Sentenza 3 novembre 2003
Massime • 1
I reati di concussione e di corruzione presentano un elemento necessariamente comune, e cioè l'esistenza di una indebita erogazione,( necessario solo nella corruzione propria ), e cioè l'esercizio antigiuridico dei propri compiti, e un elemento discriminante, e cioè la presenza nella concussione di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale, condizionate la volontà del privato.
Commentario • 1
- 1. Concussione, sesso, poliziotto, immigrata extracomunitaria, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/11/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1412
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 09698/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano;
2 - Di GI NI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 26-6-2002 della Corte di Appello di Milano;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dr. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e per il rigetto del ricorso proposto dal Di GI;
Uditi l'avv. Arminio Nigro per US US, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Milano, e l'avv NI Battaglia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di Di GI NI;
FATTO
1.1 - Con sentenza in data 23-11-2001, il Tribunale di Varese ha condannato Di GI NI e US US, previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, liquidati come da dispositivo, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 317 c.p., per avere in concorso tra loro (il US quale extraneus e il Di GI quale reggente dell'Ufficio del Registro) costretto BB OL, professionista che agiva per conto dei contribuenti TT Enrico e BA IN, sotto minaccia di non procedere ad atto di rettifica concernente la quantificazione delle imposte INVIM e di successione, a consegnare la somma di L.
3.000.000 complessivi, di cui L.
1.000.000 trattenute dal US e la residua somma consegnata al Di GI.
I fatti che avevano dato origine al processo venivano così riassunti dal Tribunale:
- Nell'ottobre 1996 era stato notificato a BA IN un avviso di rettifica di maggiore imposta, con richiesta di pagamento di oltre L. 46.000.000 a titolo di INVIM, in relazione ad un immobile da lei ereditato. La BA ed il marito, TT Enrico, si erano rivolti ad un loro vicino, il geometra, BB OL, esperto nel settore, che già li aveva assistititi in passato. - Il BB, nell'esaminare la documentazione, si era accorto che nella compilazione del modello di denuncia di successione vi era stato un errore, che aveva comportato il calcolo dell'imposta in misura molto superiore al dovuto, e aveva consigliato ai due coniugi di contattare colui che aveva predisposto la denuncia. - La BA, unitamente alla figlia ed al BB, si era quindi recata da US US, che lavorava nello studio di un notaio e si era occupato delle pratiche successorie. Il US si era trovato d'accordo con il BA sulla esistenza dell'errore e aveva chiamato al telefono, in presenza dei visitatori, il direttore dell'Ufficio del Registro, spiegandogli il problema. Alla fine della telefonata, che aveva avuto toni amichevoli, il US aveva assicurato che avrebbe pensato a tutto lui e aveva concordato con il BB (al quale le dirette interessate avevano rimesso la questione) di rivedersi per risolvere la questione. - Alla data concordata il BB si era recato presso l'ufficio del US e questi gli aveva segnalato la possibilità, che presentava caratteristiche di maggiore celerità e sicurezza di buon esito, di inoltrare direttamente all'Ufficio del Registro una istanza, affinché l'imposta venisse rettificata d'ufficio. Il US nel contempo aveva specificato che occorreva fare "un presente" al direttore dell'ufficio, così la BA avrebbe ottenuto in due o tre giorni la riduzione (a circa L. 20.000.000) a lei spettante dell'imposta, evitando i tempi lunghi di un ricorso dall'esito probabilmente negativo.
- Il BB aveva allora informato della richiesta i diretti interessati, avvisandoli che, nell'ipotesi in cui avessero deciso di pagare, egli non avrebbe voluto essere coinvolto in un illecito, e consigliando di recarsi dai Carabinieri.
- Il TT aveva accolto l'invito e, insieme al BB, aveva denunciato il fatto ai Carabinieri. Come d'accordo, il BB il 14 novembre si era poi recato dal US, facendo finta di accettare la proposta, e aveva ricevuto la richiesta di L. 3.000.000, che, a dire del US, erano destinate al direttore dell'Ufficio del Registro. Il colloquio era stato, di sua iniziativa, registrato dal BB e poi da questi riferito ai Carabinieri.
- Era stato allora predisposto un piano con le forze dell'ordine e, fotocopiate le banconote, il giorno previsto il BB, la BA e la figlia di quest'ultima si erano recati dal US. All'uscita il BB aveva avvisato i Carabinieri, appostati nei pressi, i quali avevano poi fotografato il Di GI, che, uscito dal suo ufficio, era salito nello studio del US. Pochi minuti dopo, i due erano usciti in strada e si erano recati al bar. Erano quindi tornati nell'ufficio del US, ufficio dal quale subito dopo era uscito il solo Di GI, portando con sè (diversamente da prima) una cartella portadocumenti.
