Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art. 2 lett b) legge n. 283 del 1962 costituisce una fattispecie di reato di pericolo presunto, nel senso che essa si realizza mediante la condotta di conservazione del prodotto inidonea ad evitare possibili condizioni di alterazione, la cui effettiva realizzazione comporta la integrazione di distinte ipotesi di reato; di conseguenza l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è già di per sè sufficiente per integrare gli estremi della contravvenzione medesima. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito con riferimento a parametri contenuti in una circolare ministeriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/1997, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pioletti Giovanni Presidente del 04/12/1997
1. Dott. Rizzo Aldo Consigliere SENTENZA
2. " DA IC " N. 3252
3. " Schettino Olindo " REGISTRO GENERALE
4. " LL CA " N. 26270/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LI GO n. a Valenza il 17.11.1955 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano - Sez. IV - del 21-4-1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Schettino
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro di Nunzio che ha concluso per annullamento con rinvio
Fatto e diritto
Con sentenza del Pretore di Tirano del 10.6.1996 AN GO era condannato alla pena di giorni 5 di arresto (sostituita con la pena pecuniaria corrispondente di lire 375.000) e lire 400.000 di ammenda, in concorso di circostanze attenuanti generiche, per la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. b), L. 283/62, per aver detenuto nel proprio esercizio di Snack Bar di Bormio olio per frittura in cattivo stato di conservazione;
reato accertato in Bormio, il 16.4.1995.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione del pretore.
Ricorre l'imputato per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza predetta, deducendo i seguenti motivi:
I - erronea applicazione della legge penale;
contraddittorietà della motivazione;
inesistenza di precetto e/o norma penale regolatrice del fatto contestato;
violazione della legge penale.
Lamenta il ricorrente di essere stato ritenuto colpevole e condannato per avere detenuto nel proprio esercizio commerciale di snack bar olio per frittura in cattivo stato di conservazione, in assenza di una norma incriminatrice (art. 2(?) cp.) di tale fatto, ma soltanto in base ad analisi - il cui metodo non era stato ancora approvato ai sensi dell'art. 21 L. 30/4/1962 n. 286 -, dalle quali era risultato il "superamento dei composti polari indicato nella circolare ministeriale n. 1 dell'11/1/1991", che non poteva certamente avere valore di legge ed essere posta a base della incriminazione. II- erronea applicazione della previsione dell'art. 5, lett. b), L. n. 283/62; contraddittorietà della motivazione;
erronea applicazione di norma di legge;
carenza di motivazione in ordine al gravame ex art. 530, 2^ co. cpp.
I giudici di appello - denuncia ancora il ricorrente - mentre, da un lato, affermano che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale non hanno forza cogente e costituiscono delle mere indicazioni agli operatori delle USL per un uso corretto di oli e grassi usati per forniture non domestiche, soggiungono, dall'altro, contraddicendosi, che "ciò non toglie che indicazioni siffatte siano idonee a costituire delle prescrizioni in tema di corretta conservazione dei prodotti in questione, tale da integrare (in difetto di osservanza) gli estremi per la configurabilità della contravvenzione contestata dall'imputato"; pervenendo così, all'affermazione di responsabilità di questo, non sulla base di un precetto di carattere penale ed in presenza di una violazione dello stesso, ma per effetto del risultato di analisi i cui parametri di riferimento, meramente indicativi, e non vincolanti, sono contenuti nella menzionata circolare ministeriale.
Nè è corretto equiparare, ai fini di sussumere il caso in esame sotto la norma incriminatrice (art. 5 lett. b), L. 283/62), il prolungato uso dell'olio in una friggitoria, come nella fattispecie, al cattivo stato di conservazione dello stesso, con conseguente pericolo di degrado o di alterazione del prodotto, secondo quanto pare abbia fatto la Corte di merito, trattandosi di ipotesi completamente diverse, e potendosi, semmai, ravvisare, nel caso di specie, e a tutto voler concedere, gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. a) o lett. d), ma giammai quella di cui alla lett. b).
