CASS
Sentenza 27 maggio 2022
Sentenza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2022, n. 20656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20656 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20656 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 07/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.2.2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di EL EL in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di PP NÒ. In particolare, si addebita all'imputato di avere, alla guida di un autocarro e provenendo da un accesso privato, compiuto manovra di svolta a sinistra per immettersi nella strada provinciale, senza dare la precedenza all'autovettura condotta dallo NÒ, che proveniva dalla sinistra della stessa strada, così provocando l'urto con la detta autovettura, cagionando la morte dello NÒ, deceduto a seguito di urto violento del capo contro il cassone dell'autocarro (fatto del 1° agosto 2013). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento della prova, omessa valutazione di un elemento decisivo (dichiarazioni del teste Chiarelli). Deduce che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale poggia sulle sole considerazioni del CTU, omettendo ogni valutazione degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria. È stato dato esclusivo risalto all'accertamento tecnico irripetibile compiuto dal consulente, secondo cui al momento della collisione l'autocarro sbarrava trasversalmente, con un angolo di 60 gradi, la carreggiata stradale, senza adeguatamente vagliare gli ulteriori elementi probatori emersi, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal maresciallo Chiarelli, secondo cui non vi era stata alcuna violazione al codice della strada da parte del EL, essendo emerso dai rilievi come lo stesso avesse già occupato l'incrocio. Il teste ha, inoltre, precisato che lo NÒ non si era accorto dell'autocarro in quanto abbagliato dalla luce solare. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena, non avendo i giudici di merito tenuto conto del corretto comportamento processuale del prevenuto e della sua personalità, omettendo di esplicitare i criteri adottati ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 2.1. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali si illustrano e ribadiscono i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata in relazione 2 al dedotto per travisamento della prova ed in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Si devono, inoltre, qui ribadire i limiti del sindacato di legittimità, che non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla 3 cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alla censura già proposta in sede di gravame di merito, in ordine alla pretesa omissione valutativa o travisamento delle dichiarazioni rese dal maresciallo Chiarelli, reputando plausibilmente come la deposizione del teste, caratterizzata dalla prospettazione di una diversa ricostruzione del sinistro imputabile ad un'alterata percezione visiva della vittima dovuta ai raggi solari, non possa valere a superare le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, ing. Vassallo, atteso che gravava sull'imputato, e non certo sulla vittima, l'obbligo di arrestarsi per dare la precedenza a chi circolava sulla pubblica via, assicurandosi che la strada fosse libera. In particolare, risulta motivatamente accertato che il conducente dell'autocarro, all'inizio della manovra di immissione sulla strada provinciale, era nelle condizioni di percepire il sopraggiungere sul rettilineo dell'autovettura condotta dallo NÒ. Di conseguenza, i giudici di merito, del tutto logicamente, hanno evidenziato come l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza risultasse, nel caso concreto, particolarmente pregnante, poiché l'imputato era alla guida di un veicolo pesante e poiché una fila di alberi di grandi dimensioni e con fogliame molto fitto impediva una piena visione del punto di immissione del camion da parte di chi si trovava, come lo NÒ, a transitare nella direzione di marcia impegnata dall'autovettura condotta dal medesimo. Sul punto, la decisione è in linea con il principio, acquisito pacificamente alla giurisprudenza della S.C. (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 32879 del 10/11/2020, Rv. 280071 - 01), secondo cui, in tema di disciplina della circolazione stradale, per integrare l'inosservanza dell'obbligo di precedenza è sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche una minima parte della carreggiata in cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto 4 pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediante manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte stradale non ancora libera (Sez. 4, n. 14213 del 09/07/1990, Rv. 185568 - 01). In definitiva, l'eccessiva velocità della persona offesa può rappresentare una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall'obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899); il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803). 