- Nel corso delle successive perquisizioni, i Carabinieri avevano rinvenuto nel portafoglio del US una parte (L. 1.000.000) delle banconote fotocopiate, mentre il Di GI aveva consegnato agli operanti una busta, che teneva nella giacca, contenente i residui due milioni.
1.2 - Con sentenza in data 26-6-2002 la Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, in riforma della sentenza di cui sopra, appellata dal Di GI e dal US, ha ritenuto sussistente il reato di corruzione propria ai sensi degli artt. 110 e 319 c.p., così modificata la originaria imputazione, e, ferme restando le concesse attenuanti generiche, ha condannato i due appellanti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per uguale periodo di tempo, con esclusione del diritto al risarcimento del danno della parte civile BB e con conseguente revoca delle statuizioni civili nei suoi confronti, e con rifusione delle spese affrontate nel grado dalle residue parti civili, liquidate come da dispositivo. Con la medesima sentenza la Corte di Appello ha concesso a entrambi gli imputati i benefici della sospensione della pena principale ed accessoria e della non menzione della condanna, alle condizioni di legge.
In particolare, la Corte di Appello - ritenuta la piena attendibilità del teste BB (anche perché riscontrato dalla testimonianza di TT AN) e precisato che il danaro sequestrato ai due imputati era chiaramente frutto di una dazione illecita e non di un prestito come malamente da loro "imbastito" - ha sottolineato che dalle dichiarazioni del BB e della TT si ricavava che il US aveva prospettato sia il probabile esito negativo del ricorso alla Commissione Tributaria sia, di contro, la facilità e la rapidità dell'alternativa illecita costituita dalla "rettifica" cui avrebbe provveduto il Di GI.
Nella sentenza si puntualizza che i toni erano stati "amichevoli" e "suadenti" e che l'accento da parte del US era stato messo sulla celerità e sulla maggiore sicurezza di risultati dell'istanza di "rettifica" rispetto al ricorso giurisdizionale, e quindi in definitiva sulla convenienza per gli interessati della via illecita rispetto a quella lecita.
La Corte di merito ha ritenuto che "in questa situazione fattuale, considerato anche che la prospettiva era non di evitare il compimento di un atto illegittimo pregiudizievole, ma di come rimuovere gli effetti pregiudizievoli di un atto amministrativo già esistente," non emergeva "con sufficiente nettezza" l'estremo della "induzione" per effetto del metus pubblicae potestatis.
La Corte ha quindi concluso che si verteva in tema di corruzione per atti contrari al dovere di ufficio, in quanto vi era stato "asservimento della funzione, tramite interposta persona, (...) agli interessi privati". Secondo la Corte di Appello, "solo per danaro e soltanto a seguito della illecita remunerazione i TT-BA avrebbero potuto ottenere, in violazione dei doveri di imparzialità, fedeltà, onestà e correttezza del p.u., la desiderata 'rettifica' dell'atto".
1.3 - Avverso la suindicata sentenza del 26-6-2002 hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e Di GI NI. 1.4 - Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano deduce erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui la sentenza censurata ha qualificato i fatti ascritti agli imputati quali corruzione propria e non quali concussione, come originariamente contestato e ritenuto dal giudice di primo grado. In particolare, il Procuratore Generale rileva che le conclusioni della Corte di Appello contrasterebbero con la costante giurisprudenza di legittimità (sez. 6^, 8-1-1994, n. 2986, Catalano;
11-12-1993, n. 2985, Fedele), in base alla quale, in tema di concussione, il metus pubblicae potestatis, da ritenere sempre presente ai fini della configurabilità di tale reato, si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione oppure alla induzione. Nel primo caso - si ricorda nel ricorso - il metus consiste nel timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, nel secondo si risolve nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale medesimo, il quale, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. In tale ipotesi la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operi di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore (induzione per persuasione). Nella fattispecie in esame, secondo il ricorrente, la vicenda sarebbe "scolasticamente inquadrabile nei binari tracciati dalla sopra riportata giurisprudenza", sicché la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata con rinvio.
