Art. 27.
Gli appuntati giudicati idonei alla promozione a sottobrigadiere ai sensi dell' art. 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , i quali siano rimasti iscritti sul relativo quadro di avanzamento al 31 dicembre 1952, sono riportati d'ufficio nel quadro di avanzamento compilato a norma del precedente art. 13, in concorrenza secondo l'anzianita' di grado con quelli giudicati idonei ai sensi di questo ultimo articolo.
In aggiunta alle promozioni da effettuare a norma dell' art. 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , nell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' consentito di promuovere al grado di sottobrigadiere, con decorrenza dalla data suddetta, tanti appuntati quanti ne risultavano ancora iscritti nel primo terzo del quadro relativo all'anno 1951 al termine dell'anno stesso.
Uguale numero di promozioni potra' essere effettuato all'inizio sia del secondo che del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta a quelle dal attribuire in applicazione del precedente art. 13.
I soprannumeri che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 3, primo comma, del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651 , e nell' art. 3, primo comma, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 , ratificati senza modificazioni dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 , si determinano nel grado di sottobrigadiere per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono riassorbiti con le prime successive vacanze che si verificano in detto grado. In corrispondenza degli indicati soprannumeri e fino al loro completo riassorbimento e' lasciato vacante un numero di posti nel grado di finanziere tale da compensare la spesa derivante dai soprannumeri.
Gli appuntati giudicati idonei alla promozione a sottobrigadiere ai sensi dell' art. 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , i quali siano rimasti iscritti sul relativo quadro di avanzamento al 31 dicembre 1952, sono riportati d'ufficio nel quadro di avanzamento compilato a norma del precedente art. 13, in concorrenza secondo l'anzianita' di grado con quelli giudicati idonei ai sensi di questo ultimo articolo.
In aggiunta alle promozioni da effettuare a norma dell' art. 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , nell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' consentito di promuovere al grado di sottobrigadiere, con decorrenza dalla data suddetta, tanti appuntati quanti ne risultavano ancora iscritti nel primo terzo del quadro relativo all'anno 1951 al termine dell'anno stesso.
Uguale numero di promozioni potra' essere effettuato all'inizio sia del secondo che del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta a quelle dal attribuire in applicazione del precedente art. 13.
I soprannumeri che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 3, primo comma, del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651 , e nell' art. 3, primo comma, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 , ratificati senza modificazioni dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 , si determinano nel grado di sottobrigadiere per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono riassorbiti con le prime successive vacanze che si verificano in detto grado. In corrispondenza degli indicati soprannumeri e fino al loro completo riassorbimento e' lasciato vacante un numero di posti nel grado di finanziere tale da compensare la spesa derivante dai soprannumeri.