III - Esimente della buona fede ed ignoranza della circolare ministeriale 11-1-1991; mancata prova dell'avvenuta conoscenza della circolare medesima.
L'affermazione della responsabilità del ricorrente è stata fondata, in buona sostanza, sulla circolare in questione, le cui indicazioni o prescrizioni non erano state portate previamente a conoscenza di coloro i quali avrebbero dovuto, in ultima analisi, osservarle nell'esercizio della loro attività, per cui anche sotto il profilo dell'ignoranza incolpevole e scusabile della circolare medesima l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.
Osserva la corte:
I - Premesso che la contravvenzione contestata al ricorrente (art. 5, lett. b), L. n. 283/1962) costituisce una fattispecie di reato di pericolo presunto, nel senso che essa si realizza mediante la condotta di conservazione del prodotto inidonea ad evitare possibili condizioni di alterazione, la cui effettiva realizzazione comporta la presenza di distinte ipotesi di reato;
cosicché l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è già di per sè sufficiente per integrare gli estremi della contravvenzione medesima (sent., tra le altre, Cass. Sez. III, 5.4.1996 n. 978; 25.1.1993 n. 660), risulta, passando ad esaminare il caso in esame, che i giudici di merito - la Corte di appello, in particolare - hanno ritenuto che l'olio per frittura adoperato nell'esercizio di snack bar dall'attuale imputato, in Bormio, fosse in cattivo stato di conservazione - formulando, in tal modo, un giudizio basato su accertamento di fatto non sindacabile in questa sede -, in quanto presentava sostanze polari in percentuale superiore a quella massima consentita, secondo le indicazioni fornite dalla circolare ministeriale dell'11.1.1991.
Ma così decidendo, essi evidentemente hanno applicato soltanto ed esclusivamente una norma di legge, riconducendo il caso concreto al precetto - che pone il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti, sostanze "in cattivo stato di conservazione" -; e, in mancanza di una definizione legislativa di questo, e dovendo, d'altra parte, accertarne la ricorrenza in concreto per decidere il caso, hanno stabilito che sussistesse, nella fattispecie, tale elemento del reato, essendo stata riscontrata nell'olio usato in quell'esercizio la presenza di componenti polari in percentuale superiore a quella prevista dalla menzionata circolare.
In altri termini, l'affermazione di colpevolezza e la condanna dell'imputato sono state pronunciate, non sulla base della "circolare", e quindi, in flagrante violazione dell'art. 1 c.p., bensì in applicazione di una precisa norma di legge, contenente precetto e sanzione, e dopo l'accertamento in fatto, in base a parametri certamente non vietati e la cui validità non è stata, comunque, posta in discussione, dell'inosservanza del primo da parte dell'imputato.
Il primo motivo del ricorso è, pertanto, infondato.
II - Con il secondo motivo si ripropone, in buona sostanza, analogo argomento di censura, prospettando, inoltre, che, a tutto voler concedere, si sarebbe dovuto ritenere configurabile altra e diversa ipotesi di reato, tra quelle previste dall'art. 5 della legge n.283/1962, come quella sub lett. a) o sub lett. d).
Ma, per la verità, non si comprende in che modo i giudici di appello potessero o dovrebbero ritenere configurabile altra ipotesi di reato, una volta accertata e riscontrata in fatto ed in concreto proprio la ricorrenza degli estremi dell'ipotesi contestata;
e ciò, si ribadisce, interpretando ed applicando al caso sottoposto al loro esame soltanto ed unicamente una norma di legge, e non atti che non hanno, di questa, caratteristiche e natura.
III - Per quanto appena detto, il ricorrente non può invocare l'esimente della buona fede, a causa dell'ignoranza, da parte sua, della menzionata circolare ministeriale, posto che la affermazione di responsabilità si è basata sulla violazione di un precetto, contenuto in una norma di legge, che egli non poteva ignorare (art. 5 c.p.). Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998