1.5 - Di GI NI, tramite il suo difensore, deduce in primo luogo la violazione dell'art. 606, lettera b), c.p.p., sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di Appello, pur avendo escluso la sussistenza degli elementi necessari ad integrare il reato di cui all'art. 317 c.p., avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti per affermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 319 c.p. In proposito, il ricorrente ribadisce che la somma di danaro trovata in suo possesso non sarebbe stata altro che un prestito a lui fatto dal US e sottolinea che la "rettifica" dell'atto non avrebbe costituito atto contrario ai doveri di ufficio e che, in ogni caso, la Corte di merito non avrebbe chiarito in che modo l'atto sarebbe stato contrario al dovere di imparzialità, come asserito "in termini del tutto generici" in sentenza, non essendosi dimostrato che in altri casi analoghe istanze fossero state non esaminate o rigettate. Anche la violazione dei doveri di fedeltà, onestà e correttezza sarebbe stata affermata nel provvedimento impugnato in modo del tutto astratto e generico.
Con il secondo motivo di ricorso il Di GI lamenta la violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p., per mancanza ed illogicità della motivazione sotto il profilo che attiene all'accertamento della sua responsabilità penale sia in relazione al reato ravvisato dal Tribunale sia in riferimento al reato ritenuto sussistente dalla Corte di Appello. In particolare, la sentenza censurata avrebbe recepito acriticamente il percorso logico seguito dal giudice di primo grado, senza tenere conto della doverosità da parte dell'Ufficio di un provvedimento che rimediasse all'errore commesso a seguito della inesatta dichiarazione INVIM e della conseguente mancanza di dolo in capo al ricorrente, anche in considerazione della natura di "prestito amichevole" del denaro a lui consegnato. Inoltre la Corte avrebbe dovuto quanto meno nutrire dubbi in ordine al concorso del ricorrente nella ravvisata corruzione, in quanto, nella fattispecie, l'azione si sarebbe "arrestata ad un intermediario", sicché i reati ravvisabili a suo carico sarebbero stati al più quelli di truffa e millantato credito, ma non certo quello di corruzione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 74 e 81 c.p.p., in quanto la Corte di Appello avrebbe immotivatamente disatteso la censura mossa alla sentenza di primo grado in ordine alla ammissione della costituzione di parte civile effettuata da TT Enrico e BA IN. Secondo il ricorrente, le citate parti civili non avrebbero avuto alcun titolo, poiché non sarebbe stato leso alcun loro interesse o diritto, in quanto il danaro, dopo l'operazione di polizia giudiziaria, era stato loro restituito e, se mai, erano stati lesi unicamente interessi collettivi. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p., sotto il profilo della "ingiustificata ed immotivata determinazione del danno morale liquidato alle parti civili TT-BA" e della "ingiustificata ed immotivata conferma della sentenza di primo grado in punto di disattesa diminuente della particolare tenuità del danno", invocata dal ricorrente in uno specifico motivo di gravame. 1.6 - In prossimità della odierna udienza US US, tramite il suo difensore, ha depositato una memoria difensiva, con la quale chiede il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano.
DIRITTO
2.1 - Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano è fondato.
2.2 - La Corte di merito ha ricostruito logicamente e con corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p. la vicenda processuale nei termini indicati nella parte in fatto, evidenziando in particolare la piena attendibilità delle dichiarazioni del teste BB, anche perché riscontrate dalla deposizione di TT AN (altro testimone diretto dei fatti), oltre che dai sequestri effettuati. Conseguentemente la Corte di Appello ha ritenuto del tutto dimostrato che, una volta interpellato per rimediare all'errore che aveva determinato il conteggio dell'imposta in misura maggiore del dovuto, il US aveva interessato della cosa il Di GI, riferendo che era necessario retribuire il direttore con "un presente", e aveva poi ricevuto la somma di danaro sollecitata, sequestrata in parte a lui stesso e in parte al Di GI.
Nella sentenza censurata, però, si sottolinea, da un lato, che dalle dichiarazioni del BB e della TT si ricavava che il US aveva prospettato sia il probabile esito negativo del ricorso alla Commissione Tributaria, sia, di contro, la facilità e la rapidità dell'alternativa illecita costituita dalla "rettifica" cui avrebbe provveduto il Di GI, e, dall'altro, che i toni erano stati "amichevoli" e "suadenti" e che l'accento da parte del US era stato messo sulla celerità e sulla maggiore sicurezza di risultati dell'istanza di "rettifica" rispetto al ricorso giurisdizionale, e quindi, in definitiva, sulla convenienza per gli interessati della via contra ius rispetto a quella lecita.
