorzio, ma non risulta in alcun modo dimostrata l'affermazione secondo cui la avrebbe subito una prima Pt_1
consistente riduzione dei redditi a seguito di un mutamento di mansioni (è stato prodotto, infatti, solo un ordine di servizio che non documenta alcuna riduzione dei redditi) e può solo ipotizzarsi, in assenza di dichiarazioni dei redditi, che la retribuzione fosse gravata da debiti. Peraltro, anche le entrate dopo il collocamento in quiescenza non sono pienamente comprensibili.
Infatti dall'esame degli estratti conto (sino al mese di dicembre 2024 la risultava titolare di due distinti conti presso banca Pt_1 CP_3
risulta che la stessa ha percepito, pure dopo che era stata posta in quiescenza, emolumenti aventi diversa origine (in data 20.12.2024 €
800,00; in data 27.11.2024, € 1443,00; in data 25.10.2024 € 1.438,00), che si sono aggiunti ai ratei di pensione, di importo, peraltro, variabile (in data
02.12.2024 € 1.498,00; in data 04.11.2024: € 1.188,00; in data 01.10.2024
€ 1.188,00). Si può, allora, solo ragionevolmente ipotizzare che i redditi della a seguito del suo collocamento in quiescenza si siano Pt_1
ridotti, anche se in misura inferiore rispetto a quella indicata, posto che l'ammontare del rateo di pensione da ultimo corrisposto risulta gravato da un debito trattenuto alla fonte di circa € 327,00), ma ciò non è sufficiente per ritenere che le attuali risorse economiche si siano contratte in misura tale da non consentire alla di sostenere il figlio negli Pt_1 Per_1
studi, tenuto conto del fatto che ormai tali studi sono prossimi al completamento e che la ha ammesso che nel mese di ottobre di Pt_1
quest'anno le verrà corrisposto il FS, che le è stato già liquidato da del quale non ha fornito documentazione, pur avendo affermato in udienza che
13 si tratta di una somma di circa € 27.000,00 – 28.000,00, peraltro al netto di un finanziamento (più precisamente al netto delle somme dovute a seguito della sospensione del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa).
La ha allegato, poi, di essere gravata da numerosi prestiti Pt_1
ed ha documentato:
1) un mutuo n. 17901/2011 per Ristrutturazione alloggio di proprietà con rate dell'importo mensile di € 452,10 attualmente interrotto fino alla liquidazione del FS (è stato sospeso da ottobre 2024 a ottobre 2025)
2) prestito del contingente 04/2024 con rate mensili di € CP_2
327,87,
3) un prestito Findomestic con nate mensili di € 377,90 (poi divenuto con rate pari a € 395,60) contratto il 25.06.2019 con la causale rifinanziamento con progetto,
4) un prestito con rate di € 132,49 contratto il 01.04.2020 CP_3
5) un prestito contratto il 09.01.2024 per "consolidamento CP_4
terzi" con rata mensile di importo indicato in € 300,75 (risultante anche dagli estratti conto).
Va, nondimeno, osservato che il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa è anteriore rispetto al provvedimento con il quale
è stata fissata la misura dell'assegno, mentre non è stato documentato che gli altri prestiti fossero in qualche modio “necessari”, sicché non se ne può tenere conto ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per il mantenimento del figlio, tenuto conto del fatto che la parte non può sottrarsi al proprio obbligo di mantenimento nei confronti della prole, creando una esposizione debitoria. D'altronde, va osservato che dall'esame degli estratti conto, anche quelli riferibili alla carata di credito, risulta che la effettuava numerose spese, non sempre necessarie, sicché è Pt_1
verosimile che il ricorso al credito sia anche la conseguenza del suo stile di vita.
14 Infine, va osservato che non può attribuirsi rilievo neppure alla circostanza che il figlio beneficia di una borsa di studio, tenuto Per_1
conto del fatto che essa non determina una riduzione delle esigenze del figlio, ma è stata riconosciuta a quest'ultimo proprio in ragione dell'aumento delle sue esigenze, in conseguenza degli studi universitari.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso proposto dalla va integralmente rigettato, mentre in ragione della complessità Pt_1
della situazione di fatto e della sua mutevolezza nel tempo, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., rigetta il ricorso proposto da e dichiara interamente compensate tra le Parte_1
parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 14/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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