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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6753/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 644764 CONTR.CONS.BON. 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata il Data nascita_, a AR (Cod. Fisc.:CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (Cod. Fisc: CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a Consorzio di Bonifica integrale bacini settentrionali del Cosentino e Area S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 644764 doc. n. 22476960 notificato in data 2/09/2024 fondato sul mancato pagamento dell'importo di € 110,00.
A fondamento della richiesta, la ricorrente ha posto diversi motivi afferenti
1. alla mancanza di proprietà di immobili sottoposti a tributo consortile,
2. alla mancata notifica di atti presupposti,
3. alla prescrizione del diritto alla riscossione,
4. alla inesistenza di ogni beneficio,
5. al difetto di motivazione,
6. alla illegittimità della richiesta di interessi e sanzioni.
Si è costituita Area S.r.l.. facendo rilevare l'inammissibilità delle doglianze di merito, stante la perfezione della notifica dell'atto impoesattivo presupposto, non impugnato.
Ha poi resistito alle ulteriori censure.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto – ribadito che l'atto oggetto di impugnazione è offerto da un preavviso di fermo amministrativo – giova richiamare il principio secondo il quale il predetto atto è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Tanto premesso, deve rilevarsi che Area S.r.l. ha dimostrato di avere notificato il presupposto atto impoesattivo dato dalla “ingiunzione di pagamento” ex art 3 R.D. n. 639/1910 Ingiunzione di pagamento n. 256321n data
13/02/2019 (doc. 4).
E tanto priva di pregio ogni doglianza tutti i motivi di gravame afferenti al merito della pretesa (nn. 1, 2, 4, 5
e 6).
Sopravvive allora la necessità di vagliare l'eccezione legata alla prescrizione del diritto. Giova osservare che “i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. V, 10 dicembre 2014 n. 26013).
A tanto occorre aggiungere che nelle more del decorso del termine quinquennale è stato emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (per come integrato dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99), che all'art. 68 ha così disposto:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il richiamo al disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 appare di particolare rilievo, posto che la norma in esame prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
E tanto, nella invalsa interpretazione della norma per come espressa dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez.
I, 960/2025), vale ad escludere la consumazione della prescrizione.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Area S.r.l., che liquida in euro
150 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CP come per legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6753/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 644764 CONTR.CONS.BON. 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata il Data nascita_, a AR (Cod. Fisc.:CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (Cod. Fisc: CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a Consorzio di Bonifica integrale bacini settentrionali del Cosentino e Area S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 644764 doc. n. 22476960 notificato in data 2/09/2024 fondato sul mancato pagamento dell'importo di € 110,00.
A fondamento della richiesta, la ricorrente ha posto diversi motivi afferenti
1. alla mancanza di proprietà di immobili sottoposti a tributo consortile,
2. alla mancata notifica di atti presupposti,
3. alla prescrizione del diritto alla riscossione,
4. alla inesistenza di ogni beneficio,
5. al difetto di motivazione,
6. alla illegittimità della richiesta di interessi e sanzioni.
Si è costituita Area S.r.l.. facendo rilevare l'inammissibilità delle doglianze di merito, stante la perfezione della notifica dell'atto impoesattivo presupposto, non impugnato.
Ha poi resistito alle ulteriori censure.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto – ribadito che l'atto oggetto di impugnazione è offerto da un preavviso di fermo amministrativo – giova richiamare il principio secondo il quale il predetto atto è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Tanto premesso, deve rilevarsi che Area S.r.l. ha dimostrato di avere notificato il presupposto atto impoesattivo dato dalla “ingiunzione di pagamento” ex art 3 R.D. n. 639/1910 Ingiunzione di pagamento n. 256321n data
13/02/2019 (doc. 4).
E tanto priva di pregio ogni doglianza tutti i motivi di gravame afferenti al merito della pretesa (nn. 1, 2, 4, 5
e 6).
Sopravvive allora la necessità di vagliare l'eccezione legata alla prescrizione del diritto. Giova osservare che “i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. V, 10 dicembre 2014 n. 26013).
A tanto occorre aggiungere che nelle more del decorso del termine quinquennale è stato emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (per come integrato dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99), che all'art. 68 ha così disposto:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il richiamo al disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 appare di particolare rilievo, posto che la norma in esame prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
E tanto, nella invalsa interpretazione della norma per come espressa dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez.
I, 960/2025), vale ad escludere la consumazione della prescrizione.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così dispone:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Area S.r.l., che liquida in euro
150 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CP come per legge.