Su queste basi, la Corte di Milano, considerato anche che i privati avevano agito nella prospettiva di "rimuovere gli effetti pregiudizievoli di un atto amministrativo già esistente", ha concluso che nei fatti oggetto di giudizio non emergeva "con sufficiente nettezza l'estremo della 'induzione' per effetto del metus pubblicae potestatis", ravvisando nella fattispecie una ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, in quanto vi era stato "asservimento della funzione, tramite interposta persona, (...) agli interessi privati", poiché "solo per danaro e soltanto a seguito della illecita remunerazione i TT-BA avrebbero potuto ottenere, in violazione dei doveri di imparzialità, fedeltà, onestà e correttezza del p.u., la desiderata 'rettifica' dell'atto". 2.3 - Premesso che le figure di concussione per costrizione e per induzione si distinguono per il fatto che nella prima si prospetta alla vittima in modo univoco, anche se non necessariamente esplicito, un male ingiusto, ponendola nell'alternativa secca di accettarlo o di evitarlo con l'indebita promessa o dazione, laddove nella seconda tale prospettazione manca e lo scopo illecito viene raggiunto attraverso un'opera di suggestione o di frode, va ribadito che il metus è requisito ordinario ma non essenziale del reato di cui all'art. 317 c.p.: la concussione sussiste anche quando il privato si determina alla prestazione indebita non per timore, ma per evitare maggiori danni o per non avere noie. Ciò che conta è la soggezione psicologica che può anche manifestarsi con la fiducia nella scienza del pubblico ufficiale (Sez. 6^, U.P. 22.12.97, P.G. c. Lucari e altri;
U.P. 13.7.00, Pancheri).
Infatti è stato più volte affermato che gli elementi distintivi del reato di concussione da quello di corruzione riposano essenzialmente sulla posizione dei soggetti coinvolti;
la concussione si caratterizza per una prevaricazione del pubblico ufficiale sulla libertà morale della vittima, derivante in ipotesi anche da una posizione di difetto di questa, prevaricazione strumentalizzata ad estorcere o ad indurre a concedere un'utilità. Nella corruzione pubblico ufficiale e privato si accordano perché quest'ultimo, dietro compenso al primo, ottenga un beneficio non dovuto e realizzabile attraverso i poteri attribuiti al pubblico ufficiale (Sez. 6^, U.P. 4.4.01, Mazzeo e altri).
In definitiva, nel reato di corruzione i soggetti trattano pariteticamente e si accordano con convergenti manifestazioni di volontà, laddove nella concussione la par condicio contractualis è inesistente perché il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale. Questi, con l'autorità ed i poteri dei quali abusa, costringe o induce minacciosamente o fraudolentemente il soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta, in una situazione che non offre reali alternative se non quella della resa. Caratteristico della corruzione rispetto alla concussione è "l'incontro di convenienze" sia nella sostanza economica che nel meccanismo operativo del rapporto (Sez. 6^, U.P. 19.1.98, Pancheri ed altri), con posizione paritetica delle parti (Sez. 6^, U.P. 30.3.98, Pareglio ed altri), al di là del dato non dirimente dell'esistenza di trattative (Sez. 6^; U.P. 5.5.98, P.G. c. Pellegrini ed altri). Il criterio distintivo tra corruzione e concussione non può, quindi, essere rinvenuto ne' in base al criterio dell'iniziativa, ne' a quello dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, ne' a quello del vantaggio giusto o ingiusto cui il privato tende, criteri tutti di valore indiziario e non di essenza. Il vero elemento discriminante tra le figure criminose si delinea solo considerando la posizione psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale. Se tale posizione risulta viziata da vis compulsiva per prevaricazione di quest'ultimo si ha concussione, a nulla rilevando il vantaggio che il privato può indirettamente trarre. (Sez. 6^, U.P. 26.4.01, P.G. c. Frustagli ed altro;
U.P. 4.6.01, Tramutola;
U.P. 19.10.01, Zuccotti ed altri). L'elemento determinante è così il rapporto fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.
Può concludersi pertanto che i due reati presentano un elemento necessariamente comune, e cioè l'esistenza di un'indebita erogazione, un elemento eventualmente comune (perché necessario solo nella corruzione propria), e cioè l'esercizio antigiuridico dei propri compiti, e un elemento sicuramente discriminante, e cioè la presenza nella concussione di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico ufficiale.
