Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
In tema di rinnovazione, ex art.27 cod. proc. pen., di ordinanza applicativa di misura cautelare, disposta da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Detta previsione, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli articoli 292, 317 e 321 cod. proc. pen., ma non gli impone di procedere, nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa, all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi articoli 294 e 302 stesso codice. Ne consegue che la previsione di cui all'art.27 cod. proc. pen., deve essere letta nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente il quale, in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio, reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall'art.294 cod. proc. pen., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. Consegue, altresì, che il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1999, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 12.3.1999
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere N.885
Dott. Eugenio AMARI - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco SERPICO - Consigliere N.35449/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
1. RF EL, nato a [...] il [...],
2. TA SE, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 22.6.1998. Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator Generale, Dott. Marcello MATERA, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
La CORTE osserva:
Con provvedimento del 22.6.1998, il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza appellata da RF EL e TA SE, con la quale, in data 14.5.1998 la VII sezione dello stesso Tribunale, in sede di cognizione, rigettava l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli imputati. Riteneva il giudice d'appello che, nel caso di specie, a fronte di situazione processuale ormai esaurita, posto che già dal 21.2.1996 gli atti processuali erano stati trasmessi al giudice del dibattimento, che in data 23.12.1996 aveva pronunciato sentenza, sia pure d'incompetenza territoriale, non si imponeva la necessità dell'interrogatorio di garanzia. Ricorrono per cassazione gli imputati e denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata per l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
I ricorsi non meritano accoglimento.
Si deve rilevare che dagli atti risulta che nei confronti degli imputati sono state emesse tre successive ordinanze di custodia cautelare, sempre per i medesimi fatti e nel medesimo procedimento. La prima ad opera del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 9.1.1996, il quale contestualmente disponeva il rinvio a giudizio degli imputati davanti al Tribunale di Milano, senza procedere all'interrogatorio di garanzia, in conformità della normativa al tempo vigente. In sede di cognizione il Tribunale di Milano, ritenendosi territorialmente incompetente, con sentenza del 23.12.1996, disponeva la trasmissione del procedimento alla Procura del Tribunale di Torino.
La seconda veniva emessa, in data 25.1.1997, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il quale, all'udienza preliminare, sollevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti alla Corte Suprema di Cassazione per la soluzione della questione. Nelle more della decisione, che conclusivamente attribuiva la competenza territoriale a conoscere del procedimento all'Autorità Giudiziaria di Milano, in data 10.4.1997, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione della sentenza n. 77/1997 della Corte Costituzionale, procedeva all'interrogatorio dei prevenuti. La terza ed ultima ordinanza veniva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 25.8.1997, allorché pervennero al suo ufficio gli atti del procedimento a seguito della risoluzione del conflitto di competenza. Va, inoltre, premesso, che a seguito della prima ordinanza i prevenuti non furono interrogati dal Giudice per le indagini preliminari nei cinque giorni dall'esecuzione della misura cautelare coercitiva, conformemente a quanto previsto dalla normativa all'epoca in vigore, essendo stato disposto contestualmente, con il provvedimento cautelare, il rinvio a giudizio degli imputati. Ancora, per le successive ordinanze va rilevato che: a) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, dopo aver applicato in data 25.1.1997 la misura custodiale ai prevenuti, non provvide ad interrogarli nei cinque giorni, trattandosi di provvedimento pronunciato ex art. 27 cod. proc. pen.; b) egli, purtuttavia, vi provvide nei cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza n. 77/1997 della Corte Costituzionale, procedendo all'interrogatorio di garanzia dei medesimi;
c) all'esito della risoluzione del conflitto di competenza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emise nuova ordinanza di custodia cautelare, senza procedere a nuovo interrogatorio, ritenendolo non necessario prima dell'ordinanza con la quale disponeva il giudizio. Al caso di specie, deve ritenersi applicabile il principio interpretativo più volte affermato da questa Corte Suprema di Cassazione in tema di rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente;
principio che deve riaffermarsi anche a seguito dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 cod. proc. pen.. Invero, a prescindere dalla prima ordinanza, per la quale il mancato interrogatorio degli imputati venne a cadere in un tempo nel quale non era stata ancora dichiarata l'illegittimità costituzionale (C. Cost., sent. n. 77 del 1997) degli artt. 294, comma 1, cod. proc. pen., (nella parte in cui non prevede che "fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia"), e 302 stesso codice, (nella parte in cui prevede la perdita di efficacia, per omesso interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cit., soltanto della misura "disposta nel corso delle indagini preliminari"), e per la quale, al momento della pronuncia di incostituzionalità suindicata, la situazione della fase processuale doveva considerarsi esaurita con l'ordinanza che disponeva il giudizio, per la seconda ordinanza, che si fondava sull'intervenuta piena contestazione dell'accusa a seguito del rinvio a giudizio dei prevenuti, la situazione per parte cadeva sotto la precedente normativa e per altra parte, non potendo ritenersi che fosse esaurita, ha visto il giudice adeguarsi prontamente alla pronuncia di incostituzionalità, con l'immediata esecuzione, nei cinque giorni dalla stessa, dell'interrogatorio degli imputati, sottraendo alla sanzione di inefficacia il titolo custodiale e preservando da ogni vizio, per il mancato interrogatorio nei cinque giorni dall'emissione del provvedimento, anche la terza ordinanza. Infatti, per quest'ultima va considerato che "si deve escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio in ipotesi di misura cautelare della custodia in carcere emessa da giudice poi dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.. Tale articolo, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen., ma non gli impone di procedere nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi artt.294 e 302 cod. proc. pen.. Tale previsione deve essere letta invero nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, il quale in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall'art. 294 cod. proc. pen., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. D'altro canto il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente", (Cass., sez. VI, n. 1205, 31.5.1993, ric. Natoli, rv.194385; conf. rv. 206285, 204886, 199083, 190832/92). Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi che la Cancelleria trasmetta copia del presente provvedimento ai Direttori degli istituti penitenziari nei quali sono detenuti i ricorrenti.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999