4. Il secondo motivo, con cui si censura la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non considera che, per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente escluso la ricorrenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, dimostrando di aver compiutamente valutato la personalità dell'imputato in relazione alla vicenda in esame. Per quanto attiene alla censura sulla determinazione della pena, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 5 Il Consigl . Ale e estensore ro DI Il Presidente Ppri ia Picciatti 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20656 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 07/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.2.2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di EL EL in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di PP NÒ. In particolare, si addebita all'imputato di avere, alla guida di un autocarro e provenendo da un accesso privato, compiuto manovra di svolta a sinistra per immettersi nella strada provinciale, senza dare la precedenza all'autovettura condotta dallo NÒ, che proveniva dalla sinistra della stessa strada, così provocando l'urto con la detta autovettura, cagionando la morte dello NÒ, deceduto a seguito di urto violento del capo contro il cassone dell'autocarro (fatto del 1° agosto 2013). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento della prova, omessa valutazione di un elemento decisivo (dichiarazioni del teste Chiarelli). Deduce che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale poggia sulle sole considerazioni del CTU, omettendo ogni valutazione degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria. È stato dato esclusivo risalto all'accertamento tecnico irripetibile compiuto dal consulente, secondo cui al momento della collisione l'autocarro sbarrava trasversalmente, con un angolo di 60 gradi, la carreggiata stradale, senza adeguatamente vagliare gli ulteriori elementi probatori emersi, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal maresciallo Chiarelli, secondo cui non vi era stata alcuna violazione al codice della strada da parte del EL, essendo emerso dai rilievi come lo stesso avesse già occupato l'incrocio. Il teste ha, inoltre, precisato che lo NÒ non si era accorto dell'autocarro in quanto abbagliato dalla luce solare. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena, non avendo i giudici di merito tenuto conto del corretto comportamento processuale del prevenuto e della sua personalità, omettendo di esplicitare i criteri adottati ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 2.1. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali si illustrano e ribadiscono i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata in relazione 2 al dedotto per travisamento della prova ed in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Si devono, inoltre, qui ribadire i limiti del sindacato di legittimità, che non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla 3 cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alla censura già proposta in sede di gravame di merito, in ordine alla pretesa omissione valutativa o travisamento delle dichiarazioni rese dal maresciallo Chiarelli, reputando plausibilmente come la deposizione del teste, caratterizzata dalla prospettazione di una diversa ricostruzione del sinistro imputabile ad un'alterata percezione visiva della vittima dovuta ai raggi solari, non possa valere a superare le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, ing. Vassallo, atteso che gravava sull'imputato, e non certo sulla vittima, l'obbligo di arrestarsi per dare la precedenza a chi circolava sulla pubblica via, assicurandosi che la strada fosse libera. In particolare, risulta motivatamente accertato che il conducente dell'autocarro, all'inizio della manovra di immissione sulla strada provinciale, era nelle condizioni di percepire il sopraggiungere sul rettilineo dell'autovettura condotta dallo NÒ. Di conseguenza, i giudici di merito, del tutto logicamente, hanno evidenziato come l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza risultasse, nel caso concreto, particolarmente pregnante, poiché l'imputato era alla guida di un veicolo pesante e poiché una fila di alberi di grandi dimensioni e con fogliame molto fitto impediva una piena visione del punto di immissione del camion da parte di chi si trovava, come lo NÒ, a transitare nella direzione di marcia impegnata dall'autovettura condotta dal medesimo. Sul punto, la decisione è in linea con il principio, acquisito pacificamente alla giurisprudenza della S.C. (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 32879 del 10/11/2020, Rv. 280071 - 01), secondo cui, in tema di disciplina della circolazione stradale, per integrare l'inosservanza dell'obbligo di precedenza è sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche una minima parte della carreggiata in cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto 4 pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediante manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte stradale non ancora libera (Sez. 4, n. 14213 del 09/07/1990, Rv. 185568 - 01). In definitiva, l'eccessiva velocità della persona offesa può rappresentare una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall'obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899); il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803). 4. Il secondo motivo, con cui si censura la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non considera che, per costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente escluso la ricorrenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, dimostrando di aver compiutamente valutato la personalità dell'imputato in relazione alla vicenda in esame. Per quanto attiene alla censura sulla determinazione della pena, è appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 5 Il Consigl . Ale e estensore ro DI Il Presidente Ppri ia Picciatti 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022