Circa l'identificazione del detto terzo elemento, è evidente che la stessa assume aspetti maggiormente problematici in relazione alla concussione per induzione. In proposito questa Corte ha chiarito che la indagine e la valutazione sugli elementi che condizionano in concreto l'applicazione del criterio suindicato ai casi di specie, non può che costituire un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito, e sindacabile solo per manifesta illogicità della motivazione, per il quale potranno essere utilizzati vari indicatori "sintomatici", quali, fra l'altro, l'assunzione dell'iniziativa, l'andamento dei contatti e i rapporti di forza fra le parti, le modalità dell'erogazione, le condotte antecedenti e susseguenti delle parti, la distribuzione dei vantaggi, la natura degli atti posti in essere dall'agente pubblico (Sez. 6^, U.P. 12.4.02, Daneluzzi e altri). Specificamente la giurisprudenza di legittimità ha anche individuato alcuni elementi che possono fungere da "indice" di una trattativa paritetica (ad es. la dimensione di rilevante potere economico dell'impresa dotata di management e di consulenti di alto livello;
la pronta determinazione della dazione;
le veloci e facili modalità di reperimento dei fondi: Sez. 6^, U.P. 25.6.98, Zuin e altri).
2.4 - Facendo applicazione di questi principi al caso in esame, deve concludersi che la motivazione della sentenza censurata appare del tutto carente e manifestamente illogica, là dove, dopo avere ricostruito i fatti nei termini suindicati, ha affermato che i fatti stessi dovevano essere inquadrati nella fattispecie di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e non in quella di concussione. Infatti la Corte di merito ha escluso la sussistenza della "induzione" per effetto del metus pubblicae potestatis soltanto in base al fatto che il US aveva prospettato sia il probabile esito negativo del ricorso alla Commissione Tributaria sia la facilità e rapidità dell'alternativa illecita costituita dalla "rettifica", e, quindi, sostanzialmente in base ai toni "suadenti" ed "amichevoli" da lui adoperati nel convincere gli interessati della convenienza della strada illecita prospettata rispetto a quella secundum ius, anche perché la prospettiva nella quale i privati si muovevano sarebbe stata unicamente quella di rimuovere, il meglio possibile, gli effetti pregiudizievoli di un atto amministrativo già esistente. Con ciò però il giudice di merito ha chiaramente ignorato la citata giurisprudenza di questa Corte sulla concussione per induzione, e, in particolare, sulla non indispensabilità del metus ai fini della sussistenza del reato, poiché ciò che rileva è soltanto la posizione in cui il privato versi, e cioè se questi si trovi o meno in una situazione di soggezione psicologica, che, come si è visto, può anche manifestarsi con la fiducia nella scienza del pubblico ufficiale e con la volontà di evitare noie e scongiurare danni maggiori.
Nel fatto descritto nella sentenza censurata è, invece, chiaramente ravvisabile una posizione di soggezione dei privati rispetto a quella di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, svendendo le proprie funzioni, ha fatto chiaramente leva su di essa, tramite il suo intermediario, per suggestionare, persuadere e convincere i malcapitati a farsi retribuire illecitamente per evitare mali peggiori, prospettando la "rettifica" nei termini indicati come la soluzione più facile e conveniente. La condotta posta in essere dai due imputati, come illustrata nella sentenza impugnata, si risolve con tutta evidenza, anche per la disparità delle parti in causa, nella fraudolenta induzione del soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta, in una situazione che, come presentata al privato, non offriva reali alternative oltre a quella della adesione alla richiesta stessa.
In definitiva, la volontà del privato, per come è ricostruita la vicenda in base alle argomentate emergenze processuali, risulta repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, pur senza esplicite pretese, ha operato di fatto in modo da ingenerare nel privato stesso la fondata persuasione di dovere sottostare alle sue richieste per evitare di subire pregiudizi maggiori ("solo per denaro e soltanto a seguito della illecita remunerazione i TT-BA avrebbero potuto ottenere, in violazione dei doveri di imparzialità, fedeltà, onestà e correttezza del p.u., la desiderata 'rettifica' dell'atto"). D'altra parte, nella fattispecie in esame non sembra ricorrere nessuno di quegli "indicatori sintomatici", che, come si è visto, la giurisprudenza ha enucleato ai fini della individuazione di una trattativa paritetica.
2.5 - In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Il ricorso proposto nell'interesse del Di GI deve, conseguentemente, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I giudici di merito hanno, infatti, esaurientemente motivato in ordine alla reale natura della somma sequestrata agli imputati e alla impossibilità di qualificarla come "un prestito amichevole". Anche la asserita doverosità della "rettifica" (e la sua non contrarietà ai doveri di ufficio) è argomento di nessun pregio a fronte della accertata svendita per fini privati delle funzioni. In ogni caso il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, lettera e), pure denunciato. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente Di GI, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
PER QUESTI MOTIVI
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso proposto dal Di GI, che condanna al spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004